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Gazzetta Ufficiale N. 297 del 23 Dicembre 2003

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 dicembre 2003
Conferimento all'Istituto Marchigiano di Tutela dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 maggio 2001 per la DOC «Verdicchio di Matelica».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
l'attuazione delle direttive (CE) n. 89/395 e 89/396 concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per
consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei
Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei
controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai
fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio
2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali
27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la
proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto
29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di
tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale
31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale
i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita' di
controllo in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto
ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
13 settembre 1995 e successive modifiche con il quale e' stata
riconosciuta la DOC del vino «Verdicchio di Matelica» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela,
con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67,
munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge
n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita' di
controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001
nei confronti della DOC del vino «Verdicchio di Matelica», corredata
della relativa documentazione ed in particolare del piano dei
controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione
nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero
con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione
Marche;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare
il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei
controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del
4 novembre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio
istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31
luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati
Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67, e' autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio
2001 per la DOC del vino «Verdicchio di Matelica», nei confronti di
tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che
intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.
1. L'Istituto Marchigiano di Tutela autorizzato del vino
«Verdicchio di Matelica», di seguito denominato Consorzio
autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita'
schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo
produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Verdicchio di
Matelica» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare
di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di
produzione della DOC «Verdicchio di Matelica» sono tenuti a mettere a
disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in
particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le
denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici
ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria
competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competente per
territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento
al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di
controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione
dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di
uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto
tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A.
competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio
1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di
gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le
camere di commercio, I.A.A. possono delegare il Consorzio
autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
«Verdicchio di Matelica», le ricevute di produzione delle uve al
conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui
recipienti di capacita' non superiore a sessanta litri la dicitura
«sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione
attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di
conformita'. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, e' consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto
- ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta
imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio
autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'.
Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve
essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita' alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalita' di
applicazione sul recipiente diverso rispetto a quelli utilizzati per
i vini DOCG, purche' il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero
delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del
contrassegno medesimo, comunicando altresi' le modalita' di
applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo
visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di
designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni
possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG.
e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera d),
in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse
disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine
potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive
della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di
identificazione numerico sara' quello riferito al lotto, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato
dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del
conseguimento del parere di conformita'.

Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione
sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il
piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC
«Verdicchio di Matelica», cosi' come depositati presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di
detta autorita'.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del Comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione
Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere
di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza
nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni
e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti
all'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.
1. Il termine della validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1
sara' fissato dopo l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di
cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio
autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero
delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne
hanno determinato la concessione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2003
Il direttore generale: Abate

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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