IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio;
Visto il comma 4-quinquies dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall'art. 1, comma 2, della suddetta legge n. 94,
il quale prevede, tra l'altro, che in apposito allegato allo stato di
previsione, le unita' previsionali di base sono ripartite in
capitoli, e per l'entrata anche in articoli, ai fini della gestione e
della rendicontazione e che la ripartizione e' effettuata con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con le
amministrazioni interessate;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sulla
individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 5 della
ripetuta legge n. 94/1997;
Visto l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo, il
quale dispone che, contestualmente all'entrata in vigore della legge
di approvazione del bilancio, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni
interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione;
Considerato che la prevista ripartizione in capitoli delle unita'
previsionali di base approvate dal Parlamento si omologa ai contenuti
degli allegati tecnici, che integrano ciascuno stato di previsione e
che, con l'adozione da parte del Consiglio dei Ministri del progetto
di bilancio e delle note di variazioni, si realizza la prevista
intesa con le Amministrazioni;
Vista la legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006;
Ritenuta la necessita' di far luogo alla ripartizione in
capitoli, e per l'entrata anche in articoli, delle unita'
previsionali di base, di cui alla suddetta legge di approvazione del
bilancio, nonche' di procedere, tramite l'apposizione di asterisco
(*), all'individuazione delle spese di natura obbligatoria;
Ritenuta, altresi', la necessita' di attribuire alle unita'
previsionali di base i codici meccanografici occorrenti per seguire
attraverso il sistema informativo la gestione delle subunita'
previsionali medesime;
Decreta:
Ai fini della gestione e della rendicontazione, nello stato di
previsione dell'Entrata (tabella n. 1) e negli stati di previsione
dei Ministeri e delle amministrazioni autonome (tabelle da n. 2 a n.
15), la ripartizione, per l'anno finanziario 2004, delle unita'
previsionali di base in capitoli e per l'entrata anche in articoli -
con l'individuazione, tramite asterisco (*), delle spese di natura
obbligatoria - e' quella risultante dall'allegato documento relativo
al «Bilancio per capitoli» che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti, alle
Amministrazioni interessate e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 200
Il Ministro: Tremonti
BILANCIO PER CAPITOLI
Esercizio finanziario 2004
Tabella n. 1
STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
Tabella n. 2
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO
Tabella n. 3
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tabella n. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Tabella n. 5
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVI NOTARILI
CASSA DELLE AMMENDE
Tabella n. 6
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Tabella n. 7
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Tabella n. 8
MINISTERO DELL'INTERNO
FONDO EDIFICI DI CULTO
Tabella n. 9
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Tabella n. 10
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Tabella n. 11
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
Tabella n. 12
MINISTERO DELLA DIFESA
Tabella n. 13
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Tabella n. 14
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Tabella n. 15
MINISTERO DELLA SALUTE
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato