Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 2003
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto 1'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti
criteri per la perequazione delle pensioni;
Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto 20 novembre 2002 (Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 285 del 5 dicembre 2002), concernente la perequazione
automatica delle pensioni per l'anno 2002;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 4 novembre 2003, prot. 6860, dalla quale si rileva che la
variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2001 - dicembre 2001 ed il periodo gennaio 2002 - dicembre 2002 e'
risultata pari a +2,4;
Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in
data 4 novembre 2003, prot. 6859, dalla quale si rileva che la
variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra il periodo gennaio
2002-dicembre 2002 ed il periodo gennaio 2003-dicembre 2003, e'
risultata pari a +2,5, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese
di ottobre 2003, la variazione pari a + 0,1 dell'indice del mese
di settembre 2002 e per i mesi di novembre e dicembre 2003, la
ripetizione dell'indice determinato per il mese di ottobre dello
stesso anno;
Considerata la necessita':
di determinare il valore effettivo della variazione percentuale
per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal
1° gennaio 2003;
di determinare la variazione percentuale per l'aumento di
perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2004, salvo
conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2003;
di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le
pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa
speciale;
Decreta:
Art. 1.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2002 e' determinata in misura pari a +2,4
dal 1° gennaio 2003.

Art. 2.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione
delle pensioni per l'anno 2003, e' determinata in misura pari a +2,5
dal 1° gennaio 2004, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di
perequazione per l'anno successivo.

Art. 3.
Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per
le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e
sulla pensione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2003
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it