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Gazzetta Ufficiale N. 301 del 30 Dicembre 2003

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 5 dicembre 2003, n.41
Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilita' delle spese e massimali di costo per le attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.).

Premessa.

La presente circolare intende fornire definizioni e criteri
unitari, con riferimento alla disciplina concernente la tipologia dei
soggetti promotori, l'ammissibilita' delle spese e dei massimali di
costo relativamente alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. rientranti
nei Programmi operativi nazionali a titolarita' del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per il periodo di programmazione
F.S.E. 2000/2006 affidate mediante concessione amministrativa.
La problematica dei costi ammissibili assume un'importanza di
assoluto rilievo nella presente programmazione in considerazione
dell'allargamento delle funzioni, dei compiti e della missione del
Fondo sociale europeo, chiamato ad assumere il ruolo di strumento
finanziario dell'attuazione della politica europea dell'occupazione.
La presente circolare si applica anche alle attivita' delegate agli
Organismi intermedi da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; ove ritenuto opportuno le amministrazioni
individuate come organismi intermedi potranno, comunque, integrare,
per gli aspetti non contemplati, le presenti disposizioni.
Destinatari della circolare risultano, pertanto, i soggetti
proponenti e gestori delle attivita' progettuali, nonche' le
amministrazioni interessate che dovranno tenerne conto in sede di
valutazione e rendicontazione delle proposte progettuali.
Le voci ammissibili sono state delineate sulla base del Regolamento
(CE) n. 1685/2000 (pubblicato in GUCE serie L n. 193 del 29 luglio
2000), come modificato dal Regolamento (CE) n. 1145/2003 (pubblicato
in GUCE serie L n. 160 del 28 giugno 2003). E' stato, altresi',
tenuto in considerazione il documento «Costi ammissibili al
finanziamento del F.S.E.» elaborato dal Gruppo di lavoro istituito
presso l'Ufficio centrale OFPL, del quale il Comitato di sorveglianza
QCS Ob. 3, ha preso atto nella seduta del 20 luglio 2001.
Si premettono alcuni principi generali:
Principi cardine di riferimento.
Soggetti attuatori sono tenuti ad adottare un sistema contabile
distinto o una codificazione contabile appropriata di tutti gli atti
contemplati dall'intervento (vgs. art. 34, lettera F del Regolamento
n. 1260/99).
«... i pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le
spese effettivamente sostenute a titolo dei Fondi e certificate
dall'autorita' di pagamento ...». (vgs. art. 32, paragrafo 3 del
Regolamento n. 1260/99).
Al riguardo, la normativa nazionale prevede la presentazione di una
fideiussione in caso di richiesta di pagamenti a valere sul Fondo di
rotazione e sul F.S.E. : art. 56, legge 6 febbraio 1996, n. 52,
decreto del Ministero del tesoro 22 aprile 1997, decreto Dir. UCOFPL
9 maggio 1997, n. 122), ed ulteriore normativa nazionale di
riferimento.
In generale, un costo per essere ammissibile deve essere:
pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili.
«Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla
partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte
integrante dell'intervento considerato» (art. 30, Regolamento CE n.
1260/99). I costi per essere considerati ammissibili devono essere
riconducibili ad una delle attivita' indicate dall'art. 3 del
Regolamento CE n. 1784/99.
Effettivo.
Il principio dell'effettivita' e' fondamentale ai fini
dell'ammissibilita' di un costo.
Il Regolamento CE n. 1260/99, all'art. 32 definisce come costi
ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati
(costi reali), mentre il Regolamento n. 1145/03 assimila i pagamenti
ai costi la cui evidenza economica non e' allineata nel tempo alla
movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende anche i
contributi in natura.
Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento.
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti
nell'ambito del periodo temporale di validita' dell'intervento (art.
30, paragrafo Regolamento n. 1260/99).
Comprovabile.
«... i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere
comprovati da fatture quietanzate ... o da documenti contabili aventi
forza probatoria equivalente» (Regolamento CE n. 1145/03, norma 1,
paragrafo 2).
Legittimo.
I costi, per essere considerati ammissibili in generale, devono
essere conformi non solo alla normativa europea in materia di Fondi
strutturali e del Fondo sociale europeo, ma anche delle altre norme
comunitarie e nazionali.
Contabilizzato.
I costi, per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate
registrazioni contabili cioe' conformi alle disposizioni di legge, ai
principi contabili, nonche' alle specifiche prescrizioni in materia
impartite dall'amministrazione (imputazione contabile sul sistema
SIPRO).
A questo proposito si segnala che per i beni ammortizzabili e'
obbligatorio il mantenimento del Registro dei cespiti (art. 34,
paragrafo 1, lettera e) Regolamento n. 1260/99).
Contenuto nei limiti autorizzati.
I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti (per natura
e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o
di finanziamento adottati.
Per definire i principi relativi all'ammissibilita' dei costi e le
modalita' di rendicontazione, gli operatori dovranno, quindi, fare
riferimento sia ai Regolamenti comunitari che alla normativa
nazionale (tale materiale puo' essere consultabile anche sul sito
internet: www.welfare.gov.it).
Nel premettere che tutta la documentazione relativa alle spese
presentate in sede di verifica amministrativo-contabile deve essere
prodotta in originale, per quanto concerne, in particolare, i
giustificativi di spesa, si invitano gli Enti beneficiari a far
inserire, nella descrizione delle prestazioni dei beni o dei servizi,
il riferimento alla specifica fonte di finanziamento con il dettaglio
degli estremi del progetto approvato.
A fini espositivi si precisa che la presente circolare si
articolera' nelle seguenti sezioni:
A) tipologia dei soggetti proponenti;
B) tipologia di azioni;
C) tipologia di spese ammissibili.
A) Tipologia dei soggetti proponenti e attuatori.
Possono concorrere alle attivita' cofinanziate dal F.S.E. tutti i
soggetti pubblici e privati, secondo quanto specificato dalle
procedure concorsuali o dagli avvisi pubblici.
A. 1) - Soggetti partner.
Parti di attivita' progettuali possono essere svolte anche da
soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto o,
comunque, da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o
societario o consortile, ovvero da consorziati di un consorzio,
beneficiario o partner di strutture associative. Ne consegue che:
il rapporto tra tali soggetti non e' configurabile come delega a
terzi ed e' assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. L'ente
beneficiario rimane comunque unico interlocutore responsabile nei
confronti dell'amministrazione finanziatrice;
in quanto partecipanti diretti all'attivita', beneficiario,
attuatore, partner, consociati o associati operano a costi reali
senza possibilita' di ricarichi e sono assoggettati alla
rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
il partner presentera' fattura o nota di debito intestata al
soggetto proponente/beneficiario del contributo pubblico
relativamente alle attivita' espletate ed ai corrispettivi finanziari
di propria competenza;
soltanto in riferimento agli aspetti fiscali, il regime a cui il
partner assoggettera' il contributo percepito tramite il
beneficiario, potra' essere lo stesso che regola i rapporti tra
l'ente beneficiario e l'amministrazione finanziatrice.
Va in ogni caso sottolineato che il Ministero del lavoro o
l'amministrazione finanziatrice rimane terzo e quindi estraneo ai
rapporti giuridici instaurati tra i soggetti.
A. 2) - Associazioni temporanee (A.T.I. e A.T.S.).
Parzialmente diversa e' l'ipotesi in cui il partenariato tra i
soggetti risulti strutturato, sin dalla fase di presentazione
dell'attivita' progettuale, attraverso un'Associazione temporanea di
imprese (o R.T.I.) o un'Associazione temporanea di scopo (A.T.S.); va
innanzitutto chiarito che in questa fattispecie l'A.T.I. o l'A.T.S.
nel suo insieme costituisce il soggetto proponente.
Pertanto:
anche in questo caso il rapporto tra i soggetti aderenti
all'Associazione non e' configurabile come delega a terzi;
i singoli componenti l'associazione temporanea - sempre che si
tratti di affidamento in concessione amministrativa - operano a costi
reali senza possibilita' di ricarichi e sono assoggettati alla
rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
gli stessi componenti saranno tenuti a presentare, sia pure per
il tramite del mandatario (A.T.I. o A.T.S.), fattura o nota di debito
intestata al Ministero del lavoro o all'organismo intermedio,
relativamente alle attivita' ed alle connesse quote finanziarie di
rispettiva competenza.
Per quanto riguarda le problematiche Iva connesse al trasferimento
dei fondi tra capofila e associati, si rinvia a quanto esposto
nell'apposito paragrafo dedicato all'I.V.A. ed altre imposte e tasse.
A.3) - Soggetti terzi cui vengono delegate singole attivita'.
Nell'attribuzione di incarichi a soggetti terzi (non intendendosi
per tali le persone fisiche), gli enti beneficiari dovranno
rispettare la relativa normativa nazionale e comunitaria.
Di norma la delega a terzi della gestione delle attivita'
progettuali e' vietata.
Deroga a tale divieto, qualora consentita in linea di principio
dall'amministrazione pubblica referente, potra' essere contenuta
esplicitamente nel progetto, nel quale l'oggetto della delega dovra'
essere illustrato in modo analitico al fine di poterne valutare
l'ammissibilita'. Per sopraggiunti motivi, ed in casi eccezionali,
essa potra' anche essere autorizzata da parte dell'amministrazione
nel corso delle attivita', purche' preventivamente rispetto
all'espletamento delle attivita' oggetto della stessa delega,
limitatamente e con rigorosa motivazione e, comunque, sempre nei
limiti dei sottoelencati casi:
per apporti integrativi specialistici di cui gli enti beneficiari
non possono disporre in maniera diretta;
per iniziative aventi carattere di comprovata urgenza, tale da
non consentire l'organizzazione delle stesse all'interno dell'ente
beneficiario nei tempi utili per la loro tempestiva realizzazione;
per interventi formativi rivolti al personale dipendente, di cui
siano titolari imprese non dotate di centro di formazione interna.
Gli enti pubblici territoriali, nel caso in cui svolgano attivita'
progettuali con ricorso a strutture esterne, dovranno comunque
attenersi alla normativa sugli appalti pubblici.
Per l'individuazione del terzo delegato, dovranno, inoltre, essere
acquisiti dal beneficiario almeno tre preventivi di spesa per la
scelta del piu' conveniente.
Il terzo delegato dovra' possedere i requisiti e le competenze
richieste dall'intervento, da documentare al momento della richiesta
dell'autorizzazione e non potra', a sua volta, delegare ad altri
soggetti l'esecuzione, anche di parte, dell'attivita'. Responsabile a
tutti gli effetti dell'intervento progettuale risultera', in ogni
caso, il soggetto convenzionato anche per le attivita' delegate.
Non si considera delega l'affidamento della realizzazione delle
attivita' da parte di una associazione o consorzio agli associati o
consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente
parte dello stesso gruppo.
In nessun caso la delega puo' riguardare:
attivita' di direzione, coordinamento ed amministrazione
dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso;
attivita' che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione
dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il
pagamento e' espresso in percentuale del costo totale
dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal
beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi
prestati.
I contratti stipulati tra ente beneficiario e soggetto delegato
dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei
contenuti, nelle modalita' di esecuzione delle prestazioni ed
articolati per voci di costo. Inoltre, dovra' essere inclusa una
clausola con la quale i delegati si impegnano, all'evenienza, a
fornire agli organi di revisione e controllo nazionali e comunitari
tutte le informazioni necessarie relative alle attivita' oggetto
della delega.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
preventivi di spesa datati e sottoscritti dai legali
rappresentanti dei fornitori interpellati;
contratto e capitolato d'oneri regolarmente stipulato;
fatture.
B) Tipologie di azioni.
In base a quanto descritto nei P.O.N. ob. 1 e ob. 3, sono
individuabili quattro tipologie di azione, eventualmente tra loro
integrabili:
azione di ricerca;
azione di rafforzamento sistemi;
azione di realizzazione/erogazione di servizio pubblico;
azione di formazione.
All'interno di ciascuna delle sopraelencate tipologie, gli
operatori dovranno rapportare le spese con la relativa
rendicontazione, secondo le seguenti, macrovoci di costo:
preparazione;
realizzazione;
diffusione risultati;
direzione e valutazione;
costi indiretti di funzionamento.
Nell'ambito di ciascuna delle suddette tipologie progettuali, ed
all'interno delle suindicate macrovoci, la presente circolare
individua nella lettera c) specifiche «Voci di costo» determinando,
ove possibile, i corrispondenti massimali.
Gli enti beneficiari dovranno gestire le risorse attraverso un
sistema contabile ed una codificazione appropriata dei costi da
realizzarsi attraverso l'istituzione di un adeguato sistema
contabile, correlato alla contabilita' generale, anche al fine di
poter definire in ogni momento le disponibilita' relative ad ogni
singola voce di costo.
Tale sistema dovra', altresi', consentire di poter dimostrare la
congrua ripartizione dei costi indiretti di funzionamento tra le
diverse attivita' svolte.
A tal fine gli enti beneficiari dovranno predisporre gli atti
necessari per eventuali visite ispettive, che potranno essere
effettuate per verificare l'effettivita' della spesa sostenuta
durante lo svolgimento delle diverse attivita'.
Si premette che tutti i costi ammissibili devono essere
documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei
criteri di pertinenza, congruita' e coerenza.
C) Tipologia di spese ammissibili.
C.1) Spese relative ad attivita' complesse e multidisciplinari.
