IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Visto il comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002,
il quale stabilisce che, in deroga al divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, per effettive,
motivate ed indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento
delle procedure di mobilita', le amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda a regime pari a 220.000.000 di euro e che, a tale fine,
e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 80.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 220.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003
che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 della
citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti di ricerca, ad avvalersi di un contingente
di personale a tempo indeterminato pari a complessive 6.967 unita'
corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
219.783.023 euro, di cui 170 unita' concernenti le universita'
corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo
all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa
complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004;
Visto il comma 4 dell'articolo unico relativo al citato decreto del
Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 il quale prevede che
il contingente di assunzioni di personale autorizzato in favore delle
universita' e' ripartito tra i singoli istituti universitari su
proposta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, mediante istruttoria prevista dall'art. 39, comma 3-ter,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle richieste e
delle esigenze dei singoli atenei, fermo restando il limite delle
risorse finanziarie assegnate al settore dell'universita' dal citato
decreto presidenziale del 31 luglio 2003;
Viste le note n. 2016 del 7 ottobre 2003, n. 2167 del 30 ottobre
2003 e n. 2257 dell'11 novembre 2003 del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca con le quali il medesimo Ministero
ha individuato, su proposta della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI), i criteri ai fini della ripartizione del
contingente di personale e delle risorse finanziarie previsti dal
citato decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 da
assegnare ai singoli atenei;
Visti i criteri individuati dal Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca che tengono conto delle proposte
presentate dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI) con la nota n. 78 6-3 del 23 settembre 2003;
Considerato che i citati criteri tengono conto delle richieste e
delle esigenze dei singoli atenei, nonche' del rapporto tra spesa
2002 per assegni fissi al personale di ruolo e Fondo di finanziamento
ordinario (FFO) assegnato nello stesso esercizio, degli atenei
sottofinanziati rispetto a quanto previsto dal Fondo di finanziamento
ordinario e lontani dal limite del 90% previsto dall'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' sulla base del minore
rapporto docenti/studenti;
Considerato che occorre tenere conto prioritariamente delle
richieste di autorizzazione all'assunzione di determinate
professionalita' ritenute indispensabili e necessarie al fine di
assicurare il funzionamento delle singole universita', quali
ricercatori universitari;
Ritenuto di assicurare il rispetto del limite di spesa derivante
dal Fondo di cui al comma 5 dell'art. 34 della citata legge n. 289
del 2002;
Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere
finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente
la spesa annua lorda nel caso di assunzione di personale gia'
dipendente di pubbliche amministrazioni;
Ritenuto, pertanto, di dover ripartire, tenuto conto delle
richieste pervenute e delle proposte del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e della Conferenza dei rettori delle
universita' italiane (CRUI) ed ai sensi dell'art. 34 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, il contingente di personale pari a 170
unita', corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime
pari a 8.000.000 di euro di cui 2.666.000 euro quale onere relativo
all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa
complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004, autorizzato con il
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 e con
l'art. 34 della citata legge n. 289 del 2002;
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed, in
particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 novembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il contingente di 170 unita' concernenti le universita',
corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda a regime pari a
8.000.000 di euro, di cui 2.666.000 euro quale onere relativo
all'anno 2003 e 8.000.000 di euro corrispondente alla spesa
complessiva annua lorda a regime per l'anno 2004 autorizzato, ai
sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il
decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003, e'
ripartito tra i singoli istituti universitari come risulta dalla
tabella allegata al presente decreto.
2. I singoli atenei di cui al comma 1 che, per esigenze
organizzative e gestionali sopravvenute, intendano assumere unita' di
personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse
rispetto a quelle richieste ed autorizzate con il presente decreto,
ovvero utilizzare graduatorie concorsuali diverse rispetto a quelle
considerate nel corso dell'istruttoria prevista dall'art. 39, comma
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono autorizzate ad
avviare le relative assunzioni, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 289, e fermo restando
il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna
amministrazione dal presente decreto.
3. Le universita' di cui al comma 1 sono tenute, entro e non oltre
il 31 dicembre 2003, a trasmettere per le necessarie verifiche alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e
al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero
dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili
professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno
o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale
del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza,
ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la
spesa per l'anno 2003, nonche' la spesa annua lorda a regime
effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di
assunzione va, altresi', fornita dimostrazione da parte delle
amministrazioni interessate del rispetto dei limiti di spesa previsti
dal presente decreto.
4. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni
interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte
nell'Unita' previsionale di base (UPB) 4.1.54. Fondi da ripartire per
oneri di personale - capitolo 3032, dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003 e
corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 13, foglio n. 344
tabella
(art. 1, comma 1)
=====================================================================
UNIVERSITA' | AUTORIZZAZIONI |ONERI 2003 |ONERI 2004
=====================================================================
ANCONA | 4 | 57.319| 172.000
BARI | 1 | 17.329| 52.000
BOLOGNA | 10 | 166.625| 500.000
CAGLIARI | 2 | 26.660| 80.000
CALABRIA | 5 | 84.979| 255.000
CASSINO | 1 | 22.661| 68.000
CATANIA | 6 | 102.308| 307.000
LECCE | 5 | 80.980| 243.000
MACERATA | 3 | 40.657| 122.000
MESSINA | 3 | 43.323| 130.000
MILANO | 2 | 36.324| 109.000
MILANO - POLITECNICO | 10 | 166.625| 500.000
MODENA | 2 | 33.658| 101.000
NAPOLI - FEDERICO Il | 3 | 42.323| 127.000
PADOVA | 7 | 111.972| 336.000
PALERMO | 8 | 66.650| 200,0001
PARMA | 5 | 70.982| 213.000
PERUGIA | 2 | 16.663| 50.000.
ROMA - LA SAPIENZA | 5 | 91.644| 275.000
ROMA - TOR VERGATA | 2 | 24.994| 75.000
SALERNO | 5 | 109.639| 329.000
SASSARI | 1 | 16.329| 49.000
TORINO | 5 | 111.972| 336.000
TORINO - POLITECNICO | 4 | 55.653| 167.000
UDINE | 2 | 29.326| 88.000
TUSCIA (VT) | 1 | 8.665| 26.000
VENEZIA - IST ARCHITETTURA | 1 | 11331| 34.000
BASILICATA | 1 | 9.664| 29.000
MOLISE (CB) | 1 | 9.998| 30.000
VERONA | 6 | 100.975| 303.000
NAPOLI - IST. NAVALE | 3 | 41.656| 125.000
BRESCIA | 5 | 79.314| 238.000
REGGIO CALABRIA | 1 | 8.998| 27.000
BARI - POLITECNICO | 1 | 22.994| 69.000
NAPOLI - Il UNIVERSITA' | 6 | 99.975| 300.000
BERGAMO | 2 | 32.992| 99.000
CHIETI - G. D'ANNUNZIO | 5 | 83.979| 252.000
L'AQUILA | 2 | 25.327| 76.000
ROME - TRE | 6 | 100.308| 301.000
TERAMO | 1 | 16.663| 50.000
SANNIO | 1 | 18.995| 57.000
CATANZARO | 2 | 31.659| 95.000
MILANO BICOCCA | 9 | 138.632| 416.000
INSUBRIA | 2 | 30.992| 93.000
PIEMONTE ORIENTALE | 2 | 32.325| 97.000
FOGGIA | 5 | 76.648| 230.000
SCUOLA NORM DI PISA | 1 | 16.996| 51.000
SC. SUP. ST. UN. P. PISA | 1 | | 49.000
SISSA - TRIESTE | 1 | 10.660| 32.000
IUSM - ROMA | 1 | 12.330| 37.000
TOTALE GENERALE | 170 | 2.666.000| 8.000.000
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato