IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'articolo 1,
comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 4,
commi 1, 2 e 3;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1997, n. 76
«Regolamento recante sostituzione del regolamento concernente la
composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita',
adottato con decreto ministeriale 21 dicembre 1993, n. 583»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2003, n.
129, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della
salute»;
Ritenuto di dover modificare ed aggiornare, sostituendolo
integralmente per maggiore organicita', il regolamento concernente la
composizione e l'ordinamento del Consiglio superiore di sanita', di
cui al predetto decreto ministeriale 27 febbraio 1997, n. 76;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Consiglio superiore di sanita'
1. Il Consiglio superiore di sanita':
a) esercita le funzioni di consulenza tecnico- scientifica e di
proposta nei confronti del Ministro della salute previste
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.
266;
b) esprime parere obbligatorio nelle materie di cui al comma 2
dello stesso articolo;
c) svolge attivita' consultiva facoltativa su ogni altra
questione espressamente sottopostagli dal Ministro della salute.
2. Il Consiglio si articola nelle seguenti strutture: il comitato
di presidenza, l'assemblea generale, le sezioni, il segretariato
generale, costituite con le modalita' e le competenze previste dal
presente regolamento.
3. Il Consiglio superiore di sanita' e' costituito da cinquanta
componenti non di diritto e dai componenti di diritto di cui al comma
5, nominati con decreto del Ministro della salute.
4. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanita'
sono individuati tra docenti universitari, dirigenti di struttura
complessa del Servizio sanitario nazionale, soggetti particolarmente
qualificati nelle materie attinenti alle competenze istituzionali del
Consiglio stesso e, nei limiti di due unita', tra appartenenti alla
magistratura ordinaria, amministrativa, contabile o agli avvocati
dello Stato.
5. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore di sanita' i
dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, preposti ai dipartimenti ed alle
direzioni generali del Ministero della salute, il presidente
dell'Istituto superiore di sanita', il presidente dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, il direttore
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
6. I componenti non di diritto del Consiglio superiore di sanita'
durano in carica tre anni, rinnovabili. Decadono automaticamente
dalla carica o a seguito di dimissioni o dopo tre assenze
consecutive; in tali casi il Ministro, con proprio decreto, nomina i
componenti che subentrano, i quali restano in carica fino alla
scadenza del Consiglio.
7. All'inizio di ciascuna sessione triennale il Ministro, anche in
base alle proposte formulate dall'assemblea nella prima adunanza
generale, con proprio decreto dispone la ripartizione dei componenti
del Consiglio tra le sezioni, prevedendo l'assegnazione di ciascun
componente ad una sola sezione.
8. I componenti di diritto partecipano alle adunanze dell'assemblea
generale e alle riunioni delle singole sezioni quando sono trattate
materie di rispettiva competenza. E' ammessa la partecipazione di un
componente di diritto di una sezione ai lavori di altra sezione
quando si trattino materie d'interesse comune a piu' sezioni.
9. Per la validita' delle sedute dell'assemblea e delle sezioni e'
necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
10. Per determinate questioni, il Ministro puo' nominare esperti di
comprovata e documentata qualificazione, che possono essere invitati
ai lavori delle sezioni e dell'assemblea generale senza diritto di
voto.
11. I componenti del Consiglio superiore di sanita' sono tenuti a:
a) rispettare l'obbligo di riservatezza; b) non utilizzare gli
elementi acquisiti o dei quali siano comunque venuti a conoscenza per
finalita' e scopi meramente privati; c) non assumere iniziative
idonee a creare pregiudizi all'attivita' istituzionale e alle
finalita' perseguite dal Ministero della salute. La violazione della
presente disposizione comporta la decadenza dall'incarico, nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
12. Il funzionamento del Consiglio superiore di sanita' e'
assicurato dagli uffici della Segreteria generale, Ufficio di livello
dirigenziale generale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e' il seguente:
«1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione
delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a
garanzia del cittadino, di equita' distributiva e del
contenimento della spesa sanitaria, con riferimento
all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i
cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del
servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla
normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) riordinare la disciplina dei ticket e dei prelievi
contributivi, di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base del principio dell'uguaglianza di trattamento
dei cittadini, anche attraverso l'unificazione
dell'aliquota contributiva, da rendere proporzionale entro
un livello massimo di reddito;
b) rafforzare le misure contro le evasioni e le
elusioni contributive e contro i comportamenti abusivi
nella utilizzazione dei servizi, anche attraverso
l'introduzione di limiti e modalita' personalizzate di
fruizione delle esenzioni;
c) completare il riordinamento del Servizio sanitario
nazionale, attribuendo alle regioni e alle province
autonome la competenza in materia di programmazione e
organizzazione dell'assistenza sanitaria e riservando allo
Stato, in questa materia, la programmazione sanitaria
nazionale, la determinazione di livelli uniformi di
assistenza sanitaria e delle relative quote capitarie di
finanziamento, secondo misure tese al riequilibrio
territoriale e strutturale, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano; ove tale intesa
non intervenga entro trenta giorni il Governo provvede
direttamente;
d) definire i principi organizzativi delle unita'
sanitarie locali come aziende infraregionali con
personalita' giuridica, articolate secondo i principi della
legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilendo comunque che esse
abbiano propri organi di gestione e prevedendo un direttore
generale e un collegio dei revisori i cui membri, ad
eccezione della rappresentanza del Ministero del tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti
nell'apposito registro previsto dall'art. 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di
indirizzo per l'impostazione programmatica delle attivita',
l'esame del bilancio di previsione e del conto consuntivo
con la remissione alla regione delle relative osservazioni,
le verifiche generali sull'andamento delle attivita' per
eventuali osservazioni utili nella predisposizione di linee
di indirizzo per le ulteriori programmazioni sono
attribuiti al sindaco o alla conferenza dei sindaci ovvero
dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale. Il direttore generale, che deve essere in
possesso del diploma di laurea e di requisiti di comprovata
professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta motivata dalla regione o dalla
provincia autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da
istituire presso il Ministero della sanita' ed e' assunto
con contratto di diritto privato a termine; e' coadiuvato
da un direttore amministrativo e da un direttore sanitario
in possesso dei medesimi requisiti soggettivi, assunti
anch'essi con contratto di diritto privato a termine, ed e'
assistito per le attivita' tecnico-sanitarie da un
consiglio dei sanitari, composto da medici, in maggioranza,
e da altri sanitari laureati, nonche' da una rappresentanza
dei servizi infermieristici e dei tecnici sanitari; per la
provincia autonoma di Bolzano e' istituito apposito elenco
provinciale tenuto dalla stessa nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di bilinguismo e riserva
proporzionale dei posti nel pubblico impiego; per la Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto dalla
regione stessa nel rispetto delle norme in materia di
bilinguismo;
e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali,
attraverso un aumento della loro estensione territoriale,
tenendo conto delle specificita' delle aree montane;
f) definire i principi, relativi ai poteri di
gestione spettanti al direttore generale;
g) definire principi relativi ai livelli di
assistenza sanitaria uniformi e obbligatori, tenuto conto
della peculiarita' della categoria di assistiti di cui
all'art. 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressi
per le attivita' rivolte agli individui in termini di
prestazioni, stabilendo comunque l'individuazione della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i
cittadini, e il parametro capitario di finanziamento da
assicurare alle regioni e alle province autonome, per
l'organizzazione di detta assistenza, in coerenza con le
risorse stabilite dalla legge finanziaria;
h) emanare, per rendere piene ed effettive le
funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle
province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la
riforma del Ministero della sanita' cui rimangono funzioni
di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte le funzioni
attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita' pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonche' degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme
non devono comportare oneri a carico dello Stato;
i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal
1° gennaio 1993, alle regioni e alle province autonome dei
contributi per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale localmente riscossi con riferimento al domicilio
fiscale del contribuente e la contestuale riduzione del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art.
