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Gazzetta Ufficiale N. 287 del 11 Dicembre 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 11 novembre 2003
Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purche' l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita' nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara. (Decreto n. 422).

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12,
secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
«disposizioni in materia di commercio estero» ed in particolare
l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la
gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita
alla Simest S.p.a.;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che
introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di
promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed
imprese all'estero;
Vista la delibera del CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 concernente
il riparto, per il 2000-2002, delle risorse per le aree depresse del
territorio nazionale con la quale sono stati assegnati al Ministero
del commercio con l'estero 50 miliardi di lire (Euro 25.822.844,96)
da destinare alla realizzazione di progetti per
l'internazionalizzazione delle PMI nell'ambito delle predette aree;
Visto il decreto ministeriale n. 67226/2000 con cui e' stato
istituito nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, per l'anno finanziario 2000, nell'ambito dell'unita'
previsionale 5.2.1.4. «aree depresse» del centro di responsabilita'
«Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in
materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive» il
capitolo n. 7460 «somme da erogare per la realizzazione di progetti
destinati all'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
delle aree depresse del territorio nazionale», con uno stanziamento,
in termini di competenza e di cassa, pari a 25 miliardi di lire
(Euro 12.911.422,48);
Visto l'art. 8, comma 1, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n.
266, il quale prevede che, nel triennio 1999-2001, le giacenze sul
fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge n. 49/1987, vengano
impiegate dal Ministero del commercio con l'estero per il sostegno
degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di
sviluppo, nel quadro degli interventi disciplinati dal decreto
legislativo n. 143/1998 summenzionato;
Visto il decreto ministeriale n. 10118/2001 con cui e' stata
apportata nello stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, per l'anno finanziario 2001, una variazione di bilancio, in
termini di competenza e di cassa, di 20 miliardi di lire (Euro
10.329.137,98) a valere sul capitolo n. 7450 «somme da destinare a
sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi
in via di sviluppo»;
Vista la delibera n. 20/2002 del 28 marzo 2002 con cui il CIPE, a
modifica di quanto stabilito con la delibera n. 14/ 2000 sopra
citata, ha destinato l'importo di 50 miliardi di lire (Euro
25.822.844,96) al finanziamento di operazioni di venture capital nei
Paesi del Mediterraneo da parte di imprese ubicate nelle aree
depresse del territorio nazionale e, in particolare, del Mezzogiorno
con priorita' per le piccole e medie imprese;
Vista la stessa delibera n. 20/2002 che ha previsto la possibilita'
per questo Ministero di destinare al finanziamento delle predette
operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo da parte di
imprese italiane, l'ulteriore importo di Euro 10.329.137,98, gia'
stanziato nel proprio stato di previsione per l'anno finanziario
2001, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge
28 luglio 1999, n. 266 summenzionata;
Tenuto conto della riduzione del 20 per cento decisa dal Ministero
dell'economia e delle finanze sui residui di stanziamento al
31 dicembre 2001, effettuata in sede di chiusura di esercizio 2001;
Vista la delibera del CIPE adottata nella seduta del 15 maggio 2003
con cui l'utilizzo dei predetti fondi e' stato esteso al
finanziamento di operazioni di venture capital da effettuarsi in
Irak;
Vista la delibera del CIPE adottata nella seduta del 15 giugno 2003
con cui l'utilizzo dei predetti fondi e' stato ulteriormente esteso
al finanziamento di operazioni di venture capital da effettuarsi nei
Paesi a sud del Sahara;
Visto il proprio decreto n. 393 del 4 aprile 2003 con cui e' stato
stabilito che i predetti stanziamenti, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, sono da
considerare fondo rotativo;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del
26 agosto 2003 con cui e' stato istituito il Comitato di indirizzo e
di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la sua
composizione;
Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e'
stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il
17 dicembre 2002 e l'Atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003
tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest concernenti
la gestione del predetto fondo;
Considerato che:
ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire
fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte
salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste
per l'attivita' della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del
9 giugno 1999, n. 87;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta
legge e la delibera del CIPE n. 20 del 28 marzo 2002 e successive
modifiche, al fine di contenere la partecipazione pubblica entro il
limite del 49% del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa
partecipata all'estero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001
concernente l'attribuzione del titolo di vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita'
produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari
funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a
norma dell'art. 10, comma 3, della legge n. 400/1988;
Ritenuta la necessita' di riconsiderare le disposizioni contenute
nel decreto ministeriale 22 agosto 2002;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono per:
stanziamento: importo complessivo pari a Euro 34.139.350,40
trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le
finalita' qui stabilite;
societa' destinatarie e investimento: imprese, con priorita'
piccole e medie che rientrano nei parametri fissati dalle norme C.E.
in vigore, aventi la sede legale ed amministrativa nel Mezzogiorno e
nelle altre «aree depresse» del Paese, anche in associazione con
altre imprese nazionali, che acquisiscono quote di capitale di
rischio in societa' costituite o da costituire nei Paesi del Bacino
del Mediterraneo, in Irak (o in Paesi confinanti con l'Irak, purche'
l'oggetto sociale preveda in via esclusiva o prevalente l'attivita'
nel suddetto Paese) e nei Paesi dell'Africa a sud del Sahara;
Paesi del Bacino del Mediterraneo: Paesi le cui coste sono
bagnate dal suddetto mare, a condizione che non facciano parte
dell'Unione europea e che rientrino nella progettata zona di libero
scambio con l'Unione europea;
Paesi a sud del Sahara: tutti i Paesi dell'Africa non gia'
compresi fra quelli sopra elencati, del bacino del Mediterraneo;
intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere
sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto
del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le
politiche di internazionalizzazione, di quote del capitale
dell'investimento;
intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte della Simest
S.p.a. in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto
dalla legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di
capitale dell'investimento;
Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito
con i decreti ministeriali di cui in premessa;
Ministero: il Ministero delle attivita' produttive, direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione;
soggetto gestore: la Simest S.p.a. istituita dalla legge
24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli
interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei fondi
presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.
Fondo rotativo