Nell'ambito delle tipologie di prestazioni e delle macrovoci di
costo, vengono classificate una serie di attivita' all'interno delle
quali potranno ricorrere - in tutto o in parte - voci di spesa comuni
ad altre attivita' che verranno descritte successivamente all'interno
della stessa lettera c). Le suddette attivita' sono da intendersi
ammissibili in ragione della specifica previsione nell'ambito dei
singoli avvisi.
Trattandosi di attivita' complessa essa potra' risultare non
immediatamente visibile e quindi valutabile a posteriori, per cui
l'operatore dovra' essere in grado di documentarla in modo adeguato
sia in fase di proget-tazione, sia in quella di rendicontazione.
Pertanto, anche nell'interesse dello stesso operatore, particolare
cura dovra' essere posta nel corso dell'esecuzione dell'operazione
nel documentare puntualmente l'attivita' svolta, al fine di renderla
visibile e verificabile lungo tutto il suo iter procedurale, in modo
da lasciare meno margini possibili al dubbio, all'incertezza e di
evitare duplicazioni o sovrapposizioni non consentite con altre
attivita' riferibili allo stesso o ad altro progetto.
In particolare, qui di seguito, si riportano a titolo
esemplificativo alcune tipologie di attivita' con i relativi costi
ammissibili, che si configurano come piu' ricorrenti nell'attuale
programmazione del F.S.E.
C.1.1) Preparazione dell'intervento.
Comprende una serie possibile di attivita' realizzabili anche
attraverso soggetti delegati (vgs. punto A.3), quali:
ideazione e progettazione;
realizzazione di indagini di mercato;
elaborazione di materiali didattici e dispense;
interviste;
elaborazione di questionari e relativo testing;
selezione dei partecipanti;
formazione personale docente e/o rilevatori.
C.1.2) Informazione e pubblicita', diffusione risultati.
Per tali attivita' il costo e' ammissibile solo per l'informazione
e la pubblicita' relative al singolo intervento: bandi di ricerca
degli allievi, manifesti, inserzioni, spot radiofonici e televisivi,
ecc. Tale attivita' dovra' essere realizzata nel rispetto dei
principi stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1159 del 2000 della
Commissione europea.
Per quanto riguarda, in particolare, la diffusione dei risultati,
essa potra' prevedere:
elaborazione di materiale informativo inerente all'azione;
manifestazioni conclusive.
C.1.3) Attivita' 'di sensibilizzazione.
Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
personale;
consulenti esterni;
spese di viaggio, vitto e alloggio;
specifiche spese di produzione del materiale informativo (news
letter, brochure, report, Cd room, ecc.);
specifiche spese per attrezzature informatiche;
specifiche spese per collegamenti telematici;
specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
altre spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.4) Orientamento dei partecipanti.
Sono ammissibili le spese relative a moduli di motivazione e
orientamento, finalizzati alle singole attivita' formative e
all'inserimento lavorativo.
Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
personale impegnato;
materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della
specifica attivita';
spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.5) Preparazione di materiali per la formazione a distanza.
In proposito si richiama, ai fini della documentazione e della
rendicontazione delle spese, la circolare ministeriale n. 43/99
dell'8 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 luglio
1999, serie generale n. 167, sulle «Attivita' corsuali effettuate
nello svolgimento dei moduli di formazione a distanza (FaD) per i
programmi operativi multiregionali e per le iniziative comunitarie,
cofinanziati dal F.S.E.», che mantiene la sua validita' anche per la
programmazione in atto.
Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
personale impegnato;
materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della
specifica attivita';
spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.6) Attivita' seminariale e di stage.
Si ritengono ammissibili le seguenti spese finalizzate alla
specifica attivita' e ad essa coerenti:
personale;
consulenti esterni;
spese di viaggio, vitto e alloggio;
specifiche spese di produzione del materiale informativo (news
letter, brochure, report, Cd rom, ecc.);
specifiche spese per attrezzature informatiche;
specifiche spese per collegamenti telematici;
specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
altre spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.7) Attivita' di scambio.
Sono da considerarsi ammissibili le seguenti spese riferite alla
specifica attivita':
personale;
consulenti esterni;
spese di viaggio, vitto e alloggio;
specifiche spese di produzione del materiale informativo (news
letter, brochure, report, Cd rom, ecc.);
specifiche spese per attrezzature informatiche;
specifiche spese per collegamenti telematici;
specifiche spese per affitto o ammortamento immobili;
manutenzione ordinaria degli immobili e delle attrezzature;
spese di pulizia e condominiali;
altre spese come da avviso e/o progetto approvato.
C.1.8) Attivita' di accompagnamento e tutoraggio.
Tali voci comprendono la sola quota di costo del:
personale, da calcolare in base alle ore effettive di impiego.
C.1.9) Esami finali.
Tale voce comprende la quota di costo del:
personale interno, da calcolare in base alle ore effettive di
impiego, certificato dal relativo verbale;
personale esterno, gettone di presenza nel limite massimo di
Euro 150,00 al giorno.
C.1.10) Attivita' di direzione, monitoraggio e valutazione.
Tali voci comprendono il costo del:
personale impiegato;
materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della
specifica attivita'.
C.1.11) Controllo della qualita' e verifica dei risultati degli
interventi.
Comprendente il costo del:
personale impegnato;
materiale e strumentazione impiegati per lo svolgimento della
specifica attivita'.
C. 2) - Spese di funzionamento e di gestione - Spese generali.
Sono riconducibili a questa voce tutte le spese «indirette» che
sono ricollegabili alla funzionalita' della struttura in quanto
impegnata nell'attivita' progettuale cofinanziata o «dirette»,
qualora siano riconducibili alla specifica operazione o azione
progettuale.
Le spese indirette dovranno essere determinate secondo un metodo
equo e corretto debitamente giustificato e riconducibili al progetto
in modo proporzionale.
C.2.1) Locazione, ammortamento e manutenzione immobili, spese
condominiali e pulizie.
Questa voce comprende le spese relative alle sedi degli Enti
beneficiari utilizzate nella realizzazione delle attivita'
progettuali. I relativi costi e canoni potranno essere riconosciuti
limitatamente al diretto utilizzo del bene in relazione alle
effettive necessita' progettuali e, comunque, nei limiti della durata
progettuale, per la quota d'uso e di superficie effettivamente
utilizzate. In tale ambito e' riconoscibile la manutenzione
ordinaria.
Ammortamento.
L'ammortamento degli immobili costituisce spesa ammissibile a
condizione che:
gli immobili oggetto di ammortamento non abbiano gia' usufruito
di contributi pubblici;
il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme
fiscali vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
e decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986) ed in base ai
coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo
dell'attivita' progettuale;
il bene sia inserito nel libro dei cespiti.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
contratto di locazione registrato con l'indicazione del canone
iniziale e successivi aggiornamenti;
contratto di comodato d'uso;
eventuale contratto del servizio di pulizia, di vigilanza locali
e relativi aggiornamenti;
prospetto riepilogativo delle fatture suddivise in sottovoci
(locazione, spese condominiali, pulizia, ecc.), sottoscritto dal
legale rappresentante dell'ente beneficiario;
prospetto dettagliato delle fatture sottoscritto dal legale
rappresentante dell'ente beneficiario;
singole fatture;
prospetto dettagliato delle giornate/periodi di effettivo
utilizzo dell'immobile (o quote di esso) destinato alle attivita'
progettuali, sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente
beneficiario.