51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni; imputare alle regioni e alle province
autonome gli effetti finanziari per gli eventuali livelli
di assistenza sanitaria superiori a quelli uniformi, per le
dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti gli
standard previsti e per gli eventuali disavanzi di gestione
da ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le
regioni e le province autonome potranno far fronte ai
predetti effetti finanziari con il proprio bilancio,
graduando l'esonero dai ticket, salvo restando l'esonero
totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento entro il
limite del 6 per cento l'aliquota dei contributi al lordo
delle quote di contributo fiscalizzate per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, ed entro il limite del 75
per cento l'aliquota dei tributi regionali vigenti;
stabilire le modalita' ed i termini per la riscossione dei
prelievi contributivi;
l) introdurre norme volte, nell'arco di un triennio,
alla revisione e al superamento dell'attuale regime delle
convenzioni sulla base di criteri di integrazione con il
servizio pubblico, di incentivazione al contenimento dei
consumi sanitari, di valorizzazione del volontariato, di
acquisizione delle prestazioni, da soggetti singoli o
consortili, secondo principi di qualita' ed economicita',
che consentano forme di assistenza differenziata per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai
cittadini migliore assistenza e liberta' di scelta;
m) prevedere che con decreto interministeriale, da
emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, siano individuate quote di risorse
disponibili per le forme di assistenza differenziata di cui
alla lettera l);
n) stabilire i criteri per le individuazioni degli
ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione,
compresi i policlinici universitari, e degli ospedali che
in ogni regione saranno destinati a centro di riferimento
della rete dei servizi di emergenza, ai quali attribuire
personalita' giuridica e autonomia di bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche per
gli altri presidi delle unita' sanitarie locali, che la
relativa gestione sia informata al principio dell'autonomia
economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per
centri di costo, basato sulle prestazioni effettuate, con
appropriate forme di incentivazione per il potenziamento
dei servizi ospedalieri diurni e la deospedalizzazione dei
lungodegenti;
o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra Servizio
sanitario nazionale ed universita' sulla base di principi
che, nel rispetto delle attribuzioni proprie
dell'universita', regolino l'apporto all'attivita'
assistenziale delle facolta' di medicina, secondo le
modalita' stabilite dalla programmazione regionale in
analogia con quanto previsto, anche in termini di
finanziamento, per le strutture ospedaliere; nell'ambito di
tali modalita' va peraltro regolamentato il rapporto tra
Servizio sanitario nazionale ed universita' per la
formazione in ambito ospedaliero del personale sanitario e
per le specializzazioni post-laurea;
p) prevedere il trasferimento alle aziende
infraregionali e agli ospedali dotati di personalita'
giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio
mobiliare e immobiliare gia' di proprieta' dei disciolti
enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in
vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei
comuni;
q) prevedere che il rapporto di lavoro del personale
dipendente sia disciplinato in base alle disposizioni
dell'art. 2 della presente legge, individuando in
particolare i livelli dirigenziali secondo criteri di
efficienza, di non incremento delle dotazioni organiche di
ciascuna delle attuali posizioni funzionali e di rigorosa
selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui
si perverra' soltanto per pubblico concorso, configurando
il livello dirigenziale apicale, per quanto riguarda il
personale medico e per le altre professionalita' sanitarie,
quale incarico da conferire a dipendenti forniti di nuova,
specifica idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni
di direzione e rinnovabile, definendo le modalita' di
accesso, le attribuzioni e le responsabilita' del personale
dirigenziale, ivi incluse quelle relative al personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,
diagnostici e terapeutici, e la regolamentazione delle
attivita' di tirocinio e formazione di tutto il personale;
r) definire i principi per garantire i diritti dei
cittadini nei confronti del servizio sanitario anche
attraverso gli organismi di volontariato e di tutela dei
diritti, favorendo la presenza e l'attivita' degli stessi
all'interno delle strutture e prevedendo modalita' di
partecipazione e di verifica nella programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei
servizi. Restano salve le competenze ed attribuzioni delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano;
s) definire i principi ed i criteri per la
riorganizzazione, da parte delle regioni e province
autonome, su base dipartimentale, dei presidi multizonali
di prevenzione, di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, cui competono le funzioni di coordinamento
tecnico dei servizi delle unita' sanitarie locali, nonche'
di consulenza e supporto in materia di prevenzione a
comuni, province o altre amministrazioni pubbliche ed al
Ministero dell'ambiente; prevedere che i servizi delle
unita' sanitarie locali, cui competono le funzioni di cui
agli articoli 16, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, siano organizzati nel dipartimento di prevenzione,
articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria
in riferimento alla sanita' animale, all'igiene e
commercializzazione degli alimenti di origine animale e
all'igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche;
t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale
ad attivita' di ricerca di biomedica finalizzata, alle
attivita' di ricerca di istituti di rilievo nazionale,
riconosciuti come tali dalla normativa vigente in materia,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi
nazionali riguardanti programmi speciali di interesse e
rilievo interregionale o nazionale da trasferire allo stato
di previsione del Ministero della sanita';
u) allo scopo di garantire la puntuale attuazione
delle misure attribuite alla competenza delle regioni e
delle province autonome, prevedere che in caso di
inadempienza da parte delle medesime di adempimenti
previsti dai decreti legislativi di cui al presente
articolo, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita', disponga, previa diffida, il
compimento degli atti relativi in sostituzione delle
predette amministrazioni regionali o provinciali;
v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e
delle province autonome, entro il 1° gennaio 1993, del
sistema di lettura ottica delle prescrizioni mediche,
attivando, secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma
4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le apposite
commissioni professionali di verifica. Qualora il termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il
Ministro della sanita', sentito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, attiva i poteri
sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale parere non sia
espresso entro trenta giorni, il Ministro provvede
direttamente;
z) restano salve le competenze e le attribuzioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, e' il seguente:
«Art. 4 (Consiglio superiore di sanita). - 1. Il
Consiglio superiore di sanita' e' organo consultivo tecnico
del Ministro della sanita' e svolge le seguenti funzioni:
a) prende in esame i fatti riguardanti la salute
pubblica, su richiesta del Ministro per la sanita';
b) propone lo studio di problemi attinenti all'igiene
e alla sanita';
c) propone indagini scientifiche e inchieste su
avvenimenti di rilevante interesse nel campo igienico e
sanitario;
d) propone all'amministrazione sanitaria la
formulazione di schemi di norme e di provvedimenti per la
tutela della salute pubblica;
e) propone la formulazione di standards costruttivi e
organizzativi per la edificazione di ospedali, istituti di
cura ed altre opere igieniche da parte di pubbliche
amministrazioni.
2. Il Consiglio superiore di sanita' esprime parere
obbligatorio:
a) sui regolamenti predisposti da qualunque
amministrazione centrale che interessino la salute
pubblica;
b) sulle convenzioni internazionali relative alla
predetta materia;
c) sugli elenchi delle lavorazioni insalubri e dei
coloranti nocivi;
d) sui provvedimenti di coordinamento e sulle
istruzioni obbligatorie per la tutela della salute pubblica
da adottarsi dal Ministero della sanita', ai sensi dei
numeri 2 e 3 dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296;
e) [sugli insetticidi da impiegare nella lotta contro
gli anofeli ed altri insetti domestici nocivi per l'uomo e
gli animali];
f) sulla determinazione dei lavori pericolosi,
faticosi o insalubri, delle donne e dei fanciulli e sulle
norme igieniche del lavoro;
g) sulle domande di attestati di privativa
industriale per invenzioni e scoperte concernenti generi
commestibili di qualsiasi natura;
h) sulle modificazioni da introdursi negli elenchi
degli stupefacenti;
i) sul diniego e sulla revoca di registrazione delle
specialita' medicinali;
l) sui servizi diretti a prevenire ed eliminare i
danni delle emanazioni radioattive e delle contaminazioni
atmosferiche in genere, che non siano di competenza delle
unita' sanitarie locali.
3. La composizione e l'ordinamento del Consiglio
superiore di sanita' sono determinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, e' riportato in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e'
il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle
attitudini e delle capacita' professionali del singolo
dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati
conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella
direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del
Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad
incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice
civile.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' eccedere, per gli
incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4,
il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Gli
incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di
conferimento dell'incarico accede un contratto individuale
con cui e' definito il corrispondente trattamento
economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24.
E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 50 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e del 5 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti
non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo art. 23,
purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti.
5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti
ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'art. 7.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero
aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che
abbiano conseguito una particolare specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla
formazione universitaria e postuniversitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, in
posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
o che provengano dai settori della ricerca, della docenza
universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
7. (Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h),
della legge 15 luglio 2002, n. 145).
8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al
comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di
cui all'art. 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
12-bis. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' il
seguente:
«Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
Art. 2.
Insediamento del Consiglio superiore di sanita'
1. Il Ministro della salute convoca la prima adunanza generale del
Consiglio superiore di sanita' entro venti giorni dalla data del
decreto di nomina.
2. Nel corso della stessa prima adunanza generale, l'assemblea
elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e due vice presidenti.
3. Ogni sezione all'inizio di ciascuna sessione, elegge, a
maggioranza assoluta, il proprio presidente e un vice presidente.
4. Qualora non sia raggiunta la maggioranza assoluta prescritta per
l'elezione del Presidente, si fa luogo ad una presidenza interinale,
affidata al componente di diritto con maggiore anzianita' di servizio
nella qualifica di appartenenza.
Art. 3.
Presidente
1. Il Presidente del Consiglio, avvalendosi del Segretario
generale:
a) convoca e presiede l'assemblea generale, fissandone l'ordine
del giorno;
b) convoca e presiede il comitato di presidenza, fissandone
l'ordine del giorno;
c) convoca e presiede le sezioni congiunte, fissandone l'ordine
del giorno;
d) puo' presentare richiesta ai rispettivi presidenti di
partecipare, con diritto di voto, ai lavori delle sezioni sugli
argomenti ritenuti di rilevante importanza ai fini della tutela della
salute pubblica;
e) trasmette direttamente al Ministro le deliberazioni definitive
dell'Assemblea generale e delle sezioni;
f) assolve qualsiasi altra incombenza prevista dalla legge e dal
presente regolamento.
2. Il Presidente e' coadiuvato da due vice presidenti
nell'espletamento delle sue funzioni ed e' sostituito, in caso di
assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio piu' anziano
di eta'.
Art. 4.
Comitato di presidenza
1. Il comitato di presidenza e' presieduto dal Presidente ed e'
composto dai due vicepresidenti, nonche' dai presidenti e dai
vicepresidenti delle sezioni.
2. Il comitato di presidenza e' convocato dal Presidente almeno
dieci giorni prima della data fissata, salvo i casi di urgenza, e si
riunisce di regola una volta al mese.
3. Il comitato fissa il programma e il calendario dei lavori
dell'assemblea generale.
4. Il comitato assegna direttamente all'assemblea generale le
questioni d'ordine generale.
5. Il comitato assegna per l'istruttoria le singole questioni alle
sezioni competenti per materia, disponendo le eventuali questioni da
demandare a sezioni congiunte.
6. In caso di documentate e motivate esigenze di natura eccezionale
possono essere istituiti appositi gruppi di lavoro istruttorio.
7. Il comitato provvede a coordinare il rapporto fra le sezioni
nelle materie di comune interesse, nonche' a farsi promotore di nuovi
studi, indagini e schemi di norme.
8. Il comitato si avvale degli uffici della Segreteria generale.
9. I verbali delle riunioni del comitato di presidenza sono redatti
a cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione
delle relative sedute.
Art. 5.
Assemblea generale
1. Il Presidente presiede le adunanze dell'Assemblea generale che
sono tenute per sessioni ordinarie almeno bimestrali.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene
inviato, salvo i casi di urgenza, almeno dieci giorni prima della
data fissata, dal Segretario generale. In assenza del Presidente,
l'Assemblea generale e' convocata dal vice presidente piu' anziano di
eta'.
3. Il Presidente nomina un relatore per l'illustrazione di ogni
argomento, fissandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per
la presentazione di uno schema scritto che serva come base della
discussione, a conclusione della quale il relatore stesso predispone
la relazione con relativa proposta sulla quale e' chiamata a
pronunciarsi l'assemblea; all'esito della votazione verra'
predisposto il relativo documento finale da consegnare al Segretario
generale per la sua redazione formale. Ove necessario, puo' essere
nominato un correlatore.
4. Il Presidente trasmette per iscritto anche ai componenti di
diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del giorno, con
precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai sensi del
medesimo articolo.
5. L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di almeno
la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le determinazioni
dell'Assemblea sono assunte, entro sessanta giorni dall'assegnazione
da parte del comitato di presidenza, a maggioranza dei votanti. In
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
6. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonche'
sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi,
avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione
segreta solo quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su
persone.
7. I verbali delle riunioni dell'Assemblea generale sono redatti a
cura del Segretario generale entro dieci giorni dalla conclusione
delle relative sedute.
8. Il Ministro della salute ha facolta' di convocare in qualsiasi
momento, anche in via di urgenza, l'Assemblea e di intervenire alle
adunanze.
9. Il diritto di accesso ai pareri resi dall'Assemblea e'
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse in conformita' e nel
rispetto di quanto disposto dagli articoli 22 e 24 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 7 agosto
1990, n. 241, dianzi citata, e', rispettivamente, il
seguente:
«Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza
dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il
diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione
alla Commissione di cui all'art. 27.».
«Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i
documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quelli relativi ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive
modificazioni, nonche' nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le
modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri
casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla
esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione
della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione
degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro
interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi'
stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai
dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel
rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di
individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i
sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque rientranti nella loro disponibilita'
sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9
della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato
dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonche' ogni altra
disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai
documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare
lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo
diverse disposizioni di legge.».
Art. 6.
Sezioni
1. Il presidente di ogni sezione o, in sua assenza, il vice
presidente, presiede le riunioni della sezione, che sono tenute
almeno una volta al mese.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene inviato
dal segretario di sezione almeno tre giorni prima della data fissata,
salvo i casi di urgenza. In assenza del presidente, la sezione e'
convocata dal vice presidente.
3. Il presidente della sezione nomina un relatore per
l'illustrazione di ogni argomento, fissandogli un termine, non
superiore a trenta giorni, per la presentazione di uno schema scritto
che serva come base della discussione, a conclusione della quale il
relatore stesso predispone il documento finale da consegnare al
segretario della sezione per il completamento dell'iter
procedimentale. Ove necessario, puo' essere nominato un correlatore.
4. Ciascun segretario di sezione, dirigente medico o tecnico in
relazione all'articolazione e alle competenze di cui all'articolo 7,
dipende funzionalmente dal presidente di sezione e gerarchicamente
dal Segretario generale ed e' responsabile della stesura del verbale
delle riunioni entro dieci giorni dalla conclusione dei relativi
lavori.
5. Il presidente della sezione trasmette per iscritto anche ai
componenti di diritto di cui al comma 3 dell'articolo 2 l'ordine del
giorno con precisazione degli argomenti di rispettiva competenza ai
sensi del medesimo articolo.
6. Ogni componente di sezione puo', dandone preventivo avviso al
Presidente del consiglio, assistere a sedute di sezioni cui non
appartiene, senza diritto di voto.
7. Le determinazioni della sezione sono assunte, entro sessanta
giorni dall'assegnazione da parte del comitato di presidenza, a
maggioranza dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del
Presidente.
8. La votazione sui singoli punti delle determinazioni nonche'
sugli eventuali emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi,
avviene di norma per alzata di mano, mentre si ricorre alla votazione
segreta quando si debbono esprimere giudizi o valutazioni su persone.
9. Ove il presidente della sezione ritenga che l'argomento da
esaminare riguardi anche altre sezioni, formula richiesta motivata al
Presidente del Consiglio per gli adempimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c).
10. Il segretario della sezione cura il necessario raccordo con i
dipartimenti e le direzioni del Ministero della salute, l'Istituto
superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali per
quanto attiene le materie di competenza della sezione stessa.
11. Il Ministro della salute ha facolta' di convocare in qualsiasi
momento, anche in via di urgenza, le sezioni e di intervenire alle
adunanze.
12. Le riunioni non sono pubbliche. Previo assenso del Ministro,
possono essere resi noti i pareri delle sezioni concernenti materie
di particolare interesse.
Art. 7.
Articolazione delle sezioni
1. Il Consiglio superiore di sanita' si articola nelle seguenti
cinque sezioni, con ripartizioni per materia, di seguito stabilite:
a) Sezione I: Programmazione sanitaria. Piano sanitario
nazionale. Livelli di assistenza e mezzi di valutazione. Fabbisogno
finanziario del Servizio sanitario nazionale. Ripartizione del Fondo
sanitario nazionale. Impiego delle risorse e analisi
economico-funzionale della spesa. Interventi finalizzati alla ricerca
sanitaria. Sistema informativo sanitario. Servizio statistico
sanitario. Interventi igienico-sanitari con finanziamenti UE. Affari
generali connessi.
b) Sezione II: Determinazione dei requisiti minimi di
classificazione delle strutture e dei servizi sanitari. Criteri e
requisiti per esercizio, autorizzazione, certificazione e
accreditamento delle attivita' sanitarie. Sviluppo dell'istituto
della certificazione di qualita'. Funzioni statali connesse alle
aziende unita' sanitarie locali; alle aziende ospedaliere e altri
presidi ospedalieri pubblici e privati. Professioni sanitarie e
formazione del personale sanitario. Sangue ed emoderivati. Trapianti
di organi. Ricorsi presentati da soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. Affari generali
connessi.
c) Sezione III: Igiene e sicurezza del lavoro. Malattie di
rilievo e polizia mortuaria. Tutela igienico-sanitaria dei fattori di
inquinamento. Profilassi delle malattie infettive e diffusive.
Attivita' di prevenzione concernente pericoli di bioterrorismo.
Prevenzione delle tossicodipendenze. Acque minerali. Affari generali
connessi.
d) Sezione IV: Misure di profilassi nutrizionale. Alimenti e
bevande. Sicurezza alimentare. Tutela salute e benessere degli
animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali.
Biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli
alimenti transgenici. Integratori alimentari. Prodotti destinati ad
una alimentazione particolare. Preparati fitosanitari. Profilassi
veterinaria e malattie infettive e diffusive. Zoonosi. Farmaci
veterinari. Alimenti per gli animali. Igiene e commercializzazione
degli alimenti di origine animale. Impianti di produzione,
trasformazione e conservazione degli alimenti di origine animale.
Istituti zooprofilattici sperimentali. Affari generali connessi.
e) Sezione V: Farmaci ad uso umano, compresi i presidi
medico-chirurgici ed altri prodotti chimici usati in medicina e in
cosmesi. I biocidi. Studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci,
sulla farmacoepidemiologia e sulla farmacovigilanza attiva.
Dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in
vitro. Problematiche ed affari generali connessi.
2. Su proposta dell'assemblea generale, il Ministro della salute,
quando risulti necessario per sopravvenuti cambiamenti in ambito
normativo o tecnico ovvero per esigenze di organizzazione interna,
con proprio decreto puo' apportare variazioni all'articolazione per
materie delle sezioni di cui al comma 1.
Art. 8.
Compiti del Segretario generale
1. Il Segretario generale:
a) assicura il rispetto delle linee fissate dal Presidente per
quanto riguarda il funzionamento del Consiglio superiore di sanita';
b) e' responsabile della gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate al Consiglio;
c) svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio;
d) cura l'inoltro al Ministro, su indicazione del Presidente del
Consiglio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), delle
deliberazioni elaborate dall'assemblea generale e dalle sezioni;
e) assicura il coordinamento delle attivita' correlate alla
formulazione dei pareri da parte del comitato di presidenza e
dell'assemblea generale;
f) e' responsabile dell'invio dell'ordine del giorno delle sedute
del comitato di presidenza e dell'assemblea generale;
g) e' responsabile della stesura dei verbali del comitato di
presidenza e dell'assemblea entro dieci giorni dalle relative sedute;
h) cura il necessario raccordo con i dipartimenti e le direzioni
del Ministero, con l'Istituto superiore di sanita', con l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e con
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, per quanto attiene alle
materie di comune interesse;
i) e' responsabile della tenuta degli atti del comitato di
presidenza, dell'assemblea e delle sezioni;
j) assegna ad ogni sezione un dirigente per l'espletamento dei
compiti di segretario di sezione;
k) sovrintende ai cinque dirigenti segretari di sezione.
Art. 9.
Abrogazioni
1. E' abrogato il regolamento adottato con decreto del Ministro
della sanita' 27 febbraio 1997, n. 76.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 6 agosto 2003
Il Ministro: Sirchia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2003 Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 5, foglio n. 171
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato