Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 302 del 31 Dicembre 2003

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO
Comunicato relativo a «Distillazione facoltativa dei vini da tavola
di cui all'art. 29 del reg. (CE) n. 1493/99 - nota esplicativa».

Con il decreto ministeriale 14 novembre 2003, in corso di
emanazione, le amministrazioni regionali e le province autonome
possono autorizzare l'approvazione anticipata dei contratti per la
distillazione facoltativa del vino prevista all'art. 29 del Reg. (CE)
n. 1493/1999.
Com'e' noto, tale facolta' e prevista dal paragrafo 7 dell'art.
63-bis del Reg. (CE) n. 1623/2000 e, in concreto, consiste nella
possibilita' di approvare, prima del 25 gennaio 2004, i contratti
della distillazione di cui trattasi, su richiesta dell'interessato e
nel limite massimo del 40% del volume di vino oggetto del contratto.
Al fine di consentire la corretta gestione della misura e di
comunicare alla Commissione UE i volumi di prodotto che hanno formato
oggetto dei contratti, si ribadisce, cosi' come previsto nella nota
F/2178 del 23 settembre 2003 e nel comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre
2003, che gli uffici periferici preposti dalle regioni e province
autonome alla ricezione ed approvazione dei contratti devono
comunicare:
a) entro e non oltre il 7 gennaio 2004, i dati relativi al
contratti e/o dichiarazioni presentati entro il termine ultimo
previsto del 31 dicembre 2003 sulla base del Modello A allegato alla
precitata nota n. F/2178;
b) entro e non oltre il 1° marzo 2004 i volumi di vino che
hanno formato oggetto dei contratti approvati fino al 15 febbraio
2004 secondo il modello B) allegato alla presente nota. A tale
proposito, si fa presente che il modello B) riguarda il vino oggetto
di approvazione complessiva e totale.
Nel caso in cui le regioni e province autonome ritengano di
avvalersi della possibilita' di procedere all'approvazione parziale
anticipata (par. 7, 63-bis, Reg. (CE) n. 1623/2000), gli uffici
periferici preposti alla ricezione ed approvazione dei contratti, una
volta effettuati gli accertamenti previsti dalla normativa
comunitaria e dalle disposizioni nazionali, comunicano:
1. entro e non oltre il 15 gennaio 2004 il numero dei contratti
e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che ha
formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite
massimo del 40%, fino al 31 dicembre 2003 secondo il modello C)
allegato alla presente nota;
2. entro e non oltre il 15 febbraio 2004 il numero dei
contratti e/o dichiarazioni sostitutive nonche' il volume di vino che
ha formato oggetto di approvazione parziale anticipata, nel limite
massimo del 40%, fino al 24 gennaio 2004 secondo il modello D)
allegato alla presente nota.
La comunicazione che perviene entro il 7 gennaio 2004 (lettera a)
deve contenere i volumi di vino approvati anticipatamente e
parzialmente di cui ai precedenti punti 1. e 2.
Analogamente, la comunicazione di cui alla precedente lettera b)
riguarda il volume di vino approvato totalmente, ivi compresi,
quindi, le quantita' approvate parzialmente ed anticipatamente.
Per ulteriore chiarimento si fornisce un esempio:
un produttore presenta, il 30 dicembre 2003, un contratto per
1000 hl il 5 gennaio 2004 ne chiede l'approvazione parziale
anticipata per il 30%.
Gli uffici preposti alla presentazione ed alla approvazione del
contratti effettuano le seguenti comunicazioni sugli appositi modelli
allegati alla presente e debitamente compilati con le altre
informazioni richieste (ragione sociale, partita I.V.A., numero
contratto):
entro il 7 gennaio 2004: il Modello A con l'indicazione del
totale presentato 1000 hl;
entro il 15 febbraio 2004: il Modello D con l'indicazione del
parziale approvato: 300 hl;
entro il 1° marzo 2004: il Modello B con l'indicazione del
totale approvato: 1000 hl.
L'esempio riguarda il caso di un produttore che rispetti tutte le
condizioni prescritte per l'approvazione e non vi siano comunicazioni
di riduzione da parte della Commissione UE.
Si ribadisce che tutte le comunicazioni devono pervenire
telegraficamente o tramite fax (06/4814377), entro le date indicate,
al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento
delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche
agroalimentari - Pagr IX via XX settembre n. 20 - 00187 Roma.
I volumi di vino che non hanno formato oggetto di comunicazione
pervenuta entro i termini previsti non sono presi in considerazione
per l'accesso alla misura e, quindi, non possono beneficiare degli
aiuti previsti.
Restano confermate le altre disposizioni contenute nella piu'
volte citata nota F/2178 del 23 settembre 2003.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it