C.2.2) Personale amministrativo.
Gli oneri, che potranno comprendere personale interno e/o esterno
(con esclusione di incarichi a soggetti terzi), dovranno essere
ripartiti in modo proporzionale in relazione all'impegno lavorativo.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
per il personale interno vgs. voce C.3.1);
per il personale esterno vgs. voce C.3.2).
C.2.3) Materiale di consumo.
Questa voce comprende il materiale di consumo concernente sia le
attivita' progettuali (tra cui, a titolo esemplificativo: il
materiale di cancelleria, gli stampati e le dispense per l'attivita'
didattica), che le attivita' a carattere amministrativo (spese
generali).
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
prospetto riepilogativo delle fatture d'acquisto del materiale di
consumo, possibilmente suddiviso in sottovoci (cancelleria, stampati,
fotocopie, ecc.), sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente
beneficiario;
singole fatture;
prospetto del materiale consegnato agli utenti/partecipanti
all'attivita' progettuale, con ricevute di consegna sottoscritte
dagli stessi.
C.2.4) Locazione, leasing, ammortamento e manutenzione delle
attrezzature.
In questa voce sono inserite le spese relative alle attrezzature di
proprieta', noleggiate e in leasing.
Nei casi consentiti di acquisizione delle attrezzature tramite
leasing, deve esserne mantenuta la destinazione d'uso per almeno
cinque anni.
I costi per attrezzature non possono essere ammessi al rimborso nel
caso di progetti di riqualificazione aziendale o di qualificazione
volta all'assunzione presso l'azienda.
Leasing.
Relativamente al leasing, esso e' ammissibile a condizione che
risulti comprovata la sua convenienza economica in rapporto ad altre
forme contrattuali di utilizzo del bene (es. locazione semplice del
bene o noleggio) o in rapporto all'acquisizione in proprieta' del
bene stesso, qualora ne sia consentito l'acquisto.
Pertanto, l'ente beneficiario dovra' preliminarmente acquisire
almeno tre preventivi da parte di fornitori specializzati contenenti:
la durata del contratto; il canone mensile dello stesso; il raffronto
con contratto di locazione semplice/noleggio dello stesso bene per lo
stesso periodo contrattuale; il raffronto con il prezzo di acquisto a
valore corrente di mercato del bene stesso. Sono esclusi dal
riconoscimento gli oneri amministrativi, bancari e fiscali legati al
contratto di leasing.
Ammortamento.
L'ammortamento e' consentito per i beni e le attrezzature che
costituiscono immobilizzazione. Le immobilizzazioni, costituite da
beni a fecondita' ripetuta, comprendono sia beni materiali che
immateriali.
L'ammortamento dei suddetti beni costituisce spesa ammissibile a
condizione che:
i beni oggetto di ammortamento non abbiano gia' usufruito di
contributi pubblici;
il costo dell'ammortamento venga calcolato secondo le norme
fiscali vigenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973
e decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), in base ai
coefficienti emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
il costo di ammortamento sia direttamente riferito al periodo
dell'attivita' progettuale;
il bene sia inserito nel libro dei cespiti.
Attrezzature ammortizzabili di valore inferiore a Euro 516,00.
In questo caso l'operatore, che in base all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/1986 deduce integralmente il costo
dal proprio reddito, potra' portare a rendiconto la quota parte, in
dodicesimi, del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in
relazione alla specifica attivita' progettuale cofinanziata.
Manutenzione.
E' ammissibile il costo della manutenzione ordinaria effettuata
durante il periodo di svolgimento delle attivita' progettuali.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
prospetto dei beni ammortizzati indicante gli estremi della
fattura, la categoria del bene, l'anno (se 1°, 2° etc.), la quota e
l'importo di ammortamento, nonche' la somma imputata al finanziamento
pubblico;
libro dei cespiti ammortizzabili;
preventivi dettagliati acquisiti da fornitori specializzati;
prospetto dei beni in leasing e in locazione con descrizione del
bene, del locatore, del costo complessivo e di quello capitale di
vendita;
contratti di locazione o di leasing completi della descrizione in
dettaglio delle attrezzature, il loro costo di acquisto, la durata
del contratto, il numero delle rate e il canone;
singole fatture;
dichiarazione del legale rappresentante relativa al fatto che le
attrezzature utilizzate nel progetto non abbiano gia' usufruito di
contributi pubblici;
dichiarazione di impegno del legale rappresentante relativa al
fatto che le attrezzature acquisite in proprieta' rimarranno
destinate, conformemente al loro uso, per almeno cinque anni dal
momento dell'acquisizione.
C.2.5) Acquisto di materiale ed attrezzature.
L'acquisto di materiale ed attrezzature, nuovo o usato, puo' essere
consentito soltanto laddove espressamente previsto nell'operazione e
specificamente autorizzato in forma motivata dall'amministrazione,
nei limiti normativi previsti dai regolamenti comunitari.
Tale acquisto dovra' avvenire nel rispetto delle condizioni
stabilite dall'art. 30, paragrafo 4 del Regolamento n. 1260/99,
nonche' dalla norma n. 4 del Regolamento n. 1145/03.
In caso di acquisto di bene nuovo, l'ente beneficiario dovra'
preliminarmente acquisire almeno tre preventivi comparabili da parte
di fornitori specializzati contenenti: qualita' e quantita' dei beni
che si intende acquistare, prezzo unitario degli stessi beni e prezzo
complessivo.
Nel caso di acquisto di materiale usato, il relativo prezzo non
deve essere superiore al valore di mercato e deve essere inferiore al
costo di analogo materiale nuovo. Inoltre, il bene usato non dovra',
nel corso degli ultimi sette anni, aver mai beneficiato di un
contributo nazionale o comunitario. Infine, le caratteristiche
tecniche del materiale usato dovranno essere adeguate alle esigenze
dell'operazione oltreche' conformi alle norme e agli standard
vigenti.
In tutti i casi di acquisto, non potranno essere portate a
rendiconto le relative quote di ammortamento in alcun progetto
finanziato dall'amministrazione pubblica e dovra' essere garantita la
destinazione d'uso per almeno cinque anni.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
fattura o ricevuta;
dichiarazioni conformi all'art. 30, paragrafo 4 del Regolamento
n. 1260/99 ed alla norma 4 del Regolamento n. 1145/03, concernenti la
natura, la destinazione d'uso per almeno cinque anni e la condizione
che il bene non abbia fruito, nel corso degli ultimi sette anni, di
un contributo nazionale o comunitario, nonche' la documentazione
comprovante l'economicita' rispetto al valore di mercato;
dimostrazione, eventualmente anche attraverso perizia tecnica
giurata, della convenienza, della economicita' e del valore di
mercato del bene usato.
