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Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2003

 

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n.9464 Legge n. 488/1992
Modifiche alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni al «settore commercio» nelle aree depresse del Paese.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
all'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane

Con decreto del Ministro delle attivita' produttive del 24 luglio
2003, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52, comma 77, della
legge n. 448/2001, sono state apportate modifiche ed integrazioni al
testo unico delle direttive della legge n. 488/1992 al fine di
estendere le agevolazioni di cui alla medesima legge n. 488/1992 alle
attivita' di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da
esercizi aperti al pubblico, nel seguito denominati per brevita'
«pubblici esercizi».
Con il medesimo decreto del 24 luglio 2003 sono state rimosse
alcune limitazioni all'accesso alle agevolazioni di cui si tratta,
precedentemente vigenti, nei riguardi dei cosiddetti «esercizi di
vicinato», nei confronti dei quali inoltre e' ora consentita
l'agevolabilita' dei programmi di ammodernamento, tipologia
ammissibile anche per i pubblici esercizi; e' stata inoltre eliminata
la prevista seconda maggiorazione degli indicatori per i programmi
comportanti l'accorpamento di piu' esercizi commerciali.
Le suddette modifiche e integrazioni hanno efficacia a partire dai
bandi il cui termine finale di presentazione delle domande sia
successivo al 7 ottobre 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore
del decreto ministeriale 24 luglio 2003 di modifica del testo unico
delle direttive).
Premesso quanto sopra, al fine di consentire l'accesso alle
agevolazioni del «settore commercio», le modalita' di concessione ed
erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 per tale
settore di cui alla circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 34 alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 46 del 24 febbraio 2001, sono modificate
come di seguito specificato.
1. Soggetti beneficiari.
1.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, sono ammissibili alle
agevolazioni quelli ove sono svolte le seguenti attivita':
a) somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, trattorie,
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) somministrazione di bevande, nonche' di latte, di dolciumi,
compresi i generi di pasticceria e gastronomia (bar, caffe',
gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari).
Tali attivita' possono essere svolte anche:
congiuntamente all'attivita' di trattenimento e svago in
discoteche, sale da ballo, sale da gioco, locali notturni,
stabilimenti balneari ed esercizi similari;
all'interno di esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
all'interno di mezzi di trasporto pubblico, solo se a percorrenza
urbana ovvero in disarmo.
Sono pertanto escluse dalle agevolazioni le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande svolte:
al domicilio del consumatore;
negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande od altri
complessi ricettivi, le cui prestazioni sono rese esclusivamente agli
alloggiati;
nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli non
aperti al pubblico;
negli esercizi nei quali la somministrazione stessa e' esercitata
in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni,
enti o imprese;
in scuole, ospedali, comunita' religiose, stabilimenti militari,
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
1.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, ai fini
dell'ammissibilita' alle agevolazioni, non e' piu' richiesto che gli
stessi siano inseriti in centri commerciali ovvero aderenti a forme
associative di via o di strada ovvero aderenti a strutture operative
dell'associazionismo economico operanti con propria insegna
commerciale.
2. Programmi di investimento ammissibili.
2.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi di cui al precedente
punto 1.1, possono essere agevolati esclusivamente i programmi di
investimento:
a) diretti allo sviluppo di formule commerciali che prevedano
l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o
servizi;
b) promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in
forma di franchising;
c) promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del
servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o
attestati da Camere di commercio, regioni e/o province.
Per quanto concerne la precedente lettera a), si precisa che, ai
fini dell'ammissibilita' del programma di investimenti, la
somministrazione si intende integrata con la vendita di beni e/o
servizi qualora il programma stesso preveda la creazione, all'interno
del pubblico esercizio, di un'area esclusivamente dedicata a tale
vendita con una superficie almeno pari al 10% di quella di
somministrazione indicata nell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita'. Qualora il programma di investimenti riguardi un
pubblico esercizio nel quale sia gia' svolta un'attivita' di vendita
di beni e/o servizi, il programma medesimo deve comportare, ai fini
dell'ammissibilita', un incremento della superficie esistente
dedicata a tale vendita in misura almeno pari al 50% della stessa,
fermo restando che la superficie di vendita alla conclusione del
programma deve risultare almeno pari al 10% di quella di
somministrazione. La superficie di vendita cui si fa riferimento,
rilevabile dalla planimetria di cui al successivo punto 3.1, lettera
b) e dai dati forniti nella parte descrittiva del business plan, e'
quella in pianta occupata dalle attrezzature di vendita (banconi,
scaffalature, camerini per la prova dei capi di abbigliamento, ecc.)
e quella a disposizione del personale addetto alla vendita stessa.
Non viene computata a tal fine la superficie destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; non viene altresi'
computata la superficie dedicata alla vendita di generi di monopolio,
di beni derivanti dall'ordinaria attivita' di trasformazione svolta
all'interno dell'esercizio, di bevande alcoliche (ad eccezione del
vino) e non alcoliche, di prodotti di gastronomia e di dolciumi,
compresi i generi di gelateria e pasticceria, di servizi relativi a
concorsi, pronostici e scommesse, nonche' le superfici destinate a
giochi ed apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110 del regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza (TULPS)» e successive modifiche e integrazioni,
ovvero alle attivita' connesse alla consegna al domicilio del
cliente.
Per quanto concerne la precedente lettera b), si precisa che per
catena commerciale si intende un numero minimo di 5 pubblici
esercizi, anche se appartenenti ad imprese diverse purche' legate da
contratto di franchising, aventi medesimo marchio e/o insegna, ed
anche se localizzati in comuni diversi (quelli diversi dall'esercizio
oggetto del programma possono essere localizzati anche in aree non
ammissibili). Per franchising si intende la concessione di licenze di
diritti di proprieta' immateriale relativi a marchi o segni
distintivi e know-how per l'utilizzo e la distribuzione di beni o la
prestazione di servizi. Oltre la licenza su diritti di proprieta'
immateriale, il franchisor (affiliante) fornisce inoltre al
franchisee (affiliato), durante il periodo di vigenza del contratto,
un'assistenza tecnica o commerciale. La licenza e l'assistenza
tecnica formano parte integrante della formula commerciale oggetto
del franchising. Tale definizione si intende automaticamente
sostituita da quella eventualmente introdotta da una successiva norma
nazionale.
Per quanto concerne la precedente lettera c), si precisa che i
marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta
gastronomica devono essere stati gia' ottenuti alla data di
presentazione del modulo di domanda delle agevolazioni (ancorche' la
relativa documentazione di cui al successivo punto 3.1, lettera d),
sia presentata successivamente, entro la data di chiusura dei termini
di presentazione delle domande) e devono riferirsi all'esercizio
oggetto del programma di investimenti proposto per le agevolazioni e
devono essere stati rilasciati o attestati da Camere di commercio,
regioni e/o province sulla base di norme tecniche dalle stesse
riconosciute.
2.2. Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato e i pubblici
esercizi, le tipologie dei programmi ammissibili sono: nuovo
impianto, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e
trasferimento.
A tale riguardo, per quanto concerne i pubblici esercizi, fatte
salve le definizioni di ristrutturazione e trasferimento di cui al
punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si precisa
che si considerano ampliamenti tutti i programmi che prevedano un
incremento dell'occupazione. Qualora non vi sia tale incremento, il
programma:
si considera ristrutturazione anche quando sia volto alla
modifica del tipo di somministrazione e/o alla integrazione
dell'attivita' di somministrazione con quella di vendita di beni e/o
servizi;
si considera ammodernamento qualora sia volto al miglioramento,
sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del
servizio offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo,
all'aggiornamento anche tecnologico dell'impresa, all'adozione di
strumentazione informatica per migliorare e/o qualificare l'attivita'
gestionale e di servizio, al miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie per lo svolgimento delle attivita' di
conservazione, produzione e distribuzione/somministrazione degli
alimenti.
Per quanto concerne gli esercizi di vicinato, fatte salve le
definizioni di ampliamento, ristrutturazione e trasferimento di cui
al punto 3.2 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001, si
considera ammodernamento il programma volto al miglioramento, sotto
l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio
offerto, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento anche
tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica
per migliorare e/o qualificare l'attivita' gestionale e di servizio.
3. Documentazione da presentare a corredo del modulo di domanda.
3.1. Relativamente alle attivita' ammissibili di somministrazione
di alimenti e bevande, entro la data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande, l'impresa istante deve produrre alla
banca concessionaria, con le medesime modalita' indicate per la
documentazione ordinariamente prevista per l'accesso ai benefici
della legge n. 488/1992 settore «commercio» e ad integrazione di
quest'ultima, la seguente documentazione:
a) copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande (ex legge n. 287/1991, art. 3, commi 1 e 4)
relativa all'esercizio cui si riferisce il programma di investimenti;
b) planimetria dell'esercizio, redatta e sottoscritta da un
tecnico abilitato, che evidenzi le superfici destinate e/o da
destinare alla somministrazione e quelle destinate o da destinare
alla vendita di beni e/o servizi e comprendente il lay-out delle
relative attrezzature (limitatamente ai programmi di cui al
precedente punto 2.1, lettera a);
c) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante
dell'impresa istante che attesti l'appartenenza alla catena
commerciale come sopra definita, fornendo le necessarie specifiche
per l'individuazione della stessa: numero e ubicazione dei pubblici
esercizi, imprese titolari, contratti, ecc. (limitatamente ai
programmi di cui al precedente punto 2.1, lettera b);
d) copia del certificato/attestato di qualita' del servizio o di
tipicita' dell'offerta gastronomica (limitatamente ai programmi di
cui al precedente punto 2.1, lettera c).
Si precisa, inoltre, che per quanto riguarda la predisposizione
della parte descrittiva del business plan di cui al punto 3.8 e
all'allegato n. 6 della predetta circolare n. 900047/2001, qualora le
agevolazioni siano richieste per i programmi di investimenti di cui
al precedente punto 2.1, lettera a), l'impresa istante deve
compiutamente descrivere le modalita' di realizzazione
dell'integrazione dell'attivita' di somministrazione con l'attivita'
di vendita, specificando altresi' i beni/servizi oggetto
dell'attivita' di vendita, nonche' le superfici destinate alla
somministrazione ed alla vendita di beni e/o servizi (precedente e
successiva al programma), cosi' come rappresentata nella planimetria
di cui alla precedente lettera b). Allo stesso modo, per i programmi
di investimenti di cui al precedente punto 2.1, lettere b) e c), la
parte descrittiva del business plan deve esplicitamente illustrare la
sussistenza dei requisiti di ammissibilita' previsti.
3.2. Per quanto concerne la compilazione della scheda tecnica, di
cui all'allegato n. 13 della predetta circolare n. 900047/2001, si
forniscono le seguenti indicazioni e precisazioni:
a) con riferimento ai soli pubblici esercizi, al punto B8
l'impresa deve indicare nella colonna A «Superficie di vendita
dell'unita' locale (mq)» la superficie dell'unita' locale (dedicata
alla somministrazione ed all'eventuale vendita di beni e/o servizi) e
nella colonna B «Valore delle vendite» il valore dei ricavi derivanti
dall'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e
dall'eventuale vendita di beni e/o servizi;
b) il punto 3.2 della sezione C non deve essere compilato.
4. Formazione delle graduatorie.
4.1. Per quanto riguarda i pubblici esercizi, le indicazioni da
parte delle regioni in merito alle attivita' da inserire
nell'eventuale graduatoria speciale, nonche' ai punteggi da
attribuire alle stesse ai fini dell'indicatore regionale, sono
riferite, senza ulteriori frazionamenti o condizioni particolari,
all'intera categoria dei pubblici esercizi.
Roma, 5 dicembre 2003
Il Ministro: Marzano


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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