IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma
2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento
differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende
applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del
Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni
ordinari del Tesoro a tre mesi;
Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
13 luglio 2003;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze;
Sentita la Banca d'Italia;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5,
comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, a decorrere dal
13 luglio 2003 il saggio di interesse per il pagamento differito
effettuato oltre il periodo di giorni trenta e' stabilito nella
misura dell'1,74 per cento annuo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2003
Il Ministro: Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato