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Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2003

LEGGE 31 ottobre 2003, n.306
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2003.


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLIOBBLIGHI COMUNITARI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.


Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario
per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e
dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono
previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della
diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto
non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive
gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente
conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche
conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di
piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano,
attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le
procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.


Note all'art. 2:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari». L'art. 5 cosi' recita:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748».

ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti
legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.


Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993».
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria
1995-1997).
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi le note all'art. 1.

ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di
uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono
posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in
contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.

ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le
medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie,
apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate,
sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.


CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICIDI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 6.
(Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
in materia di accesso alla professione notarile).
1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono
sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n. 148".


Note all'art. 6:
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento
del notariato e degli archivi notarili». Il testo dell'art.
5, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi'
recita:
«Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e'
necessario:
1) essere cittadino italiano o di un altro Stato
membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
21;
2) essere di moralita' e di condotta sotto ogni
rapporto incensurate;
3) non aver subito condanna per un reato non colposo
punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi,
ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore;
l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati
comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei
notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla
declaratoria di estinzione del reato;
4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data
o confermata in una universita' italiana o di un titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio
2002, n. 148;
5) avere ottenuto, dopo conseguita la laurea,
l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile
ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo
l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
praticante, col consenso del notaro stesso e
coll'approvazione del Consiglio.
Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in
esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno
due anni, basta la pratica per un anno continuo.
La pratica incominciata in un distretto puo' essere
continuata in un altro distretto; nel qual caso il
praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile
di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta
nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
in cui intende proseguirla;
6) avere sostenuto con approvazione un esame di
idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.».
- La legge 11 luglio 2002, n. 148, reca: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di
adeguamento dell'ordinamento interno».

ART. 7.
(Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in
conformita' alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni," sono sostituite dalle seguenti: "con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2. Al comma 2, terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita
dalla seguente: "provvedimento".


Note all'art. 7:
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca: «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione».
L'art. 51, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori). - 1.
E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali
contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
lettera b), devono essere dotati di impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente
funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli
impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono
definite, entro centottanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di recepimento di un accordo tra lo Stato, le
regioni, e le province autonome, su proposta del Ministro
della salute. Con lo stesso provvedimento sono definiti i
locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
1, lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
piu' locali di superficie prevalente rispetto alla
superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute,
possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale regolamento
deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone
sono costrette a soggiornare non volontariamente devono
essere previsti locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente
articolo si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 della
legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art.
52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di
informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
categoria piu' rappresentative, le disposizioni di cui ai
commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso
un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento
di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono
ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli
competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni
accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative
sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non
comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il
divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
- La direttiva 2001/37/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2001, n. L 194.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».

ART. 8.
(Modifica all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, recante attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia
di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche).
1. Il terzo capoverso del numero 4 dell'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, e' sostituito dal seguente:
"Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione
deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell'utilita'
sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche
ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa
comportare".


Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, reca:
«Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di
protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle
radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche». Il
testo dell'allegato III, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita: «Allegato III (previsto dall'art.
4, comma 4). Procedure di giustificazione e di
ottimizzazione della ricerca scientifica comportante
esposizioni a radiazioni ionizzanti.
1. Definizioni.
Ricerca medica e biomedica con radiazioni:
Ogni indagine sistematica nel campo della salute volta
a sviluppare ed o contribuire la conoscenza e la pratica
medica che comporta esposizione a radiazioni ionizzanti di
volontari.
Beneficio diretto:
Ogni beneficio, concernente la conservazione della
salute o il suo ripristino, che il volontario esposto per
motivi di ricerca possa conseguire a seguito della sua
partecipazione: puo' riguardare vari aspetti tra i quali:
la prevenzione (prevenzione di reazioni avverse;
individuazione di fattori di rischio, ecc.), la diagnosi,
la prognosi, l'impostazione e la condotta della terapia, la
palliazione della sofferenza, il miglioramento della
qualita' di vita, l'aumento della sopravvivenza.
Pratica medica sperimentale:
Ogni procedura diagnostica o terapeutica innovativa e/o
sperimentale effettuata da un medico specialista sotto la
sua diretta e personale responsabilita' e alla quale il
malato liberamente consente nell'attesa di un beneficio non
altrimenti conseguibile.
Sperimentatore:
Persona responsabile, per quel che sono le sue
competenze, della conduzione della ricerca presso un centro
di sperimentazione.
Sperimentatore coordinatore:
Medico specialista che, avendo adeguata e riconosciuta
competenza nella materia trattata e nella radioprotezione
delle persone esposte, assume la responsabilita' della
programmazione della ricerca, della sua condotta e delle
sue conseguenze, del coordinamento degli sperimentatori e
della divulgazione dei risultati.
Nel caso la ricerca sia condotta da una sola persona,
questa assume la responsabilita' dello sperimentatore
coordinatore.
Centro di sperimentazione:
Struttura sanitaria come definita dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
integrazioni e modifiche presso la quale si svolge la
ricerca.
Nel caso di ricerca pluricentrica, struttura nella
quale opera lo sperimentatore coordinatore.
Ogni altra struttura oltre quelle citate che venga
esplicitamente riconosciuta idonea dal Ministero della
sanita' alla sperimentazione con radiazioni ionizzanti su
persone.
2. Principi generali e consenso.
La ricerca medica e biomedica con radiazioni ionizzanti
deve essere eseguita nel rispetto dei principi generali
espressi nelle norme vigenti in materia di ricerca
biomedica; essa deve altresi' essere conforme ai principi
della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission
on Radiological Protection). [Resta, in ogni caso fermo
quanto disposto nell'art. 108 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230].
L'esposizione a radiazioni ionizzanti di volontari che
partecipano a programmi di ricerca medica e biomedica e'
possibile solo a seguito di consenso liberamente espresso.
3. Autorizzazione.
Prima di avviare un programma di ricerca medica o
biomedica deve essere acquisito il parere vincolante del
Comitato etico, che terra' conto, nella valutazione, dei
principi della pubblicazione 62 dell'ICRP (International
Commission on Radiological Protection) nonche' delle
indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
1999 - Guidance on medical exposure in medical and
biomedical research". Il piano della ricerca, con allegato
il parere favorevole del predetto Comitato etico, deve
essere notificato al Ministero della salute almeno trenta
giorni prima dell'inizio della ricerca.
4. Giustificazione.
La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve
venir giustificata sulla base del beneficio diretto che
puo' derivarne per le persone esposte o, allorche' questo
non sia ipotizzabile, sulla base dell'utilita' sociale dei
risultati conseguibili.
Non e' ipotizzabile beneficio diretto nel caso di
ricerche utilizzanti volontari sani. Ad essi sono
equiparati i pazienti con patologia non coerente con
l'oggetto della ricerca.
Allorche' non e' ipotizzabile beneficio diretto la
giustificazione deve essere particolarmente accurata e
tenere conto dell'utilita' sociale attesa. Oltre il rischio
da radiazione va considerato anche ogni altro rischio
associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare.
Le pratiche sperimentali diagnostico-terapeutiche sono
giustificate in base a dati, reperibili nella letteratura
scientifica internazionale, che permettano di ipotizzarne
l'utilita'.
In questi casi il medico sperimentatore puo', sotto la
sua diretta responsabilita' impiegare procedure,
apparecchiature o radiofarmaci per una indicazione o una
via di somministrazione diversa da quella autorizzata per
l'immissione in commercio.
5. Ottimizzazione.
Le procedure e le caratteristiche delle apparecchiature
utilizzate vanno dichiarate nel programma di ricerca. La
permanenza dei requisiti di qualita' nel corso della
ricerca deve essere verificata con la periodicita'
dichiarata nel programma stesso. La dose efficace ai
volontari partecipanti deve essere contenuta nel livello
minimo compatibile con l'ottenimento del fine della ricerca
ed essere dichiarata nel programma di ricerca.
Lo sperimentatore coordinatore assume la
responsabilita' che le esposizioni vengano effettuate
secondo norme di buona tecnica.
6. Divieti e limiti
Le donne con gravidanza accertata o sospetta sono
escluse dalla partecipazione a ricerche con radiazioni
ionizzanti.
Le donne che allattano al seno sono escluse da ricerche
che comportino somministrazione di radionuclidi o
radiofarmaci.
Soggetti in eta' infantile possono venire utilizzati
solo per ricerche su patologia propria dell'eta' infantile
di cui siano affetti e nell'ipotesi di un beneficio
diretto. E' d'obbligo il consenso scritto del responsabile
legale dell'infante.
I soggetti sani di eta' minore e comunque gli incapaci
di consapevole e libero consenso non possono partecipare a
ricerche con radiazioni, salvo quando strettamente
indispensabili allo studio di specifiche patologie, ed in
tal caso con il consenso scritto del tutore.
E' vietata l'esposizione per ricerca di persone che
abbiano gia' ricevuto esposizioni a radiazioni ionizzanti
in precedenti programmi di ricerca e per le quali non siano
prospettabili benefici diretti.
7. Vincoli di dose e particolari prescrizioni.
I vincoli di dose per i volontari sani per i quali non
sia ipotizzabile un beneficio diretto, sono basati sulle
indicazioni della Commissione europea "Radiation Protection
99 - Guidance on medical exposure in medical and biomedical
research". [Resta, in ogni caso fermo quanto disposto
nell'art. 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230].
Quando siano prospettabili benefici diretti il medico
specialista responsabile delle esposizioni programma
individualmente, sottoponendoli alla decisione del Comitato
etico, vincoli di dose che tengano conto di quanto
riportato nella letteratura scientifica internazionale. Le
inerenti indicazioni devono esser riportate nel programma
di ricerca.
Non sono sottoposti alla disciplina del decreto del
Ministro della sanita' 28 luglio 1977 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 i radiofarmaci
utilizzati per ricerca per i quali siano disponibili
sufficienti dati sulla qualita' e sulla sicurezza di
impiego nell'uomo in rapporto alla indicazione proposta per
la ricerca. In tal caso lo sperimentatore coordinatore
dichiara, e il Comitato etico accerta, che siano rispettate
le condizioni di affidabilita', con le inerenti specifiche,
di cui all'Allegato 1 del citato decreto.».
- La direttiva 97/43/Euratom e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 9 luglio 1997,
n. L 180.