1. La somma di Euro 34.139.350,40 - nelle disponibilita' della
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione,
capitoli n. 8319 e n. 8311 - che costituisce il fondo rotativo, e' a
disposizione del soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli
interventi.

Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2
e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.
2. L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non puo'
essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo
ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di
quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest
S.p.a.

Art. 4.
Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest
S.p.a. che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di
conoscenza del funzionamento del fondo.
2. Entro trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di
amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua
competenza, ovvero, se questa e' gia' stata adottata, entro novanta
giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la
richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che
le esaminera' alla prima riunione utile.

Art. 5.
Comitato di indirizzo e di rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito con
decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione
sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, e'
l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento
a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo.

Art. 6.
Controlli

1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di
intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il
programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi
per le relative valutazioni di competenza.
3. I costi dei controlli sono a carico del fondo rotativo.

Art. 7.
Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative
all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con
gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle
partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
2. Alle societa' destinatarie dell'intervento non possono essere
richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di
riacquisto.
3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma
2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello
che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del
carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora
sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di
diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto
non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 8.
Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore, oltre a curare la massima diffusione dei
contenuti del presente decreto e delle direttive del Comitato, anche
con mezzi mediatici, provvede all'istruttoria delle domande di
intervento ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le
operazioni necessarie per realizzare quanto previsto dal precedente
art. 7.
2. Predispone inoltre il rendiconto annuale del fondo rotativo, di
cui tiene la contabilita'.

Art. 9.
Convenzione Ministero attivita' produttive - Simest S.p.a.

1. Le modalita' di gestione del fondo da parte della Simest S.p.a.
e la remunerazione alla stessa spettante sono regolate dalla
Convenzione stipulata il 17 dicembre 2002 e dal successivo atto
aggiuntivo stipulato il 24 marzo 2003 fra il Ministero delle
attivita' produttive e la stessa Simest S.p.a., entrambi approvati e
resi esecutivi con decreto n. 394 del 14 aprile 2003. I relativi
oneri sono a carico del fondo.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 11 novembre 2003
Il Vice Ministro: Urso


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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