IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
integrative e correttive della normativa vigente in materia di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi
procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attivita'
industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori
e garantendo il regolare svolgimento del mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
giustizia e delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Requisiti per l'ammissione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese
in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di
ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 -
di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» - purche'
abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento
di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un
anno;
b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.
Art. 2.
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria
1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1
puo' richiedere con istanza motivata al Ministro delle attivita'
produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone
contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede
principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di
cui all'articolo 1.
2. Con proprio decreto il Ministro delle attivita' produttive
provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni
della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura
di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario
straordinario, con le modalita' di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo n. 270 in conformita' ai criteri fissati dal medesimo
Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo
stesso commissario straordinario.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' comunicato entro tre giorni al
competente tribunale.
Art. 3.
Funzioni del commissario straordinario
1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite
al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di
nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una
relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate
dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine puo'
essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del
commissario, una sola volta e per non piu' di ulteriori sessanta
giorni.
3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario puo'
richiedere al Ministro delle attivita' produttive l'ammissione alla
procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del
gruppo.
Art. 4.
Accertamento dello stato di insolvenza
e programma di ristrutturazione
1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal
commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa
e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a),
d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il
commissario straordinario presenta al Ministro delle attivita'
produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto
legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui
all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello
stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la
descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista
dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la
presentazione del programma puo' essere prorogato dal Ministro delle
attivita' produttive, per non piu' di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel
caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di
cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario,
dispone la conversione della procedura di amministrazione
straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina
dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.
Art. 5.
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo
1. Il Ministro puo' autorizzare operazioni di cessione e di
utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa
richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla
ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il
commissario straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'
produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle
categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della
continuita' dell'attivita' aziendale delle imprese del gruppo.
Art. 6.
Azioni revocatorie
1. Il commissario straordinario puo' proporre le azioni revocatorie
previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo
l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione,
purche' funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma
stesso.
Art. 7.
Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali
1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima
trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti
elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunita'
europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come
modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile
2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto
comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono
adottate dal Ministro delle attivita' produttive, di intesa con il
Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si
applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Castelli, Ministro della giustizia
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato