IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per
consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei
Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di
qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei
controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai
fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio
2001;
Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali
27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la
proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto
29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della
domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di
tutela;
Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale
31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale
i Consorzi di tutela che si siano candidati all'attivita' di
controllo in conformita' alle istruzioni di cui al citato decreto
ministeriale 21 marzo 2002;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
12 settembre 1995 e successive modifiche con il quale e' stata
riconosciuta la DOC del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi» ed
approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la richiesta presentata dall'Istituto Marchigiano di Tutela,
con sede in Moie di Maiolati Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67,
munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge
n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attivita' di
controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001
nei confronti della DOC del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi»,
corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano
dei controlli e del relativo tariffario;
Considerato che la citata richiesta e' stata oggetto di valutazione
nella specifica riunione del 4 novembre 2003 presso questo Ministero
con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione
Marche;
Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare
il parere favorevole espresso dalla regione Marche sul piano dei
controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del
4 novembre 2003;
Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione
del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio
istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale
31 luglio 2003;
Decreta:
Art. 1.
1. L'Istituto Marchigiano di Tutela, con sede in Moie di Maiolati
Spuntini (Ancona), via Ariosto n. 67, e' autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio
2001 per la DOC del vino «Verdicchio dei Castelli di Jesi», nei
confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e
imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione
di origine.
Art. 2.
1. L'Istituto Marchigiano di Tutela autorizzato del vino
«Verdicchio dei Castelli di Jesi», di seguito denominato Consorzio
autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita'
schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo
produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Verdicchio dei
Castelli di Jesi» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo
disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle
premesse.
2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1:
a) la regione, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, le province e i comuni competenti per territorio di
produzione della DOC «Verdicchio dei Castelli di Jesi» sono tenuti
a
mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile
documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi
aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita'
agli esami analitici ed organolettici;
b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria
competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed
organolettico, le camere di commercio, I.A.A. competente per
territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento
al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di
controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione
dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di
uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto
tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali;
c) la regione, le province e le camere di commercio, I.A.A.
competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio
autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio
1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di
gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare le
camere di commercio, I.A.A. possono delegare il consorzio
autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16 comma 3, della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC
«Verdicchio dei Castelli di Jesi», le ricevute di produzione delle
uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;
d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui
recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la dicitura
«sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione
attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di
conformita'. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata
dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine
dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del
presente decreto, e' consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto
- ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta
imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio
autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'.
Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve
essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle
politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del
presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel
rispetto di una delle seguenti modalita' alternative:
su apposito contrassegno, di forma e/o colore, e/o modalita' di
applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per
i vini DOCG, purche' il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero
delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del
contrassegno medesimo, comunicando altresi' le modalita' di
applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;
nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo
visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste
dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di
designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni
possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini
DOCG;
e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera d),
in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse
disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine
potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive
della dicitura di cui alla predetta lettera d), e il sistema di
identificazione numerico sara' quello riferito al lotto, attribuito
alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato
dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del
conseguimento del parere di conformita'.
Art. 3.
1. Il Consorzio autorizzato non puo' modificare la denominazione
sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il
piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC
«Verdicchio dei Castelli di Jesi», cosi' come depositati presso
il
Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo
assenso di detta autorita'.
2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il
personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la
composizione del comitato di certificazione o della struttura
equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di
attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il
mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 4.
1. Il Consorzio autorizzato e' sottoposto alla vigilanza esercitata
dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione
Marche, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.
2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere
di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza
nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni
e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti
all'attivita' di controllo autorizzata con il presente decreto.
Art. 5.
1. Il termine della validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1
sara' fissato dopo l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di
cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.
2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio
autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente
decreto e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero
delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne
hanno determinato la concessione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2003
Il direttore generale: Abate
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato