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Gazzetta Ufficiale N. 301 del 30 Dicembre 2003

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 novembre 2003 Modifiche relative alle procedure di vendita degli immobili
ricompresi nella seconda operazione di cartolarizzazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINZANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successivamente modificato (nel seguito indicato come il
«decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di
privatizzazione e valorizzazione d patrimonio immobiliare pubblico e
di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;
Visti i decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio, emanati in
attuazione dell'art. 1 del decreto-legge n. 351, come di volta in
volta integrati (nel seguito indicati come i «decreti dell'Agenzia
del demanio»);
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2001 emanato in
attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, concernente il trasferimento a
titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l, di parte dei beni immobili
individuati nei decreti del1'Agenzia del demanio, l'immissione della
societa' di cartolarizzazione del possesso giuridico dei beni
trasferiti, nonche' la gestione degli stessi (nel seguito indicato
come il «primo decreto del Ministro dell'economia»);
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2001 emanato in
attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, concernente il prezzo iniziale
corrisposto a titolo definitivo dalla societa' di cartolarizzazione a
fronte del trasferimento dei beni immobili, le modalita' di pagamento
della parte residua del prezzo, le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione (nel seguito indicata come la «Prima operazione di
cartolarizzazione»), la gestione dei beni trasferiti e le modalita'
di rivendita dei beni (nel seguito indicato come il «Secondo decreto
del Ministro dell'economia»);
Visti i decreti ministeriali 15 marzo 2002, 16 luglio 2002,
31 luglio 2002 e decreto ministeriale 17 aprile 2003 emanati in
attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, concernenti, tra l'altro,
chiarimenti interpretativi e modifiche al secondo decreto del
Ministro dell'economia;
Considerato che con decreto del Ministro dell'economia e delle
fmanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, in data 21 novembre 2002, sono stati trasferiti a
titolo oneroso alla societa' di cartolarizzazione S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., costituita ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 351, ulteriori immobili individuati
dai decreti dirigenziali dell'Agenzia del demanio elencati
nell'allegato 1 a tale decreto ministeriale ed e' stata avviata la
seconda operazione di cartolarizzazione ai sensi del decreto-legge n.
351 (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento relativo
alla seconda cartolarizzazione»);
Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002 emanato in
attuazione del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, concernente modalita' e
procedure, di vendita dei beni immobili trasferiti alla societa' di
cartolarizzazione nell'ambito della seconda operazione di
cartolarizzazione nel seguito indicato con il «decreto concernente le
procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione»);
Visti gli ulteriori decreti ministeriali 17 aprile 2003 e il
decreto ministeriale 18 luglio 2003 emanati in attuazione del comma 1
dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, concernente, tra l'altro, modifiche al decreto
concernente le procedure di vendita relative alla seconda
cartolarizzazione;
Considerato che l'art. 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, ha apportato alcune modifiche al decreto-legge n. 351
concernenti, tra l'altro, l'attribuzione ai conduttori delle unita'
immobiliari ad uso diverso da quello residenziale del diritto di
opzione per l'aquisto da esercitarsi secondo modalita' determinate
dai decreti di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 351;
Considerato che e' emersa la necessita' di apportare modifiche ad
alcune disposizioni del decreto concernente le procedure di vendita
relative alla seconda cartolarizzazione;
Decreta:
Art. 1.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita
relative alla seconda cartolarizzazione, nel titolo, le parole «in
relazione agli immobili residenziali e dell'eventuale diritto di
prelazione in relazione agli immobili diversi da quelli residenziali»
sono eliminate.

Art. 2.

All'allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di
vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al secondo rigo del
primo capoverso le parole «presente decreto» sono sostituite dalle
parole «primo decreto del Ministro dell'economia».

Art. 3.

All'allegato 1, punto 1, del decreto concernente le procedure di
vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo
capoverso sono inserite le seguenti parole «Ai sensi del commma 8
dell'art. 3 del decreto-legge n. 351, il prezzo di vendita degli
immobili abitativi, in caso di acquisto da parte di conduttori a
mezzo di mandato collettivo, e' abbattuto di una percentuale
determinata in conformita' alle seguenti tabelle:

conduttori che acquistano tramite mandato collettivo e che
rappresentano almeno l'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere

=====================================================================
 Numero delle unita' residenziali |
   rappresentate con il mandato   |  Sconto concesso sul prezzo di
            collettivo            |             vendita
=====================================================================
da 2 a 10 unita'                  |10%
---------------------------------------------------------------------
da 11 a 15 unita'                 |11%
---------------------------------------------------------------------
da 16 a 20 unita'                 |12%
---------------------------------------------------------------------
da 21 a 25 unita'                 |13%
---------------------------------------------------------------------
da 26 a 30 unita'                 |14%
---------------------------------------------------------------------
Oltre 30 unita'                   |15%

conduttori che acquistano tramite mandato collettivo e che
rappresentano almeno il 50 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere

=====================================================================
 Numero delle unita' residenziali |
   rappresentate con il mandato   |  Sconto concesso sul prezzo di
            colletivo             |             vendita
=====================================================================
da 2 a 7 unita'                   |3%
---------------------------------------------------------------------
da 8 a 11 unita'                  |4%
---------------------------------------------------------------------
da 12 a 15 unita'                 |5%
---------------------------------------------------------------------
da 16 a 20 unita'                 |6%
---------------------------------------------------------------------
da 21 a 25 unita'                 |7%
---------------------------------------------------------------------
oltre 25 unita'                   |8%

Art. 4.

All'allegato 1, punto 4, del decreto concernente le procedure di
vendita relative alla seconda cartolarizzazione, il numero «10» e'
sostituito con il numero «9-bis».

Art. 5.

All'allegato 1, punto 5, ultimo capoverso, del decreto concernente
le procedure di vendita relative alla seconda cartolarizzazione, al
nono rigo le parole «gli immobili inoptati e gli immobili liberi che
rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della seconda asta,
sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo base
d'asta» sono sostituite dalle seguenti «gli immobili inoptati in
relazione ai quali il diritto di opzione sia stato esercitato
limitatamente al diritto di usufrutto ovvero gli immobili liberi, nel
caso in cui non siano venduti nella seconda asta, sono offerti in
vendita in una terza asta con un prezzo base d'asta pari al 50% del
valore di tali immobili (o della nuda proprieta' degli stessi, a
seconda del caso), quali determinati dall'Agenzia del territorio ai
sensi di legge; gli immobili inoptati che rimangano invenduti a
seguito dell'espletamento della seconda asta nonche' gli immobili
liberi che rimangano invenduti a seguito dell'espletamento della
terza asta sono offerti in vendita nelle aste successive senza prezzo
base d'asta, fermo restando che la S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. puo' riservarsi la
facolta', anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non
accettare le offerte e di non procedere all'aggiudicazione
dell'immobile.».

Art. 6.

All'allegato 1, punto 9, del decreto concernente le procedure di
vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il secondo
periodo sono inserite le seguenti parole «I beni immobili non
abitativi, in relazione ai quali sussista un diritto di opzione ai
sensi di legge per l'acquisto da parte del conduttore sono offerti in
opzione agli aventi diritto al prezzo determinato dall'Agenzia del
territorio ai sensi di legge. L'esercizio del diritto di opzione
avviene entro sessanta giorni dalla relativa offerta in opzione, pena
la decadenza. In caso di esercizio del diritto di opzione da parte
dell'avente diritto, la stipula del relativo contratto di
compravendita unitamente all'integrale pagamento del relativo prezzo,
avvengono, a pena di decadenza dal diritto di acquisto, entro i
cinquanta giorni successivi all'invio della comunicazione di
esercizio del diritto di opzione. Tale termine di cinquanta giorni e'
posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.».

Art. 7.

All'allegato 1, punto 9, del decreto concernente le procedure di
vendita relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il nuovo
periodo inserito ai sensi del precedente art. 6, e prima delle parole
«Gli immobili non abitativi sono venduti mediante l'esperimento di
aste da svolgersi in conformita' a quanto previsto ai precedenti
punti 4 e 6» e' inserito il punto 9-bis.

Art. 8.

All'allegato 1, punto 9-bis, inserito ai sensi del precedente art.
7, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla
seconda cartolarizzazione, al primo periodo, le parole «Gli immobili
non abitativi sono venduti mediante l'esperimento di aste da
svolgersi in conformita' a quanto previsto ai precedenti punti 4 e 6»
sono sostituite dalle parole «Gli immobili non abitativi in relazione
ai quali il diritto di opzione non sia stato esercitato o si siano
verificate decadenze dal diritto di opzione sono venduti mediante
l'esperimento di aste da svolgersi in conformita' a quanto previsto
al punto 6.».

Art. 9.

All'allegato 1, punto 9-bis, inserito ai sensi del precedente art.
7, del decreto concernente le procedure di vendita relative alla
seconda cartolarizzazione, dopo le parole «Ciascun immobile non
abitativo e' offerto in vendita singolarmente soltanto in una prima
asta gestita da una commissione di tre membri uno dei quali nominato
dall'Agenzia del demanio o dagli enti previdenziali individuati quali
originari proprietari degli immobili ai sensi dei decreti
dell'Agenzia del demanio (a seconda del caso) e due nominati dal
soggetto incaricato della vendita degli immobili non abitativi. Per
la valida costituzione della predetta commissione e' sufficiente la
presenza dei due membri.», le parole «L'offerta in prelazione degli
immobili non abitativi agli aventi diritto, al prezzo di
aggiudicazione provvisoria ovvero (in mancanza di aggiudicazione) al
prezzo base d'asta, avviene entro tre giorni lavorativi dalla data di
espletamento della predetta asta nell'ambito della quale l'immobile
non abitativo e' stato offerto in vendita singolarmente. L'esercizio
del diritto di prelazione avviene entro sessanta giorni dalla
relativa offerta in prelazione, pena la decadenza. In caso di
esercizio della prelazione da parte dell'avente diritto, la stipula
del relativo contratto di compravendita unitamente all'integrale
pagamento del relativo prezzo, avvengono entro i cinquanta giorni
successivi alla comunicazione di esercizio della prelazione.» sono
sostituite dalle seguenti «Il prezzo base d'asta degli immobili non
abitativi offerti in vendita in tale prima asta e' pari al valore di
tali immobili quale determinato dall'Agenzia del territorio ai sensi
di legge.».

Art. 10.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita
relative alla seconda cartolarizzazione, il punto 10 e' sostituito
dal seguente punto 10 «Gli immobili non abitativi rimasti invenduti a
seguito dell'espletameto dell'asta di cui al precedente punto 9-bis
sono accorpati in uno o piu' lotti e venduti mediante l'esperimento
di una o piu' aste in forma non frazionata, da svolgersi in
conformita' a quanto previsto al recedente punto 6. Per la prima di
tali aste non frazionate il prezzo base d'asta e' rappresentato dalla
sommatoria dei prezzi dei singoli immobili non abitativi compresi nel
lotto posto in vendita, quali determinati dall'Agenzia del territorio
ai sensi di legge, scontata di una percentuale del 25%. Per la
seconda di tali aste il prezzo base d'asta e' rappresentato dalla
sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non abitativi
compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati dall'Agenzia
del territorio ai sensi di legge, scontata di una percentuale del
35%. Per la terza di tali aste il prezzo base d'asta e' rappresentato
dalla sommatoria dei prezzi base d'asta dei singoli immobili non
abitativi compresi nel lotto posto in vendita, quali determinati
dall'Agenzia del territorio ai sensi di legge, scontata di una
percentuale del 50%.
Gli immobili non abitativi che rimangano invenduti a seguito
dell'espletamento della terza asta in forma non frazionata, sono
offerti in vendita nelle aste successive in forma non frazionata
senza prezzo base d'asta, fermo restando che la S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l. puo' riservarsi la
facolta', anche per il tramite dei suoi nominati procuratori, di non
accettare le offerte e di non procedere all'aggiudicazione
dell'immobile. La composizione del lotto posto in vendita in forma
non frazionata puo' essere variata, in caso di mancata
aggiudicazione, all'esito di ciascuna delle aste.».

Art. 11.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita
relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 10 e' inserito
il seguente punto 11 «In caso di aggiudicazione di un immobile, la
stipula del contratto di compravendita, unitamente all'integrale
pagamento del relativo prezzo, avvengono entro quaranta giorni dalla
data dell'aggiudicazione definitiva. Tale termine di quaranta giorni
e' posto nell'esclusivo interesse della S.C.I.P. - Societa'
cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l.».

Art. 12.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita
relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 11 e' inserito
il seguente punto 12 «Il mancato versamento dell'ulteriore deposito
cauzionale eventualmente richiesto, la mancata stipula del contratto
di compravendita per causa imputabile all'acquirente o il mancato
pagamento integrale del prezzo di acquisto comportano la decadenza
dall'aggiudicazione, dal diritto di acquisto e dal diritto di
ottenere la restituzione del deposito cauzionale versato.».

Art. 13.

All'allegato 1 del decreto concernente le procedure di vendita
relative alla seconda cartolarizzazione, dopo il punto 12 e' inserito
il seguente punto 13. In caso di decadenza dall'aggiudicazione, si
procede ad aggiudicazione successiva all'offerente che abbia
presentato l'offerta di importo piu' elevato dopo quella
dell'offerente decaduto dall'aggiudicazione. Ove i depositi
cauzionali fossero stati nel frattempo restituiti, il nuovo
aggiudicatario e' tenuto a ricostituire il deposito cauzionale
originariamente richiesto secondo quanto previsto dai disciplinari di
gara e dai relativi avvisi d'asta.
Il presente decreto sara' inviato al visto della Corte dei conti e
successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 novembre 2003


p. Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Armosino

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003.

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanzari, registro n.
7, foglio n. 51

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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