C.2.6) Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e condizionamento.
I costi di illuminazione e della forza motrice devono essere
determinati, in modo proporzionale in relazione alla durata
dell'azione finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al
numero degli utilizzatori e dei destinatari delle attivita'
progettuali.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
prospetto delle fatture di pagamento;
singole fatture.
C.2.7) Posta, telefono e collegamenti telematici.
Per quanto concerne le spese postali, sono riconoscibili, per il
periodo ed in relazione alle attivita' progettuali, spese per
raccomandate, assicurate, telegrammi, vaglia telegrafici, pacchi,
servizi di corriere espresso, nonche' il costo di uso e manutenzione
della macchina affrancatrice.
Analogo criterio vale per le spese telefoniche e di collegamento
telematico. In caso di contemporaneo svolgimento di piu' attivita' si
dovra' ripartire la spesa in modo proporzionale secondo un metodo
equo e corretto debitamente giustificato (a titolo d'esempio: per le
spese telefoniche si potra' fare riferimento ai tabulati telefonici o
all'uso di numeri telefonici dedicati).
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
prospetto riepilogativo analitico delle ricevute imputate
suddiviso in sottovoci (posta, valori bollati, telefono);
singole fatture;
contratto per la macchina affrancatrice.
C.2.8) Assicurazioni e fideiussioni.
Possono essere riconosciute, eventualmente anche attraverso gli
opportuni storni finanziari laddove non contemplate nella fase di
pianificazione finanziaria del progetto, le spese relative a polizze
assicurative che non risultino comunque gia' coperte dalle
assicurazioni obbligatorie per legge, nonche' le polizze fideiussorie
relative agli acconti ed ai pagamenti intermedi erogati dalla P.A. in
favore dei soggetti privati coinvolti nelle attivita' progettuali, da
redigersi conformemente alla normativa vigente.
Secondo l'art. 2 del decreto ministeriale del tesoro 22 aprile
1997, saranno accettate esclusivamente garanzie presentate da banche,
imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo
cauzionale (cfr. elenchi pubblicati periodicamente da parte
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo ISVAP Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed, in via informale, sul sito internet www.isvap.it),
oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
tenuto dalla Banca d'Italia, previsto dall'art. 107 del decreto
legislativo n. 385/1993, consultabile rivolgendosi alla stessa o
tramite il sito internet www.bancaditalia.it.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
prospetto dei giustificativi di spesa, fatture etc.;
contratti delle polizze assicurative;
contratti di fideiussione.
C.2.9) Rimborsi per i membri degli organi statutari.
I titolari di cariche sociali sono impegnati in ragione della loro
specifica funzione nell'attivita' progettuale quando operano in tale
veste. In questo caso il costo della partecipazione (che non puo'
configurarsi come gettone di presenza, ne' come retribuzione), deve
essere limitato al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute
e rientra nelle spese generali.
Per le spese di viaggio ed alloggio resta valido quanto verra'
stabilito per il personale dipendente.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
atto di nomina dei rappresentanti gli organi statutari;
dichiarazioni di ricevuta di spesa;
prospetto riepilogativo dei viaggi;
eventuale delibera del Consiglio di amministrazione sulla
regolamentazione dei viaggi;
relativi giustificativi di spesa (biglietti, ricevute, etc. vgs.
voce C.3.3).
C.2.10) Comitati tecnici e scientifici.
L'attivita' svolta da comitati tecnici e scientifici ovvero organi
similari, in quanto espressamente previsti dal progetto approvato,
comprende l'esercizio di una serie di funzioni condotte in forma
collegiale. Pertanto, ai fini dell'ammissibilita' del costo, sara'
necessario comprovare effettivamente la collegialita' del lavoro
compiuto attraverso una serie di documenti. Nel caso di eventuali
attivita' individuali realizzate dai componenti del Comitato, valgono
le disposizioni specificate alla voce C.3).
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
atto costitutivo del Comitato tecnico-scientifico e relativo
regolamento da cui risultino in dettaglio i compiti attribuiti nello
specifico ambito dell'attivita' progettuale, l'entita' del compenso o
del gettone di presenza per ogni seduta che, in ogni caso, non potra'
superare i massimali di costo stabiliti nelle fasce di cui alla
successiva voce C.3.2) per i compensi e di Euro 150,00 per i gettoni
di presenza;
ordine del giorno e verbali delle sedute;
fatture e ricevute quietanzate.
C.3) Spese relative alle risorse umane.
C.3.1) Personale interno - retribuzioni ed oneri.
Questa voce comprende la spesa relativa all'attivita' del personale
interno degli enti beneficiari iscritto sui libri matricola e paga,
finalizzata alla gestione delle tipologie progettuali.
Quanto indicato nei prospetti deve trovare riscontro con le
registrazioni a libro paga e con i documenti attestanti l'avvenuto
versamento dei contributi sociali e fiscali.
Ai fini della contabilizzazione della spesa, dovra' essere
considerato il costo lordo annuo della retribuzione, che verra'
rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore
nell'ambito del progetto.
In altri termini, ai fini della determinazione del costo
ammissibile, si deve tener conto anche del costo «interno» sostenuto
dal datore di lavoro per il personale che ha fornito la sua
prestazione lavorativa nell'ambito dell'attivita' sovvenzionata.
Tale costo interno, come evidenziato dalla risoluzione n. 41/E/02
dell'Agenzia delle entrate, deve essere determinato tenendo conto del
costo giornaliero del dipendente, quale si ottiene suddividendo la
somma degli emolumenti lordi annui fissi corrisposti al dipendente in
base alla sua posizione organica nel periodo progettuale, dei
contributi previdenziali annuali, della quota di indennita' di fine
rapporto per il numero dei giorni lavorativi previsti dal contratto e
dalla quota Irap ad esso riferita.
Qualora il computo annuale non dovesse consentire la determinazione
del costo orario in ragione del sistema di contabilizzazione delle
spese adottato dall'ente e/o di necessita' dettate dal sistema di
rilevazione dei costi da trasmettere ai fini dei pagamenti intermedi
della P.A., si puo', eventualmente, fare riferimento al trattamento
economico mensile di cui al CCNL, tenendo presente che nel computo
del costo orario deve essere ovviamente escluso ogni emolumento ad
personam (indennita' di trasferta, lavoro straordinario, assegni
familiari, emolumenti arretrati, premi, ecc.).
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile per il personale interno:
libro matricola;
libro paga manuale o meccanizzato;
cedolini stipendi quietanzati;
modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;
ricevute per le ritenute fiscali;
copia del contratto collettivo di categoria aggiornato;
per i dipendenti assunti con Contratto di formazione e lavoro
produrre l'autorizzazione con l'indicazione della data d'inizio, la
scadenza e la quota di sgravio;
nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze Inail;
copia delibera dell'Assemblea o del Consiglio di amministrazione
dell'ente in caso di erogazione di indennita' specifiche;
ordine di servizio interno per il conferimento dell'incarico;
per le attivita' non corsuali, report di attivita' controfirmato
dal legale rappresentante o dal responsabile di progetto.
C.3.2) Apporti professionali esterni - compensi.
Questa voce comprende la spesa relativa all'attivita' del personale
esterno degli enti attuatori finalizzata alla gestione delle
tipologie progettuali.
La collaborazione o la prestazione deve risultare da specifica
lettera d'incarico o contratto di collaborazione professionale
sottoscritto dalle parti interessate.
Personale a progetto: (art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003)
oltre a tale tipologia, particolarmente attinente alle attivita'
disciplinate dalla presente circolare, puo' trattarsi anche di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Le prestazioni
lavorative connesse ai predetti rapporti devono essere
prevalentemente personali e senza vincolo di subordinazione, di cui
all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile. Per tali rapporti
di lavoro, in relazione alle diverse configurazioni contrattuali, si
dovra' tenere conto dei principi stabiliti nella delega conferita in
materia di occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c)
della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 e negli articoli 61 e seguenti
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In particolare,
per i contratti di cui all'art. 61, primo comma del decreto
legislativo n. 276/2003, le attivita' dovranno essere riconducibili a
uno o piu' progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore
in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la
organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione della attivita' lavorativa. (per ulteriori
informazioni puo' essere utile consultare il sito
www.welfare.gov.it).
Prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di
prestazioni effettuate occasionalmente da personale esterno non
soggetto a regime IVA. In tal caso la parcella deve riportare le
indicazioni dei motivi di esclusione e i relativi riferimenti
legislativi (combinato disposto articoli 3 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 - legge IVA). Nella
conclusione dei singoli contratti dovranno essere, comunque,
considerati i principi stabiliti nella delega conferita in materia di
occupazione al Governo dall'art. 4, comma 1, lettera c), n. 2 della
legge n. 30 del 14 febbraio 2003.
Professionisti soggetti a regime IVA: l'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972 prevede che siano soggette ad
IVA le prestazioni di lavoro autonomo che rispettino i caratteri
dell'abitualita' e/o professionalita'. In termini generali, le
attivita' di lavoro autonomo si determinano per differenza rispetto a
quelle previste in materia di redditi d'impresa dall'art. 2195 del
codice civile e dall'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/1986.
Questo regime di tassabilita' viene meno nei casi di esenzione
espressamente previsti da specifiche norme. In tal caso la parcella
deve riportare le indicazioni dei motivi di esenzione e i relativi
riferimenti legislativi.
Al fine di determinare i relativi massimali di costo, il personale
esterno e' inquadrato per fasce d'appartenenza sulla base di
determinati requisiti professionali.
A seconda delle attivita' progettuali in cui esso e' impiegato, e'
necessario operare le seguenti distinzioni:
a) personale docente.
Nell'ambito del personale docente sono previste tre fasce di
livello, definite come segue:
fascia A: docenti di ogni grado del sistema
universitario/scolastico e dirigenti dell'amministrazione pubblica
impegnati in attivita' formative proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell'amministrazione
pubblica impegnati in attivita' formative proprie del settore/materia
di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno
quinquennale; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi
ricercatori) impegnati in attivita' proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti d'azienda o
imprenditori impegnati in attivita' del settore di appartenenza,
rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno
quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di
settore senior e professionisti impegnati in attivita' di docenza,
con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia
oggetto della docenza.
Massimale di costo: max Euro 100,00/ora, al lordo di IRPEF, al
netto di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari
dell'amministrazione pubblica impegnati in attivita' proprie del
settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori
junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti
o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di
conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della
docenza.
Massimale di costo: max Euro 80,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto
di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio;
fascia C: assistenti tecnici (laureati o diplomati) con
competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti od
esperti junior impegnati in attivita' proprie del settore/materia
oggetto della docenza.
Massimale di costo: max Euro 50,00/ora, al lordo di IRPEF, al netto
di IVA e della quota contributo previdenziale obbligatorio.
b) Tutor.
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla
formazione e/o alla gestione d'aula; pertanto, a seconda della
tipologia d'intervento, la figura del tutor puo' essere riferita:
a) all'aula (in caso di attivita' corsuale «frontale»);
b) alla formazione aziendale (per interventi formativi in
costanza di rapporto di lavoro);
c) alla formazione a distanza (in caso di azioni formative nelle
quali il momento dell'insegnamento e' spazialmente e/o temporalmente
separato da quello dell'apprendimento).
Massimali di costo: max Euro 30,00/ora per i tutor delle categorie
a) e b); max Euro 50,00 per i tutor della categoria c). Tali
massimali si intendono al lordo di IRPEF, al netto di IVA e della
quota contributo previdenziale obbligatorio.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile per tutti gli apporti profes-sionali esterni
contemplati dalla presente lettera C.3.2, lettere a), b):
specifiche lettere di incarico/contratti di docenza sottoscritti
dalle parti interessate con le seguenti indicazioni: a) durata della
prestazione di lavoro con l'indicazione del numero delle ore; b)
contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c) il
corrispettivo e i criteri per la sua determinazione ed il relativo
compenso orario, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e la
disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le
forme di coordinamento dello stesso al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure
per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
curricula vitae individuali;
fatture, parcelle, ricevute con prospetto riepilogativo nel quale
dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote
previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
attestati di pagamento IRPEF (mod. F24) con prospetto
riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i
nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute
obbligatorie;
modelli e attestati di pagamento INPS con prospetto
riepilogativo, contenente tutti i nominativi di riferimento e i
relativi contributi versati;
nominativi per i quali sono state sottoscritte polizze INAIL.
c) Consulenti.
Si tratta di personale impegnato attraverso rapporti consulenziali
aventi ad oggetto prestazioni professionali specialistiche
direttamente riferibili alle attivita' progettuali espletate sotto la
propria diretta responsabilita' e controllo e con l'utilizzo di
risorse proprie.
Tali rapporti consulenziali potranno anche essere oggetto di
contratti a progetto e continuativa laddove l'attivita' consulenziale
risponda, per caratteristiche e sua propria natura, agli elementi e
termini strutturali del contratto stesso, cosi' come sopra
sintetizzati.
