IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto
decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del
Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree
funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed
indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri
o sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle
strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario
generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le
rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002
recante l'ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione - legge di semplificazione 2001;
Visto, in particolare, l'art. 18 della predetta legge 29 luglio
2003, n. 229 che prevede la possibilita' per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri di pubblicare su sito telematico le notizie
relative alle iniziative normative del Governo, assicurando forme di
partecipazione del cittadino, nonche' i disegni di legge di
particolare rilevanza, gli atti legislativi in vigore ed infine i
massimari elaborati dagli organi di giurisdizione;
Ritenuto opportuno che le funzioni di organizzazione, cura e
aggiornamento delle informazioni da inserire sul suddetto sito
telematico siano svolte presso l'ufficio del Segretario generale;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Art. 1.
1. All'art. 24, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 luglio 2002 le parole da «Svolge» a «nominato»
sono
soppresse.
2. La lettera a) dell'art. 24, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e' sostituita
dalla seguente lettera:
«a) provvede alla pubblicazione su sito telematico delle
notizie relative ad iniziative normative del Governo nonche'
all'organizzazione, alla cura ed all'aggiornamento del sito
assicurandone la consultazione gratuita ai cittadini ai sensi
dell'art. 18 della legge 29 luglio 2003, n. 229».
Il presente decreto viene trasmesso, per gli adempimenti di
competenza, all'ufficio bilancio e ragioneria del Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 novembre 2003
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 67
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato