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Gazzetta Ufficiale N. 287 del 11 Dicembre 2003

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 13 novembre 2003
Costituzione del fondo rotativo per il finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione russa e in Ucraina. (Decreto n. 424).

IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12,
secondo il quale la concessione di aiuti finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
«disposizioni in materia di commercio estero», ed in particolare
l'art. 25 dello stesso, a norma del quale dal 1° gennaio 1999 la
gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo e' attribuita alla
Simest S.p.a.;
Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che
introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di
promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed
imprese all'estero;
Vista la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003, con la quale:
1) visto l'art. 80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, che ha previsto che le disponibilita' finanziarie esistenti sul
conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al
fondo rotativo di cui all'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
e all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, vengano destinate
fino ad un massimo del 20 per cento, nel triennio 2003-2005, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e delle attivita' produttive, a fondi
rotativi per l'internazionalizzazione, finalizzati all'erogazione di
prestiti per attivita' di investimento delle imprese italiane nei PVS
e in quelli in via di transizione;
2) visto che l'art. 1 del decreto 31 luglio 2003 che attribuisce al
Ministero delle attivita' produttive la somma di 160 milioni di euro,
rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo rotativo per la
cooperazione, da destinare a fondi rotativi per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
3) considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' stata apportata nello stato di previsione del Ministero
delle attivita' produttive - capitolo n. 8315 (U.P.B. 5.2.3.2) «Somme
da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie
imprese nei Paesi in via di sviluppo» - una variazione di bilancio in
termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2003, di
Euro 160 milioni rivenienti dalle giacenze di cui al predetto fondo
rotativo per la cooperazione,
e' stato disposto che:
a) la somma di Euro 70 milioni, di cui all'art. 80, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e all'art. 1 del decreto
31 luglio 2003 summenzionati, viene destinata al finanziamento di
operazioni di «venture capital» in Russia e in Ucraina, al fine di
mettere a disposizione delle imprese italiane strumenti finanziari
che ne agevolino il processo di internazionalizzazione nei due
predetti Paesi.
b) alle partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a. mediante
l'utilizzo del suddetto importo, non si applicano i limiti di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998, come
specificati nella delibera del CIPE, in data 9 giugno 1999;
c) spetta al Ministero delle attivita' produttive disciplinare le
finalita' e le modalita' di utilizzo dello stanziamento in questione;
Visto l'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, per effetto
della quale il Ministero delle attivita' produttive e' autorizzato a
costituire, ai sensi e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile
1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la
gestione delle risorse deliberate dal CIPE, per il finanziamento di
operazioni di venture capital e per favorire il processo di
internazionalizzazione delle imprese italiane;
Considerato, infine, che:
ai sensi della legge n. 100/1990 la Simest S.p.a. puo' acquisire
fino al 25% del capitale sociale delle societa' partecipate, fatte
salve le deroghe ai limiti ordinari di importo e di durata previste
per l'attivita' della Simest S.p.a. dalla delibera del CIPE del
9 giugno 1999, n. 87;
occorre emanare disposizioni per il coordinamento fra la suddetta
legge e la delibera del CIPE del 22 ottobre 2003 sopra indicata, al
fine di contenere la partecipazione pubblica entro il limite del 49%
del capitale o del fondo sociale di ciascuna impresa partecipata
all'estero;
Visti i propri decreti n. 397 del 3 giugno 2003 e n. 404 del
26 agosto 2003 con i quali e' stato istituito il Comitato di
indirizzo e di rendicontazione nonche' definiti i suoi compiti e la
sua composizione;
Visto il proprio decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e'
stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il
17 dicembre 2002 e l'atto aggiuntivo stipulato in data 24 marzo 2003
tra il Ministero delle attivita' produttive e la Simest concernenti
la gestione di un fondo rotativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001
concernente l'attribuzione del titolo di Vice Ministro al
Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle attivita'
produttive, on. Adolfo Urso, a seguito della delega di particolari
funzioni conferitagli dal Ministro con decreto 2 ottobre 2001, a
norma dell'art. 10 della legge n. 400/1998;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono:
stanziamento: importo complessivo pari a settanta milioni di euro
trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le
finalita' qui stabilite;
societa' destinatarie e investimento: imprese italiane che
acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' costituite o da
costituire nella Federazione russa e in Ucraina;
intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere
sul fondo rotativo di cui al successivo art. 2, in nome e per conto
del Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per le
politiche di internazionalizzazione, di quote di capitale
dell'investimento;
intervento Simest S.p.a.: acquisizione, da parte di Simest S.p.a.
in nome e per conto proprio, in conformita' a quanto previsto dalla
legge n. 100/1990 e successive modificazioni, di quote di capitale
dell'investimento;
Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito
con il decreto di cui in premessa;
Ministero: il Ministero delle attivita' produttive, Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione;
soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge
24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata attribuita la gestione degli
interventi agevolati finanziati con le disponibilita' dei fondi
presso di essa trasferiti, ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