ART. 9.
(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, recante
attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano
e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento
delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e
di taluni prodotti di origine animale).
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 4. - 1. Le regioni e le province autonome pubblicano nel
bollettino ufficiale regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno,
comunicandone tempestivamente gli estremi al Ministero della salute e
al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi alle
somme effettivamente percepite ai sensi del presente decreto, nonche'
ai costi del servizio prestato, da calcolare tenendo conto degli
oneri salariali e sociali relativi al personale del servizio di
ispezione e delle spese amministrative connesse all'esecuzione dei
controlli e delle ispezioni. Il Ministero della salute effettua,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al
presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome rideterminano, ove necessario,
entro il 30 giugno di ciascun anno, la misura dei contributi dovuti
dagli interessati fino alla copertura dei costi di cui al comma 1.
Detta rideterminazione viene effettuata tramite accordo tra il
Governo, le regioni e le province autonome, da recepire con
disposizioni regionali.
3. Le regioni e le province autonome pubblicano nel bollettino
ufficiale regionale le rideterminazioni dei contributi di cui al
comma 2, dandone comunicazione tempestiva al Ministero della salute e
al Ministero dell'economia e delle finanze".
2. Per gli anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge
permangono a carico delle regioni e delle province autonome gli
adempimenti gia' previsti di pubblicazione e comunicazione ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, i quali
conservano il potere di verifica. Le eventuali rideterminazioni della
misura dei contributi sono effettuate tramite accordo tra il Governo,
le regioni e le province autonome, da recepire con disposizioni
regionali.
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 1998,
n. 432, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sulla base
della verifica di cui al comma 3, con regolamento da emanare, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 1 dell'articolo 4, e' rideterminata, ove
necessario, la misura dei contributi dovuti dagli interessati, fino
alla copertura del costo effettivo del servizio".
4. All'articolo 7, comma 1, alinea, del decreto legislativo 19
novembre 1998, n. 432, le parole: "commi 2 e 3" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 1 e 2".


Note all'art. 9:
- Il decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432,
reca: «Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che
modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia
di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari
degli animali vivi e di taluni prodotti di origine
animale». L'art. 7, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
«Art. 7. - 1. Con decreto del Ministro della sanita',
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito il Ministero per le
politiche agricole, sono rideterminati, a seguito delle
verifiche previste all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5,
comma 4, gli importi dei contributi di cui ai punti di
seguito elencati, sulla base degli elementi di cui ai punti
a fianco di ciascuno indicati:
a) allegato A, capitolo II, punto 1, in relazione
agli elementi di cui all'allegato A, capitolo II, punto 2;
b) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 1, in
relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo
III, sezione I, punto 3;
c) allegato A, capitolo III, sezione I, punto 2, in
relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo
III, sezione I, punto 4;
d) allegato A, capitolo III, sezione I, punti 1 e 2,
in relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo
III, sezione I, punto 5;
e) allegato A, capitolo III, sezione II, punto 2, in
relazione agli elementi di cui all'allegato A, capitolo
III, sezione I, punto 3;
f) allegato C, capitolo II, punto 1, in relazione
agli elementi di cui all'allegato C, capitolo II, punto 2.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Ministero per le
politiche agricole, sono determinati i contributi di cui
all'allegato B, lettere d) ed e), sulla base del costo
effettivo del servizio.
3. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, puo'
stabilire, informandone previamente la Commissione europea,
che, quando i prodotti della pesca sono destinati ad una
successiva preparazione o trasformazione sul territorio
nazionale, venga riscosso un unico contributo cumulativo,
in un'unica soluzione».

ART. 10.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in
commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri
direttivi:
a) prevedere che la Direzione generale della sanita' veterinaria e
degli alimenti del Ministero della salute, sentito il competente
Dipartimento del Ministero delle politiche agricole e forestali,
possa disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo
3 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto
contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della
Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo
comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive
modificazioni;
b) prevedere che quanto disposto alla lettera a) possa avvenire
sempreche' non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare
gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che il Ministro della salute possa disporre che la
Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 39 del medesimo
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, fino a quando esercita le proprie funzioni e
competenze, si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli
studi di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, e successive modificazioni, nel numero massimo di
cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del
Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle
attivita' produttive, sulla base delle esigenze relative alle
attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del
citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b) stabilire che le spese derivanti dall'attuazione di quanto
previsto alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle
attivita' svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.


