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Gazzetta Ufficiale N. 301 del 30 Dicembre 2003

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 dicembre 2003
Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneita' alla guida dei ciclomotori.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 116 del nuovo codice della strada, cosi' come
modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;
Visto l'art. 3, commi 5 e 6, del decreto 30 giugno 2003 del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua i
funzionari del Dipartimento dei trasporti terrestri che possono
espletare gli esami per il conseguimento del certificato di
abilitazione alla guida dei ciclomotori;
Considerata la necessita' di implementare il numero degli
esaminatori in considerazione del rilevante numero di candidati che
sosterranno, presso le scuole, gli esami per il conseguimento del
certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori;
Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. I commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003 sono sostituiti dai
seguenti:
a) «5. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso
istituti scolastici e' espletato da un funzionario del Dipartimento
per i trasporti terrestri gia' abilitato ad effettuare esami di
idoneita' per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle
categoria A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata
al regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica
B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B,
abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato
di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di
apposti corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
In entrambi i casi, i funzionari del Dipartimento dei trasporti
terrestri svolgono l'esame congiuntamente all'operatore responsabile
della gestione dei corsi.».
b) «6. L'esame dei candidati che hanno effettuato corsi presso le
autoscuole e' espletato da un funzionario del Dipartimento per i
trasporti terrestri gia' abilitato ad effettuare esami di idoneita'
per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A
e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada,
ovvero da un dipendente appartenente all'area B, posizione economica
B2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B,
abilitato a svolgere gli esami per il conseguimento del certificato
di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di
apposito corso organizzato dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2003
Il Ministro: Lunardi

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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