Art. 2.
Fondo rotativo

1. La somma di settanta milioni di euro, di cui alla delibera del
CIPE richiamata in premessa, costituisce il fondo rotativo per il
finanziamento di operazioni di venture capital nella Federazione
russa e in Ucraina.
2. Tale somma - nelle disponibilita' della Direzione generale per
le politiche di internazionalizzazione - e' a disposizione del
soggetto gestore, affinche' la impieghi per gli interventi.

Art. 3.
Finalita' e campo di applicazione

1. L'intervento realizzato con il fondo rotativo di cui all'art. 2
e' aggiuntivo rispetto all'intervento Simest S.p.a.
2. L'intervento sommato a quello della Simest S.p.a. non puo'
essere superiore alla quota dell'investimento complessivo che fa capo
ai soci italiani; l'intervento non puo' determinare l'acquisizione di
quote di capitale in misura superiore al doppio di quelle di Simest
S.p.a.

Art. 4.
Comitato di indirizzo e di rendicontazione

1. Il Comitato di indirizzo e di rendicontazione istituito con
decreto n. 397 del 3 giugno 2003, i cui compiti e la cui composizione
sono stati definiti con decreto n. 404 del 26 agosto 2003, e'
l'organismo competente a deliberare sulla concessione dell'intervento
a valere sulle disponibilita' del fondo rotativo.
2. Le richieste di intervento devono essere presentate alla Simest
S.p.a., che le istruisce, e devono contenere la dichiarazione di
piena conoscenza del funzionamento del fondo.
3. Entro trenta giorni dalla data della delibera del consiglio di
amministrazione della Simest S.p.a. sull'intervento di sua
competenza, ovvero, se questa e' stata gia' adottata, entro novanta
giorni dalla presentazione della richiesta di intervento, la
richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato, che
le esaminera' alla prima riunione utile.

Art. 5.
Controlli

1. Il Comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di
intervento mediante ispezioni in loco da parte della Direzione
generale per le politiche di internazionalizzazione.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo, il Comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il
programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi
per le relative valutazioni di competenza.
3. L'onere derivante dall'esercizio dei controlli, di cui al
presente articolo, e' a carico del fondo rotativo.

Art. 6.
Modalita' di acquisizione e di cessione delle partecipazioni

1. Il prezzo di cessione delle partecipazioni relative
all'intervento, entro otto anni dall'acquisizione, e' determinato con
gli stessi criteri generali relativi alle cessioni delle
partecipazioni effettuate ai sensi della legge n. 100/1990.
2. Alle societa' destinatarie dell'intervento non possono essere
richieste garanzie reali o personali a fronte dell'obbligo di
riacquisto.
3. Il Comitato, fermo restando quanto previsto al precedente comma
2, puo' adottare strumenti contrattuali di contenuto simile a quello
che caratterizza l'intervento Simest S.p.a., tenendo conto del
carattere essenzialmente promozionale del fondo rotativo. Qualora
sulle azioni o sulle quote il Comitato deliberi la costituzione di
diritti di usufrutto o di diritti analoghi, il rendimento convenuto
non puo' essere inferiore al tasso di riferimento.

Art. 7.
Ulteriori competenze del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore cura la massima diffusione dei contenuti del
presente decreto e delle direttive del Comitato, anche con mezzi
mediatici ed effettua, in nome e per conto del Ministero, tutte le
operazioni necessarie per realizzare quanto previsto al precedente
art. 6.
2. Predispone anche il rendiconto annuale del fondo rotativo, di
cui tiene la contabilita'.

Art. 8.
Convenzione Ministero - Simest S.p.a.

1. I rapporti fra il Ministero ed il soggetto gestore sono regolati
ai sensi del decreto n. 394 del 14 aprile 2003, con cui e' stata
approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata il 17 dicembre
2002, nonche' ai sensi dei successivi atti aggiuntivi alla
Convenzione medesima.
2. I corrispettivi riconosciuti al soggetto gestore, nonche' le
spese legali, di promozione e gli oneri derivanti da imposte e
tributi di ogni genere sono a carico del fondo.

Art. 9.
Decorrenza

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 13 novembre 2003
Il vice Ministro: Urso


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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