Note all'art. 10:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2001, n. 290, reca: «Regolamento di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla
immissione in commercio e alla vendita di prodotti
fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1,
legge n. 59/1997)». L'art. 11, cosi' recita:
«Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione). - 1. Il
Dipartimento, sentito l'istituto convenzionato di cui
all'art. 3, rinnova l'autorizzazione su richiesta
documentata del titolare, da presentarsi almeno un anno
prima della scadenza dell'autorizzazione, dopo aver
verificato che le condizioni di cui all'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, continuano
ad essere soddisfatte. L'autorizzazione puo' essere
temporaneamente prorogata per il periodo necessario per
procedere alla verifica.
2. Il Dipartimento concede il rinnovo
dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza
sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora
si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva
inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000
della Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I
del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione,
dell'11 dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza
attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del
provvedimento di autorizzazione.
3. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 2, il
titolare dell'autorizzazione deve presentare domanda
corredata dal previsto versamento al Dipartimento, non
oltre il sessantesimo giorno precedente alla data di
scadenza dell'autorizzazione, specificando se sono
sopravvenute modificazioni degli elementi posti a base del
provvedimento di autorizzazione.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda, l'autorizzazione si intende rinnovata qualora il
Dipartimento, verificati gli elementi posti a base della
prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto
dell'istanza nel quale e' stabilito il termine per
l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.».
- L'art. 3 del medesimo decreto cosi' recita:
«Art. 3 (Convenzioni). - 1. Il Ministero, di concerto
con i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e
forestali, per l'assolvimento di tutti i compiti di natura
tecnico-scientifica di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, ed al presente regolamento, stipula
convenzioni con l'Istituto superiore di sanita' ed anche
con altri istituti di diritto pubblico di specifica
competenza, utilizzando allo scopo le risorse di cui
all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194.
2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la
convenzione prevede, in particolare, che l'istituto
convenzionato:
a) proponga, in base alla documentazione presentata
dal richiedente, la classificazione tossicologica dei
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari;
b) proponga la concessione o il diniego della
autorizzazione;
c) effettui il controllo analitico, tossicologico,
agronomico e dei rischi ambientali, dei prodotti
fitosanitari e dei principi attivi in essi contenuti dei
coadiuvanti di prodotti fitosanitari, anche attraverso
l'esame dei dati forniti da richiedenti le autorizzazioni;
d) proponga l'eventuale modifica di classificazione
dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti
fitosanitari;
e) proponga per ciascun principio attivo e per
ciascun prodotto fitosanitario, o coadiuvante di prodotti
fitosanitari, eventuali prescrizioni e limitazioni
particolari, quali: tipo di formulazione, compatibilita' di
miscela, natura e caratteristiche delle confezioni e loro
contenuto precisando, caso per caso, la massima
concentrazione consentita dei principi attivi, l'eventuale
colorazione o altro trattamento dello stesso, le
indicazioni ed istruzioni particolari da inserire in
etichetta e le eventuali misure minime delle indicazioni
obbligatorie;
f) proponga per ciascun principio attivo, o per
associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei
diversi prodotti agricoli e derrate alimentari e
l'intervallo minimo di tempo che deve intercorrere tra
l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le derrate
immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e la immissione al
consumo;
g) esprima, in base all'esame della relativa
documentazione tecnica, un giudizio sulla effettiva
consistenza dei metodi d'analisi proposti dalla ditta
richiedente, per effettuare le determinazioni sia dei
principi attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui
dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi,
secondo quanto richiesto in forza di legge e del presente
regolamento;
h) scelga e proponga i metodi d'analisi, sia per il
controllo dei principi attivi nei prodotti fitosanitari,
sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e
dei loro eventuali metaboliti nocivi nei prodotti
alimentari, nel suolo e nelle acque, nonche' i rispettivi
aggiornamenti;
i) provveda ad effettuare il programma di valutazione
delle sostanze attive oggetto di revisione comunitaria,
nonche' proceda alla valutazione tecnico-scientifica delle
domande prodotte ai fini dell'iscrizione di una sostanza
attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194;
l) provveda ad effettuare la valutazione dei rischi
sanitari, ambientali e fitoiatrici dei prodotti
fitosanitari e dei coadiuvanti da immettere in commercio,
anche ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la
sicurezza alimentare.
3. La convenzione prevede, altresi', che:
a) l'istituto convenzionato adempia ai compiti
affidatigli ai sensi del comma 2 mediante articolazione in
gruppi di lavoro nei quali sia garantita la presenza di
tecnici designati dalle amministrazioni, rappresentative
degli interessi pubblici individuati dalle norme
comunitarie in materia, dell'ambiente, delle politiche
agricole e forestali e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso,
l'eventuale contrario avviso espresso dai suddetti tecnici;
c) l'istituto convenzionato possa avvalersi anche di
esperti esterni all'istituto stesso, qualora lo richiedano
particolari esigenze tecnico-valutative e consultive
derivanti dalla applicazione del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194, e del presente regolamento.».
- La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 19 agosto 1991, legge n.
230.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
- L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, cosi' recita:
«Art. 39 (Norme transitorie). - 1. Le imprese titolari
di autorizzazione, alla produzione di prodotti fitosanitari
e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, possono produrre anche prodotti per piante
ornamentali limitatamente alle tipologie formulative
indicate nel decreto autorizzativo dei prodotti
fitosanitari.
2. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese titolari di
autorizzazione alla produzione di presidi
medico-chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, che abbiano
presentato domanda di adeguamento di autorizzazione per la
produzione di prodotti fitosanitari, possono continuare a
produrre i prodotti destinati al trattamento delle piante
ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da
giardino domestico.
3. La Commissione consultiva di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e agli
articoli 4 e 5 del regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, cessa
di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del
presente regolamento, dalla data di efficacia della
convenzione di cui all'art. 3.».
- L'art. 20 del decreto legislativo n. 194 del 1995,
cosi' recita:
«Art. 20 (Commissione consultiva). - 1. Per
l'assolvimento dei compiti previsti dal presente decreto,
la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, e'
riorganizzata come segue:
a) presidente: il Ministro della sanita' o un
componente da lui delegato;
b) quattro componenti ministeriali di cui: uno in
rappresentanza del Ministero della sanita', uno del
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero
dell'industria, commercio ed artigianato; di essi sono
nominati i rispettivi sostituti;
c) venti esperti di cui: cinque designati dal
Ministro della sanita', per gli aspetti sanitari e
tossicologici; cinque designati dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, per gli aspetti relativi
alla difesa fitosanitaria ed alla attivita' dei prodotti
nei confronti degli organismi nocivi; cinque designati dal
Ministro dell'ambiente, per gli aspetti ambientali ed
ecotossicologici; tre designati dal direttore dell'Istituto
superiore di sanita', per gli aspetti chimici, biochimici e
tossicologici e due designati dal direttore dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per
gli aspetti di igiene e medicina del lavoro; di essi sono
nominati i rispettivi sostituti.
2. Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico
della Commissione consultiva sono assicurate dal Ministero
della sanita'.
3. Il Ministro della sanita' puo' disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e
III, nel numero massimo di venti, inclusi in un apposito
elenco da adottare con decreto del Ministro della sanita',
sentiti i Ministri per le risorse agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente e dell'industria, commercio e
artigianato, sulla base delle esigenze relative alle
attivita' di valutazione e consultive derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
4. Con decreto del Ministro della sanita' e'
disciplinato il funzionamento della Commissione consultiva,
con particolare riguardo al numero massimo delle sedute
plenarie, ai gruppi di lavoro e alle modalita' di revoca
della nomina dei componenti che non possono assicurare la
partecipazione; tutti i componenti e gli esperti devono
dichiarare i rapporti eventualmente ricorrenti con le
imprese del settore e devono astenersi dalle attivita' di
valutazione e dalle decisioni relative a prodotti delle
imprese con le quali abbiano intrattenuto rapporti
professionali di qualsiasi genere.
5. Le spese di funzionamento della Commissione
consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita' di
valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi
5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono
versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione
consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
di missione dei componenti della Commissione, in relazione
alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri
previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro
sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai
componenti della segreteria di cui al comma 2, che
partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la partecipazione a riunioni della
Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei
programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di
convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata
esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto
tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di
valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti
tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le
attivita' della Commissione, incluse quelle per
l'approvvigionamento di strumenti e programmi
informatici.».

ART. 11.
(Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003,
n. 14, dopo le parole: "dell'Unione europea" sono inserite le
seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".


Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
«Nuovo codice della strada». L'art. 207, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e ne
rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per
qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del
versamento della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al
comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea, o aderente all'Accordo
sullo spazio economico europeo, la somma da versare a
titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'art. 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto
onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che
siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione
europea.».

ART. 12.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE
in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/58/CE anche
mediante modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il
trattamento dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico, qualora tale trattamento esuli dalla
finalita' della mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato
in forma scritta nei casi di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b) disporre limitazioni dei diritti e degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9
della direttiva, come misure necessarie, opportune e proporzionate
alla salvaguardia della sicurezza nazionale, della difesa, della
sicurezza pubblica e alla prevenzione, ricerca, accertamento e
perseguimento dei reati e dell'uso non autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica;
c) prevedere che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8,
paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della direttiva, siano
conservati per un periodo di tempo limitato, per le finalita' di cui
alla lettera b) del presente comma.


Note all'art. 12:
- La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 31 luglio 2002, n. L 201.
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali». L'art. 22 cosi' recita:
«Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati
riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a
carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni,
organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di
categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere
oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da
associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti
politici, confessioni e comunita' religiose, per il
perseguimento di finalita' lecite, relativamente ai dati
personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione,
ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o
diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumita' fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui
l'interessato non puo' prestare il proprio consenso per
impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, comunque, per far
valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

ART. 13.
(Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
della loro conformita).
1. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
9 maggio 2001, n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita', dopo la parola "imballaggio" la congiunzione "o" e'
sostituita dalla seguente: "e".


Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
conformita». Il testo dell'art. 6, come modificato dalla
legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 6 (Immissione sul mercato). - 1. Il fabbricante o
il suo mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato gli
apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti
essenziali di cui all'art. 3 nonche' le altre disposizioni
pertinenti del presente decreto.
2. Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data
di cui all'art. 3, comma 4, possono continuare ad essere
distribuiti per il periodo di tempo fissato dal Ministero
delle comunicazioni, conformemente alle decisioni della
Commissione europea.
3. Il fabbricante o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchio e' tenuto a
fornire all'utente le informazioni sull'uso a cui
l'apparecchio e' destinato, unitamente alla dichiarazione
di conformita' ai requisiti essenziali. Nel caso delle
apparecchiature radio, tali informazioni devono essere
apposte sull'imballaggio e essere riportate nelle
istruzioni per l'uso allo scopo di identificare gli Stati
membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno
di uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione e'
destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente,
attraverso le marcature sull'apparato, di eventuali
restrizioni o richieste di autorizzazioni necessarie per
l'uso delle apparecchiature radio in taluni Stati membri.
Nel caso delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, tali informazioni devono essere
sufficienti ad individuare le interfacce delle reti
pubbliche di telecomunicazioni cui l'apparecchiatura e'
destinata a collegarsi. Per tutti gli apparecchi tali
informazioni devono essere esposte in maniera visibile.
4. Nel caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi
bande di frequenza la cui applicazione non e' armonizzata
nell'Unione europea, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile
dell'immissione sul mercato dell'apparecchiatura notifica,
almeno quattro settimane prima, la propria intenzione di
immettere l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle
comunicazioni, utilizzando il modello definito dal
Ministero stesso. La notifica fornisce informazioni circa
le caratteristiche radio dell'apparecchiatura con
particolare riferimento alle bande di frequenze, alla
spaziatura tra i canali, al tipo di modulazione ed alla
potenza RF emessa e riporta il numero d'identificazione
dell'organismo notificato interessato di cui all'art. 12.
Il Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o
al suo mandatario stabilito nell'Unione europea o alla
persona responsabile dell'immissione sul mercato
dell'apparecchiatura eventuali divieti o limitazioni
motivati e ne informa la Commissione europea».

ART. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
dall'inquinamento acustico).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri interessati, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni legislative in materia di tutela
dall'inquinamento acustico, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE,
al fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute;
c) salvaguardare le azioni gia' poste in essere dalle autorita'
locali e dalle imprese e per l'attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito
al rumore ambientale e ai relativi effetti e, in particolare,
stabilire procedure che garantiscano la partecipazione del pubblico
alla predisposizione dei piani d'azione destinati a ridurre nel
territorio i problemi dell'inquinamento acustico.


Note all'art. 14:
- La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2002, n. L 189.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
sull'inquinamento acustico».

ART. 15.
(Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva
85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale
di determinati progetti pubblici e privati).
1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo stato di
emergenza, e solo in specifici casi in cui la situazione d'emergenza
sia particolarmente urgente al punto da non consentire l'adempimento
della normativa vigente in materia d'impatto ambientale per garantire
la messa in sicurezza di immobili e persone da situazioni di pericolo
immediato non altrimenti eliminabile, sono esclusi dalla procedura di
valutazione di impatto ambientale singoli interventi disposti in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio
dell'autorizzazione devono comunque assicurare i seguenti
adempimenti:
a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte;
b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa;
c) informano la Commissione europea, prima del rilascio
dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione
accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a
disposizione dei propri cittadini;
d) trasmettono con immediatezza agli organi del Ministero per i beni
e le attivita' culturali competenti per territorio copia
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente le
ragioni per le quali la deroga e' stata concessa.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei casi di
possibili impatti ambientali transfrontalieri, di cui alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991,
resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640.


Note all'art. 15:
- La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 5 luglio 1985, n. L 175.
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile». L'art. 5
cosi' recita:
«Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli
eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
presupposti.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si
provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette
ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
per il coordinamento della protezione civile, per
l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati.
Il relativo provvedimento di delega deve indicare il
contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le
modalita' del suo esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati
affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
- La legge 3 novembre 1994, n. 640, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto
ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi,
fatto a Espoo il 25 febbraio 1991».

ART. 16.
(Modifica all'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, in materia di prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento).
1. All'allegato I, punto 5.3, del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 372, le parole: "o il ricupero" sono soppresse.


Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
«Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento». Il
punto 5.3. dell'allegato I, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
«5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non
pericolosi quali definiti nell'allegato II A della
direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita'
superiore a 50 tonnellate al giorno».

ART. 17.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE
che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali
e le condizioni di lavoro).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE, apportando le
modifiche strettamente necessarie alle disposizioni vigenti in
materia di parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le
disposizioni vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che
le differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o
indiretta, in un'ottica che tenga conto delle condizioni relative
allo stato matrimoniale o di famiglia, per quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia
dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le
condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attivita' e a
tutti i livelli della gerarchia professionale; svolgimento del
rapporto di lavoro, comprese le condizioni di lavoro, la
retribuzione, le promozioni e le condizioni del licenziamento;
accesso a tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione,
di perfezionamento e di riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini; attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona e' trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione "indiretta" quando una
disposizione, un criterio o una prassi, apparentemente neutri,
mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro
sesso, salvo che, nel caso di attivita' di lavoro, caratteristiche
specifiche di sesso costituiscano requisiti essenziali al loro
svolgimento; definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere, per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di
una persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione
di "molestie sessuali" quando il suddetto comportamento abbia in
maniera manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie
e le molestie sessuali come discriminazioni;
c) prevedere l'applicazione del principio di parita' di trattamento
senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici
che privati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi
quarto e quinto, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che, ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di coloro che si ritengono lesi una tutela giurisdizionale o
amministrativa, con la garanzia di una riparazione o di un equo
indennizzo;
d) attuare quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli
articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della direttiva
76/207/CEE, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto
della normativa nazionale vigente, e, in particolare, di quanto
previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dalla legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti
sociali al fine di promuovere il principio della parita' di
trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione
collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche
nonche' il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.


Note all'art. 17:
- La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Comunita' europea 5 ottobre 2002, n. L 269.
- La legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parita' di
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro». Gli
articoli 15 e 16 cosi' recitano:
«Art. 15. - Qualora vengano posti in essere
comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del
lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
il pretore del luogo ove e' avvenuto il comportamento
denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due
giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato,
con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione
degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
giudizio instaurato a norma del comma seguente.
Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o
alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino
dipendenti pubblici si applicano le norme previste in
materia di sospensione dell'atto dell'art. 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».
«Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute
negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4
della presente legge, e' punita con l'ammenda da lire
200.000 a lire 1.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5
e' punita con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. Per
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e
7 si applicano le penalita' previste dall'art. 31 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204.»
- La legge 10 aprile 1991, n. 125, reca: «Azioni
positive per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
lavoro».

ART. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa
ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio
in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine
sui sinistri marittimi).
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente:
"b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita
dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri;".
2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi
che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure
viaggi internazionali".
3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei
verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente
corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'".


Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
«Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un
sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in
condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
nonche' disciplina delle procedure di indagine e sui
sinistri marittimi». Il testo degli articoli 1, 5 e 12,
come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i
seguenti:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto e dei suoi allegati, si intende per:
a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da
passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e
scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e
che trasporta piu' di dodici passeggeri;
b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce
come definita dalla regola I del capitolo X della
"Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici
passeggeri;
c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio,
ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi
qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,
2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in
mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la
legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,
n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del
17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla
data del 29 aprile 1999;
e) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il
codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci
(International Code for Safety of High Speed Craft)
adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO
con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo
modificato alla data del 29 aprile 1999;
f) "servizio di linea": una serie di collegamenti
effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da
passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo
stesso porto senza scali intermedi:
1) in base ad un orario pubblicato; oppure
2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da
costituire una serie sistematica evidente;
g) "certificati":
1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali,
i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione
Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni
e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle
autorizzazioni all'esercizio;
2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali i
certificati di sicurezza emessi a norma del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai
pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati
di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato
emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a),
punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e
della navigazione - Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto;
l) "autorita' marittima": gli uffici locali di cui
all'art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni
delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto;
m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le
autorita' competenti dello Stato la cui bandiera il
traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;
n) "Stato ospite". Lo Stato membro dell'Unione
europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto
ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio
di linea;
o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in
tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra
due porti nazionali;
p) "organismo riconosciuto": «organismo riconosciuto
a norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio
del 22 novembre 1994;
q) "societa'": una societa' che gestisce uno o piu'
traghetti ro-ro per i quali e' stato rilasciato un
documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio,
dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.
179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza
dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto
ro-ro), o una societa' che gestisce unita' veloci da
passeggeri alla quale e' stato rilasciato un documento di
conformita' ai sensi della regola IX/4 della convenzione
Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione
esercente unita' veloci da passeggeri in navigazione
nazionale;
r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi
degli articoli 6 e 8;
s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle
Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato
V;
t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;
u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del
Lavoro.».
«Art. 5 (Verifiche iniziali richieste per le unita). -
1. Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea,
oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data
del 1° dicembre 2000 l'unita' sia gia' adibita a un
servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che detta
unita':
a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza
in regolare corso di validita', rilasciati
dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un
organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da
quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in
conformita' alle procedure e agli orientamenti applicabili
di cui agli allegati alla risoluzione A.746(18)
dell'assemblea dell'IMO "Survey Guidelines under the
harmonised system of survey and certification" (Linee guida
per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato
di ispezione e certificazione), nella versione in vigore
alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non
battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al
perseguimento degli stessi scopi, espressamente e
formalmente dichiarate equivalenti dall'amministrazione
dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unita';
b) sia in possesso di certificazione di classe in
corso di validita' rilasciata da un organismo riconosciuto
secondo le proprie prescrizioni per la classificazione o
secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato
di bandiera,
c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei
dati di viaggio (VDR) in grado di fornire informazioni
utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di
sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche
contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea
dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai
collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica
internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere
installati sulle unita' costruite anteriormente alla data
del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente esentati
dall'obbligo di conformita' ai predetti requisiti, secondo
i criteri e le condizioni stabilite dal Comitato di
regolamentazione di cui alla direttiva 93/75/CE recepita
con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997,
n. 268.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a
decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla
pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data
sia successiva alla prima alle navi che effettuano viaggi
nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi
internazionali.».
«Art. 12 (Disposizioni complementari). - 1.
L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un
certificato di esenzione per una unita', collabora con lo
Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di
bandiera interessati per conseguire a tal fine unanimita'
di valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica
iniziale. Allo stesso fine l'amministrazione, in qualita'
di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora
con le amministrazioni di altri Stati che rilasciano o
riconoscono un certificato di esenzione.
2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea
copia dei verbali di visita di cui all'art. 11, comma 3,
eventualmente corredati del numero di identificazione IMO
dell'unita'.
3. L'autorita' marittima si assicura che le societa'
siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato
di pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo
la disciplina contenuta nella risoluzione A852(20)
dell'assemblea dell'IMO, recante "Guidelines for a
structure of an integrated system of contingency planning"
(Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato
di emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione
sono stabiliti di comune accordo con gli eventuali altri
Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.
4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora
con l'amministrazione dello Stato di bandiera,
preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio per unita' veloci da passeggeri ai sensi del
paragrafo 1.9.3 del codice per le unita' veloci.
5. L'amministrazione provvede affinche' siano imposte e
mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio
della navigazione richieste dalla situazione locale per
tutelare la fauna, le risorse naturali e le attivita'
costiere e vigila sull'effettiva applicazione di tali
restrizioni.».
- La direttiva 1999/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
1° giugno 1999, n. L 138.

ART. 19.
(Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
con i Paesi in via di sviluppo).
1. All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno
Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".


Note all'art. 19:
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo». Il testo dell'art. 28, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 28 (Riconoscimento di idoneita' delle
organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
governative, che operano nel campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il
riconoscimento di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
della Commissione per le organizzazioni non governative, di
cui all'art. 8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
obbligatori anche sulle revoche di idoneita', sulle
qualificazioni professionali o di mestiere e sulle
modalita' di selezione, formazione e perfezionamento
tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
impiegati dalle organizzazioni non governative.
2. L'idoneita' puo' essere richiesta per la
realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei
Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e
impiego dei volontari in servizio civile; per attivita' di
formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di
sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette
attivita' possono inoltre richiedere l'idoneita' per
attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
3. Sono fatte salve le idoneita' formalmente concesse
dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
4. Il riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
non governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
a) risultino costituite ai sensi della legislazione
nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di
altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico
europeo;
b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
attivita' di cooperazione allo sviluppo, in favore delle
popolazioni del terzo mondo;
c) non perseguano finalita' di lucro e prevedano
l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da
attivita' commerciali accessorie o da altre forme di
autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con
finalita' di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
aventi scopo di lucro;
e) diano adeguate garanzie in ordine alla
realizzazione delle attivita' previste, disponendo anche
delle strutture e del personale qualificato necessari;
f) documentino esperienza operativa e capacita'
organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si
richiede il riconoscimento di idoneita';
g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti
dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
anche ai fini del mantenimento della qualifica;
h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
triennio e documentino la tenuta della contabilita';
i) si obblighino alla presentazione di una relazione
annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in
corso.».

ART. 20.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere rilasciata
altresi' agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione
europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici
accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono
utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi
diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei
servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del
19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa
esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".


Note all'art. 20:
- La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: «Nuove norme
sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli
esplosivi e dei congegni assimilati». Il testo dell'art. 9,
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 9. - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua
delega, il prefetto della provincia di confine puo'
autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o
ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito
di personalita' dello Stato medesimo, ad introdurre e
portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione e' limitata al periodo di
permanenza in Italia delle personalita' accompagnate
purche' sussistano, tra i due Stati, condizioni di
reciprocita'.
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata altresi' agli agenti di polizia dei Paesi
appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i
quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti
con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis
possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima
difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia
di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante
lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis,
si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di
applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla
legge 30 settembre 1993, n. 388.».
- La legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: «Ratifica
ed esecuzione:
a) del protocollo di adesione del Governo della
Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno
1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni
comuni;
b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana
alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del
summenzionato accordo di Schengen, con allegate due
dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia,
nonche' la convenzione, il relativo atto finale, con
annessi l'atto finale, il processo verbale e la
dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato
firmati in occasione della firma della citata convenzione
del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli
articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo
agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b);
tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».

ART. 21.
(Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).
1. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002, n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia
di contratti della pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti: "nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di
appalti".
2. L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e' abrogato.


Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
reca: «Revisione della disciplina sui lavori socialmente
utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
196». Il testo dell'art. 10, come modificato dalla legge
qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 10 (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di creare le
necessarie ed urgenti opportunita' occupazionali per i
lavoratori impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
contemporaneamente fronte a proprie esigenze istituzionali
per l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
affidati in appalto o in concessione, le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al momento della
progettazione dei lavori stessi deliberano che, in
continuita' con i progetti medesimi:
a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
miste che abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
inizialmente costituita, nella misura non inferiore al 40
per cento, dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
tale condizione andra' rispettata per un periodo non
inferiore a 60 mesi;
b) affideranno a terzi scelti con procedura di
evidenza pubblica, lo svolgimento di attivita' uguali,
analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
lavori socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
in essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
al 40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30
per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
2. Gli enti interessati possono prevedere che le
societa' miste di cui al comma 1, lettera a), abbiano
capitale non inferiore a lire 200 milioni, anche a
maggioranza privata e, per quanto riguarda la scelta del
socio privato anche sotto forma di cooperative di
produzione e lavoro, gli enti stessi, anche in deroga a
norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
anche in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
sin dall'inizio alla promozione, gestione e realizzazione
dei progetti di lavori socialmente utili che hanno
preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
confronti delle agenzie di promozione e di lavoro
individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di
attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale,
cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia
costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da
lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in
progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
enti e nella misura non superiore al 30 per cento da
soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
di partecipanti al consorzio.
4. Le previsioni di cui ai commi 2 e 3 hanno durata
transitoria e saranno sostituite, sulla base
dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
gli atti perfezionati a quella data conservano piena
validita' per tutta la durata in essi prevista.».
- Il decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, reca:
«Disposizioni urgenti in materia di occupazione e
previdenza». Il testo dell'art. 1, come modificato dalla
legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 1 (Interventi relativi a situazioni di crisi
aziendale). - 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende,
gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati
strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di
lavori presso unita' produttive di imprese del settore
petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300
lavoratori, licenziati, a seguito di processi di
ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal
29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e
iscritti nelle liste di mobilita', la durata
dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi
dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite
massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o
di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per
tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina
vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al
periodo di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto
alla misura gia' decurtata al termine del primo anno di
fruizione. Per i lavoratori in questione, i requisiti di
cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata
legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con
riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso
le imprese dello stesso settore di attivita'.
2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende
operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di
cui all'Obiettivo 1 del regolamento del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che, a far
data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita',
abbiano fruito del trattamento straordinario di
integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in
base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata
nella G