Anche nell'ambito dei consulenti sono previste tre fasce di livello
cosi' ripartite:
fascia A: docenti di ogni grado del sistema universitario e
scolastico impegnati in attivita' consulenziali inerenti al
settore/materia progettuale e proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori senior (dirigenti
di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attivita' consulenziali
inerenti al settore/materia progettuale e proprie del settore/materia
di appartenenza e/o di specializzazione; dirigenti
dell'amministrazione pubblica; funzionari dell'amministrazione
pubblica impegnati in attivita' proprie del settore/materia di
appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno
quinquennale; dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in
attivita' consulenziali proprie del settore di appartenenza con
esperienza professionale almeno quinquennale; esperti di settore
senior e professionisti impegnati in attivita' di consulenza con
esperienza professionale almeno quinquennale inerente al
settore/materia progettuale o di conduzione/gestione progetti nel
settore di interesse.
Massimale di costo: max Euro 500,00/giornata singola, al lordo di
IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatorio;
fascia B: ricercatori universitari di primo livello e funzionari
dell'amministrazione pubblica impegnati in attivita' di consulenza
proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione;
ricercatori junior con esperienza almeno triennale di consulenza
inerente al settore/materia progettuale o di conduzione/gestione
progetti nel settore di interesse; professionisti od esperti con
esperienza almeno triennale di consulenza inerente al settore/materia
progettuale o di conduzione/gestione progetti nel settore di
interesse.
Massimale di costo: max Euro 300,00/giornata singola, al lordo di
IRPEF, al netto di IVA e della quota contributo previdenziale
obbligatorio;
fascia C: assistenti tecnici con competenza ed esperienza
professionale nel settore; professionisti od esperti junior impegnati
in attivita' di consulenza inerenti al settore/materia progettuale.
Sono riconducibili a questa fascia le attivita' di consulenza
realizzata mediante contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Massimale di costo: max Euro 150,00/giornata singola, al lordo di
IRPEF, al netto di eventuale IVA e della quota contributo
previdenziale obbligatorio.
d) Figure di coordinamento.
Nella figura del coordinatore rientrano i soggetti (interni o a
prestazione consulenziale) che svolgono funzioni trasversali legate a
diverse aree di competenza inerenti al progetto/attivita', quali
quelle, ad esempio, del coordinamento di azioni di ricerca, di azioni
di sistema, delle risorse umane, economiche, organizzative,
informative, di monitoraggio delle azioni o di gestione
amministrativa e di rendicontazione complessa.
In ragione di tale carattere di trasversalita', nel caso di
soggetti esterni, l'attivita' di coordinamento dovra' essere
rapportata al parametro giornata/uomo, con le relative incombenze
(redazione report, eventuali verbali, ecc). I massimali di costo
applicabili agli onorari saranno, quindi, quelli relativi ai
consulenti, di cui alle fasce B o C a seconda della complessita', o
meno, dell'intervento di coordinamento svolto all'interno
dell'attivita/progetto (complessita' da intendersi come effettiva
trasversalita' del coordinamento su diverse aree di competenza) ed a
condizione che sussistano in capo al coordinatore i requisiti
curriculari prescritti nelle predette fasce.
Nei casi in cui l'intervento non sia esclusivamente a carattere
formativo ma riguardi, ad esempio, attivita' di ricerca, azioni di
sistema o simili, potra' essere consentito l'utilizzo di consulenti
di fascia A.
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile per apporti professionali esterni di cui
alla presente lettera C.3.2), lettere c), d):
specifiche lettere di incarico/contratti di consulenza
sottoscritte dalle parti interessate, contenente i seguenti elementi:
a) durata della prestazione di lavoro con l'indicazione del numero
delle giornate o, laddove previsto, dei mesi di incarico; b)
contenuti, obiettivi ed eventuali prodotti del lavoro svolto; c)
corrispettivo e i criteri per la sua determinazione ed il relativo
compenso giornaliero, nonche' i tempi e le modalita' di pagamento e
la disciplina dei rimborsi spese; d) per i lavoratori a progetto, le
forme di coordinamento dello stesso al committente sulla esecuzione,
anche temporale, della prestazione lavorativa e le eventuali misure
per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto;
curricula vitae individuali;
fatture e ricevute, con prospetto riepilogativo, nel quale
dovranno essere riportati: il compenso erogato, le eventuali quote
previdenziali obbligatorie, l'eventuale IVA e l'IRPEF;
attestati di pagamento IRPEF (mod. F24), con prospetto
riepilogativo relativo ai compensi erogati contenente tutti i
nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute
obbligatorie;
modelli e attestati di pagamento I.N.P.S. con prospetto
riepilogativo contenente tutti i nominativi di riferimento e i
relativi contributi versati;
report sull'attivita' eseguita, eventuali prodotti ad essa
collegata, verbali di eventuali riunioni svolte.
E' il caso di precisare che i massimali di costo rappresentano
quote massime di retribuzione, comunque soggette a contrattazione tra
le parti nell'ambito delle specifiche competenze, dei relativi
incarichi e della professionalita' dei soggetti chiamati a svolgere
le attivita'.
Nel caso di coordinatori interni si rinvia a quanto stabilito per
il personale interno al paragrafo C.3.1).
C.3.3) Spese di viaggio, vitto e alloggio del personale interno ed
esterno.
Dovranno essere definite e liquidate secondo criteri di rimborso a
pie' di lista, comunque in misura non superiore alla regolamentazione
contenuta nei C.C.N.L. o di livello aziendale, oppure in maniera
analoga al trattamento del dirigente pubblico di prima fascia.
Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi
pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate
dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il
ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e
l'articolazione delle attivita' (piu' dettagliate specificazioni
potranno essere rintracciate nel «Vademecum»).
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
prospetto delle missioni con l'indicazione del nominativo, della
destinazione, della diaria e dell'importo saldato;
lettera di incarico;
delibera dell'Ente di regolamentazione dei viaggi;
prospetto relativo ai versamenti Irpef, ove previsti;
fatture intestate al fruitore del servizio di vitto e alloggio;
ricevute e scontrini intestati al fruitore del servizio o del
committente di vitto e alloggio, con indicazione degli elementi e nel
rispetto delle regole previste dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in
cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica.
C.4) - Spese relative agli allievi.
C.4.1) Indennita' di frequenza.
Tale indennita' e' commisurata alle ore di effettiva presenza dei
partecipanti alle attivita' (esclusi gli eventuali uditori) e
pertanto non spetta in caso di assenze dovute a malattia, infortunio
o altro:
a) disoccupati privi di qualsiasi trattamento sostitutivo della
retribuzione o in cerca di prima occupazione: potra' essere
corrisposta un'indennita' oraria la cui misura non puo' superare il
trattamento sostitutivo della retribuzione. Non e' ammessa indennita'
nel caso degli studenti degli Istituti professionali di Stato. Viene
riconosciuta l'ammissibilita' al rimborso della borsa di studio per i
corsi post-lauream o post-diploma, se prevista nell'Avviso pubblico o
nell'atto di affidamento;
b) lavoratori occupati dipendenti: retribuzione, oneri sociali e
riflessi e indennita' come previsto dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento e dalle eventuali integrazioni derivanti dalla
contrattazione aziendale;
c) lavoratori in CIG, CIGS e iscritti nelle liste di mobilita':
per le ore eccedenti il periodo coperto dai trattamenti sostitutivi
della retribuzione. Al termine del periodo di godimento di tali
trattamenti, l'indennita' potra' essere commisurata con riferimento a
quella degli occupati o dei disoccupati;
d) lavoratori autonomi abituali ed imprenditori: e' ammissibile,
in linea di principio, una indennita' solo in presenza ed entro i
limite di un eventuale cofinanziamento privato.
C.4.2) Spese di viaggio vitto e alloggio degli allievi.
Nel caso in cui i servizi siano resi direttamente attraverso la
struttura gestita dall'Ente beneficiario, le spese di vitto ed
alloggio vanno rapportate alla natura (residenziale,
semi-residenziale o meno) del corso. In particolare, per i corsi
residenziali la spesa e' ammissibile fino ad un massimale di Euro
70,00 al giorno; per i corsi semiresidenziali fino ad un massimale di
Euro 25,00 al giorno.
Nel caso in cui si faccia ricorso a servizi esterni, l'Ente dovra'
acquisire almeno tre preventivi per la scelta del piu' conveniente.
Per la residenzialita', si deve comunque tenere presente che
potranno essere consentite solo strutture non oltre il livello della
II categoria (tre stelle).
Per allievi occupati le spese di vitto ed alloggio sono
riconosciute entro i limiti previsti dal contratto collettivo di
lavoro di riferimento e da eventuali integrazioni.
Le suddette spese di vitto ed alloggio dovranno, ovviamente, essere
predeterminate all'interno del preventivo finanziario approvato.
Le spese per il trasporto sono riconoscibili per l'uso dei mezzi
pubblici. Le spese per i mezzi privati, motivatamente autorizzate
dall'Ente beneficiario, saranno ammissibili nei casi in cui il
ricorso ai mezzi pubblici non risulti compatibile con le esigenze e
l'articolazione delle attivita' (piu' dettagliate specificazioni
potranno essere rintracciate nel «Vademecum»).
Documentazione da produrre in sede di verifica
amministrativo-contabile:
elenco delle trasferte con specifica degli allievi che hanno
fruito delle singole trasferte;
fatture, ricevute, scontrini intestati ai fruitori del servizio
di vitto e alloggio;
biglietti di viaggio, anche sotto forma di ricevute nel caso in
cui il titolo di viaggio venga acquisito per via elettronica;
fatture complessive di soggiorno con elenco nominativo dei
fruitori;
fatture complessive per biglietti di viaggio con elenco
nominativo dei fruitori;
eventuali preventivi di spesa.
C.5) I.V.A. ed altre imposte e tasse.
L'IVA puo' costituire una spesa ammissibile solo se e' realmente e
definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, oppure dal
destinatario ultimo nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi
dell'art. 87 del trattato, e nel caso di aiuti concessi dagli
organismi designati dallo Stato (Iva totalmente o parzialmente
indetraibile).
L'IVA che puo' essere in qualche modo recuperata, non puo' essere
considerata ammissibile anche se non e' effettivamente recuperata dal
beneficiario finale o dal singolo destinatario.
La natura privata o pubblica del beneficiario finale o del
destinatario ultimo non e' presa in considerazione nel determinare se
l'Iva costituisca una spesa ammissibile.
L'IVA non recuperabile dal beneficiario finale o dal destinatario
ultimo in forza di norme nazionali specifiche, costituisce spesa
ammissibile solo qualora tali norme siano interamente compatibili con
la sesta direttiva Iva 77/388/CE.
Sempre in materia IVA si sottolinea, in base alla risoluzione
135/E/03 del 17 giugno 2003 dell'Agenzia delle entrate, emanata in
specifica risposta ad istanza di questo Ministero, che:
i contributi concessi nel quadro degli Avvisi pubblici emanati a
valere sul PON FSE, quando sono diretti a perseguire finalita' di
carattere generale, hanno natura di mere movimentazioni finanziarie e
in quanto tali, in base all'art. 2, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, sono da considerarsi fuori
dal campo di applicazione IVA. Cio' in quanto i contributi stessi non
si pongono in un rapporto sinallagmatico fra ente finanziatore e
beneficiario;
i trasferimenti di fondi che si realizzano tra il capofila e gli
associati qualora il soggetto beneficiario sia una ATS o una ATI sono
da considerarsi fuori campo Iva, a condizione che i rapporti
giuridici che intercorrono tra associazione e associati siano
regolati sulla base di un mandato con rappresentanza conferito al
capofila da parte degli associati stessi.
Le altre imposte, tasse e oneri (in particolare le imposte dirette
e i contributi previdenziali e assistenziali su stipendi e compensi),
che derivano dal cofinanziamento da parte del FSE, non costituiscono
una spesa ammissibile tranne quando sono effettivamente e
definitivamente sostenuti dal beneficiario finale o dal destinatario
ultimo in relazione allo specifico progetto cofinanziato.
C.6) Contabilizzazione delle entrate.
Vanno considerate entrate, da dedurre dai costi presentati a
contributo, quegli introiti generati da un'operazione durante il
periodo dell'intervento, a seguito di commercializzazione dei
prodotti realizzati nel corso dell'operazione (quali, ad esempio,
attivita' di vendita, di locazione, servizi, tasse
d'iscrizione/canoni o altre entrate equivalenti).
Tali entrate andranno detratte dalla spesa ammissibile
dell'operazione, in forma integrale o proporzionalmente, a seconda
che siano generate integralmente o solo parzialmente dall'operazione.
In proposito, si precisa che i contributi del settore privato per il
cofinanziamento di operazioni, che figurano accanto ai contributi
pubblici nelle tabelle finanziarie del relativo intervento, non
costituiscono entrata.
Sull'argomento si richiamano le regole fissate dalla norma n. 2
dell'allegato al regolamento CE n. 1145/2003.
Disposizioni sostituite o abrogate La presente circolare
sostituisce le seguenti istruzioni precedentemente emanate da questo
Ministero:
circolari Ministero del lavoro e P.S n. 98 del 12 agosto 1995 e
n. 130 del 25 ottobre 1995 sulla natura dei costi ammissibili per le
attivita' formative cofinanziate dal FSE;
circolare n. 101 del 17 luglio 1997 del Ministero del lavoro e
P.S. sulla congruita' dei costi e sulla configurazione delle fasce di
inserimento dei docenti;
lettera circolare n. 59169 dell'11 settembre 1998 del Ministero
del lavoro e P.S. - UCOFPL - su rendicontazione di spese per
attivita' di tipo non tradizionale cofinanziate con il FSE.
Roma, 5 dicembre 2003
Il direttore generale: Bulgarelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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