La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Ratifica ed esecuzione).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il
Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia,
la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica,
l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica
(EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in
esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il
22 settembre 1998.
2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma
1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17,
paragrafo a) del Protocollo stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
ART. 2.
(Designazione amministrazioni competenti).
1. Per dare attuazione alle disposizioni contenute nel Protocollo si
designano:
a) il Ministero delle attivita' produttive competente per gli
adempimenti di cui agli articoli 2 e 3 (Comunicazione di
informazioni), agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 (Accessi
supplementari), all'articolo 14 (Sistemi di comunicazione) ed
all'articolo 15 (Tutela delle informazioni confidenziali) del
Protocollo;
b) il Ministero degli affari esteri competente per gli adempimenti di
cui all'articolo 11 (Designazione degli ispettori dell'Agenzia),
all'articolo 12 (Visti) ed all'articolo 13 (Accordi sussidiari) del
Protocollo;
c) il Ministero della difesa competente per gli adempimenti connessi
alle ispezioni nei siti militari e per l'effettuazione di studi,
analisi ed altre attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo nei
luoghi militari o di interesse militare.
ART. 3.
(Deleghe di competenza).
1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 2, lettera a), il
Ministero delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi
dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, stipulando apposite convenzioni
quadro, secondo le modalita' previste all'articolo 10, comma 1.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il Ministero
delle attivita' produttive affida all'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36, o ad altre istituzioni
specializzate, l'effettuazione di studi ed analisi e di altre
specifiche attivita' inerenti all'esecuzione del Protocollo.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del Servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate
all'agenzia.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
207 (Regolamento recante approvazione dello statuto
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300):
«1. Nei settori di propria competenza l'Agenzia svolge,
su base convenzionale, attivita' di collaborazione,
consulenza, assistenza, servizio, supporto alle altre
pubbliche amministrazioni, secondo le forme e le modalita'
definite con apposite convenzioni quadro approvate, previo
parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma
26 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta
del direttore generale, previa individuazione, da parte
dello stesso direttore generale, dei servizi soggetti a
tali forme di intervento e predisposizione dei
corrispettivi ove non sussistano specifiche disposizioni».
- Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36,
recante: «Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11,
comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
e' stato abrogato dall'art. 25 del decreto legislativo
3 settembre 2003, n. 257. Si riporta, comunque, per
completezza d'informazione, il testo degli articoli 2 e 3:
«Art. 2 (Funzioni istituzionali). - [1. Per il
perseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 2,
all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti
funzioni:
a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la
ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di
impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti
pilota, per le finalita' e gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, nel quadro del programma nazionale della
ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla
partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre
organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente
e innovazione tecnologica;
b) sostenere i processi di innovazione del sistema
produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese,
anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in
conformita' ai principi dello sviluppo sostenibile;
c) favorire il processo di trasferimento tecnologico
e delle esperienze positive in campo energetico e
ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media
dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito
degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;
d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza
dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui
al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo
alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in
ambito nazionale ed internazionale, nonche' alle regioni e
agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le
proprie attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari
della politica nazionale nel campo dell'energia e
dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente,
nonche' con altre amministrazioni pubbliche, con le
modalita' di finanziamento previste dall'art. 14]».
«Art. 3 (Strumenti). - [1. Per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 2, comma 1, l'ENEA puo' anche:
a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con
soggetti pubblici o privati interessati;
b) realizzare e coordinare una rete operativa per la
diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle
esperienze nei settori di competenza;
c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative
energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere
interventi dimostrativi in tali settori;
d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la
partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di
iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso
razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonche'
di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico;
e) favorire l'attivita' di formazione, in particolare
post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita
occupazionale qualificata].»
ART. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque produce, importa, esporta o comunque trasferisce, lavora
o impiega per la trasformazione, usa o detiene, acquista e vende i
materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo e' tenuto a
fornire i dati e le informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello
stesso Protocollo, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Chiunque, richiesto, omette o fornisce in modo non veritiero i
dati e le informazioni di cui al comma 1, e' punito con l'arresto
fino a quindici giorni o con l'ammenda da 520 euro a 2.600 euro.
3. Le attivita' ispettive previste dagli articoli da 4 a 10 del
Protocollo sono condotte da ispettori dell'AIEA. Chiunque ne
impedisce o ne ostacola l'effettuazione e' punito con l'arresto fino
a tre mesi o con l'ammenda da 3.000 euro a 15.000 euro.
ART. 5.
(Copertura finanziaria).
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 517.680 per l'anno 2003 e di euro 305.935 annui a decorrere dal
2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2187):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 9 aprile 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
27 maggio 2003, 3 e 17 giugno 2003.
Relazione presentata il 20 giugno 2003 (atto n. 2187/A
- relatore sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4220):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 31 luglio 2003 con pareri delle commissioni
I, II, IV, V, VII, VIII e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17, 30 settembre 2003.
Esaminato in aula il 20 ottobre 2003 e approvato il
23 ottobre 2003.
Scarica il Protocollo in formato Zip (1,58 MB)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato