IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante il "Regolamento per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art.
4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in
allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puo' essere
modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attivita'
produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o
alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali
metodologie fissate dall'UNI;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6
ottobre 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 206 del 4
settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3
aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 116 del 21
maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti
"Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone
climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al
regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive del 2
luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 237 dell'11
ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio
2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre
2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46
del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14
gennaio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 51 del 1 marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002,
del 15 marzo 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104
del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002,
recanti "Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle
zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al
regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412";
Vista la lettera del comune di Casalvieri, in provincia di
Frosinone, prot. n. 2302 del 23 settembre 2002, con la quale,
nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei
comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei
parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di
Casalvieri alla zona climatica D, ai fini dell'inserimento del
medesimo comune nella zona climatica E;
Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot
n. UDA/2002/2793 dell'11 novembre 2002, dalle quali risulta che in
sede di compilazione della tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' stato
presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da
attribuire al comune di Casalvieri, e che sulla base delle risultanze
tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato,
al comune di Casalvieri vanno attribuiti 1778 gradi-giorno con il
mantenimento della zona climatica D;
Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di
determinazione dei gradi-giorni;
Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della
tabella allegato A al citato regolamento;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune
di Casalvieri, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle
di seguito elencate:
pr z gr-g alt comune
FR D 1778 380 Casalvieri
Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 17 dicembre 2002
Il Ministro: Marzano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato