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Gazzetta Ufficiale N. 275 del 26 Novembre 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 novembre 2003
Modifiche al decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, relativo ai criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Decreto n. 104702).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito
«testo unico»);
Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico, che attribuisce al
Ministro dell'economia e delle finanze il potere di determinare
criteri oggettivi in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere nell'elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia;
Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante i criteri
di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di
cui all'art. 107, comma 1, del testo unico (di seguito, «decreto»);
Ritenuta la necessita' di verificare ex ante la sussistenza di una
struttura organizzativa adeguata all'operativita' svolta, al fine di
assicurare al mercato elevati livelli di affidabilita';
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 3 del decreto e' soppresso.

Art. 2.
All'art. 4 del decreto, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente
comma:
«1-bis. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale la Banca
d'Italia verifica il possesso da parte dell'intermediario dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 2. L'iscrizione e' negata qualora
l'intermediario non disponga di un sistema informativo-contabile, di
metodi di misurazione e gestione dei rischi nonche' di strutture di
controllo interno adeguati rispetto al volume e alla complessita'
dell'attivita' svolta o che intende svolgere. In tal caso, qualora la
richiesta di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata
esclusivamente dal tipo di attivita' esercitata, entro due mesi dal
provvedimento di diniego gli amministratori provvedono a convocare
l'assemblea per modificare l'oggetto sociale ovvero per deliberare la
liquidazione volontaria della societa'; qualora invece la richiesta
di iscrizione nell'elenco speciale sia motivata dal superamento delle
soglie quantitative previste dall'art. 2, comma 2, entro il termine
di sei mesi dal provvedimento di diniego l'intermediario deve
riportare gli aggregati rilevanti al di sotto delle medesime soglie
quantitative. In caso di inosservanza delle disposizioni che
precedono l'intermediario e' cancellato dall'elenco generale di cui
all'art. 106 del testo unico».

Art. 3.
Gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del testo unico che
alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
iscritti nell'elenco speciale di cui al medesimo articolo, si
adeguano entro novanta giorni dalla predetta data alle disposizioni
del presente decreto ovvero dismettono l'attivita', adottando le
eventuali modifiche statutarie.

Art. 4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Tremonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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