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Gazzetta Ufficiale N. 269 del 19 Novembre 2003

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 14 ottobre 2003
Disciplina delle procedure e modalita' di funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese, istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto il comma 7 dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come modificato dall'art. 27, comma 10, lettera b), della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, recante delega di funzioni nelle materie della innovazione
tecnologica e dello sviluppo della societa' dell'informazione al
Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002 recante delega di funzioni in materia di funzione
pubblica al Ministro senza portafoglio avvocato Luigi Mazzella;
Ritenuta la necessita' di disciplinare procedure e modalita' del
funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di
innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese,
di cui all'art. 26 della legge n. 289/2002;
Di concerto con il Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro
dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Premessa

1. Il presente decreto disciplina procedure e modalita' di
funzionamento del Fondo per il finanziamento dei progetti di
innovazione tecnologica nelle pubbliche anmministrazioni e nel Paese,
istituito dall'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, d'ora in avanti indicato come «Fondo».

Art. 2.

Progetti finanziabili

1. Sono finanziabili i progetti ad alto contenuto innovativo ed
elevata valenza strategica. I progetti devono essere idonei a
promuovere, anche alternativamente: l'efficienza e l'economicita'
dell'azione amministrativa; lo sviluppo sociale, culturale ed
economico del Paese attraverso la diffusione dell'uso degli strumenti
digitali e della cultura informatica; l'innovazione tecnologica nelle
piccole e medie imprese; l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra pubbliche amministrazioni; l'accessibilita' da parte
dei disabili agli strumenti informatici e telematici.
2. Sono finanziabili dal Fondo anche progetti finalizzati
all'estensione o al completamento di progetti esistenti.
3. I finanziamenti sono concessi per un importo pari al valore
intero o parziale del progetto.

Art. 3.

Coordinatore

1. Le pubbliche amministrazioni possono presentare progetti anche
congiuntamente; in tal caso una delle amministrazioni svolge il ruolo
di coordinatore dell'aggregazione.

Art. 4.

Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la valutazione

1. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti e' istituito un
Gruppo di lavoro composto di quattro membri, dotati di adeguata
esperienza e qualificazione professionale. Il coordinatore ed un
membro sono designati dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
gli altri due membri sono designati rispettivamente dal Ministro per
la funzione pubblica e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Gruppo di lavoro ha sede presso le strutture di cui si avvale
il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, che svolgono le
funzioni di segreteria tecnica: esso opera con autonomia di giudizio,
in applicazione dei criteri fissati dalla legge e dal presente
decreto e tenute presenti le linee strategiche, la pianificazione e
le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche
amministrazioni definite dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie.
3. Il Gruppo di lavoro puo' specificare ulteriori criteri di
valutazione adottati con apposita delibera, nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 2, comma 1.
4. Ai membri del Gruppo di lavoro non spettano compensi per
l'incarico conferito, salvo il rimborso ai non residenti nel comune
di Roma delle spese di viaggio e di soggiorno eventualmente
sostenute.

Art. 5.

Procedimento

1. I progetti sono presentati al Gruppo di lavoro corredati di
studio di fattibilita', analisi dei costi, indicazione della cifra
richiesta, impegno a reperire i fondi necessari per la quota residua
in caso di richiesta di finanziamento parziale, nonche' di ogni altra
utile documentazione.
2. Il Gruppo di lavoro puo' richiedere ai proponenti chiarimenti e
documentazioni sui progetti e puo' suggerire modifiche e accorpamenti
dei progetti presentati.
3. A conclusione dell'esame, il Gruppo di lavoro trasmette gli
atti, accompagnandoli con una relazione istruttoria e di valutazione
ed una proposta di finanziamento, al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, che puo' richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni
della quota da finanziare dei progetti.

Art. 6.

Approvazione

1. I progetti sono approvati con decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze; il
decreto determina l'entita' e le modalita' di erogazione del
finanziamento.
2. In caso di finanziamento parziale, l'erogazione e' subordinata
all'impegno assunto dai soggetti proponenti a reperire i fondi
necessari al finanziamento della quota residua.
3. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in piu'
soluzioni mediante un'anticipazione ed ulteriori pagamenti sulla base
dello stato di avanzamento del progetto.

Art. 7.

Controlli

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sulla
esecuzione dei progetti; a tal fine puo' chiedere relazioni ed
effettuare ispezioni. Entro sei mesi, elevati a nove mesi ove sia
esperita gara europea, dalla concessione del contributo hanno inizio
i lavori, che sono ultimati nei successivi due anni. In caso di
ritardi nella esecuzione o di difformita' rispetto al progetto
presentato, il soggetto realizzatore e' tenuto a restituire le somme
ricevute.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si
provvede mediante utilizzo delle disponibilita' nell'ambito del fondo
di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione.
Roma, 14 ottobre 2003.

Il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie
Stanca

Il Ministro
per la funzione pubblica
Mazzella

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 256


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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