LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in cui e'
previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio
finanziamento, determina in ciascun anno l'ammontare delle
contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua
vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni
adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi
derivanti dal complesso delle attivita' svolte relativamente a
ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 13.365 e n. 13.366 del 29 novembre
2001 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40,
rispettivamente dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio
2002 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 con la
quale sono stati individuati per l'esercizio 2003, i soggetti tenuti
alla contribuzione;
Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2003, la misura
della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta
delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002;
Delibera:
Art. 1.
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2003, dai soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e'
determinato nelle seguenti misure:
=====================================================================
Riferimento normativo | |
(delibera n. |Soggetti tenuti alla |
13.874/02) |corresponsione |Misura del contributo
=====================================================================
| |Euro 2.800 per ciascun
| |servizio di
| Sim iscritte |investimento
|nell'Albo (incluse le |autorizzato alla data
Art. 1, lettera a) |societa' fiduciarie) |del 2 gennaio 2003
---------------------------------------------------------------------
|Banche italiane |
|autorizzate ex art. |Euro 2.800 per ciascun
|19, comma 4, ed ex |servizio di
|art. 200, comma 4, del|investimento
|decreto legislativo n.|autorizzato alla data
Art. 1, lettera b) |58/1998 |del 2 gennaio 2003
---------------------------------------------------------------------
|Societa' di gestione |
|del risparmio che alla|
|data del 2 gennaio |
|2003 abbiano esperito |
|con esito positivo le |
|procedure previste dal|
|regolamento della |Euro 2.800 per il
|Banca d'Italia ex art.|servizio di gestione
|34, comma 3, del |individuale di
|decreto legislativo n.|portafogli di
Art. 1, lettera c) |58/1998 |investimento
---------------------------------------------------------------------
|Intermediari |
|finanziari di cui |Euro 2.800 per ciascun
|all'art. 107, comma 1,|servizio di
|del decreto |investimento
|legislativo n. |autorizzato alla data
Art. 1, lettera d) |385/1993 |del 2 gennaio 2003
---------------------------------------------------------------------
|Agenti di cambio |
|iscritti nel ruolo |
|unico nazionale di cui|
|all'art. 201, comma 6,|
|del decreto |
|legislativo n. 58/1998|
|Agenti di cambio |
|iscritti nel ruolo |
|speciale di cui |
|all'art. 201, comma 5,|
|del decreto |
Art. 1, lettera e) |legislativo n. 58/1998|Euro 3.160 Euro 405
---------------------------------------------------------------------
| |Euro 1.410 per ogni
|Societa' di gestione |fondo operativo alla
|del risparmio, Sicav, |data del 2 gennaio
|organismi di |2003, ovvero, ove
|investimento |previsti, per ciascun
|collettivo e soggetti |comparto operativo alla
|istitutori di fondi |stessa data del
Art. 1, lettera f) |pensione aperti |2 gennaio 2003
---------------------------------------------------------------------
|Promotori finanziari |
Art. 1, lettera g) |iscritti nell'Albo |Euro 123
---------------------------------------------------------------------
Art. 1, lettera h) |Borsa Italiana S.p.a. |Euro 2.317.445
---------------------------------------------------------------------
Art. 1, lettera i) |Mts S.p.a. |Euro 220.875
---------------------------------------------------------------------
Art. 1, lettera l) |Monte Titoli S.p.a. |Euro 353.405
---------------------------------------------------------------------
|Cassa di compensazione|
Art. 1, lettera m) |e garanzia |Euro 235.030
---------------------------------------------------------------------
|Organizzatori di |
|scambi organizzati |
|iscritti nell'elenco |
Art. 1, lettera n) |Consob |Euro 1.580
---------------------------------------------------------------------
|Emittenti strumenti |
|finanziari ammessi |
|alle negoziazioni nei |
|mercati regolamentati | Come da successivo
Art. 1, lettera o) |nazionali |comma 2
---------------------------------------------------------------------
|Emittenti azioni o |
|obbligazioni diffuse |
|tra il pubblico in |
|misura rilevante |
|iscritti nell'elenco |
Art. 1, lettera p) |Consob |Euro 5.390
---------------------------------------------------------------------
|Offerenti diversi da |
|quelli indicati |
|nell'art. 1, |Come da successivi
Art. 1, lettera q) |lettera f) |commi 3 e 4
---------------------------------------------------------------------
|Societa' di revisione |Come da successivo
Art. 1, lettera r) |iscritte nell'albo |comma 5
2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera o),
della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002, e' computato con
riferimento agli strumenti finanziari quotati o ammessi alle
negoziazioni alla data del 2 gennaio 2003.
L'importo del contributo per le azioni di societa' italiane e' pari
ad una quota fissa di Euro 5.165 fino a Euro 10.000.000 di capitale
sociale, piu' Euro 49 ogni Euro 500.000 oltre Euro 10.000.000 e fino
a Euro 100.000.000 di capitale sociale, piu' Euro 39 ogni
Euro 500.000 oltre Euro 100.000.000 di capitale sociale. Per le
frazioni di Euro 500.000 la relativa tariffa viene applicata
proporzionalmente. Sono esentate le azioni di risparmio.
L'importo del contributo per le obbligazioni di societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni emissione quotata.
Sono esentate le obbligazioni gia' quotate di diritto alla data del 2
gennaio 1998.
L'importo del contributo per i warrant emessi da societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 5.165 per ogni warrant quotato.
L'importo del contributo per i covered warrant e per i certificates
emessi da societa' italiane e' pari ad una quota fissa di Euro 723
per ogni covered warrant e per ogni certificate quotato.
L'importo del contributo per le quote e le azioni di fondi comuni
di investimento, exchange traded funds e sicav di societa' italiane
e' pari ad una quota fissa di Euro 1.410 per ciascun fondo ovvero per
ciascun comparto quotato.
Ciascun emittente italiano non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 165.000.
L'importo del contributo per le azioni, le obbligazioni ed i
warrant emessi da societa' estere e' pari ad una quota fissa di
Euro 5.165. L'importo del contributo per i covered warrant e per i
certificates emessi da societa' estere e' pari a quello fissato per
le societa' italiane. L'importo del contributo per le quote e le
azioni di fondi comuni di investimento, exchange traded funds, e
sicav di societa' estere e' pari a quello fissato per le societa'
italiane. Ciascun emittente estero non e' tenuto a versare importi
complessivamente superiori a Euro 165.000.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera q),
della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' determinato nelle
seguenti misure:
3/1 - per le offerte pubbliche di acquisto residuali di cui
all'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, e' pari ad una quota
fissa di Euro 7.800 per ciascuna offerta conclusa;
3/2 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
prodotti finanziari che conferiscono, dietro pagamento di un premio,
il diritto di percepire la differenza monetaria tra un valore
prestabilito ed il valore di mercato dell'attivita' sottostante, e'
pari a Euro 775 per ogni sollecitazione conclusa (collocamento di una
singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli,
distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore
teorico prestabilito);
3/3 - per le sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto
buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, e' pari
all' 1,5% del controvalore di ciascuna sollecitazione conclusa. La
misura minima del contributo e' pari per ciascuna sollecitazione a
Euro 7.800; la misura massima e' pari a Euro 2.500.000;
3/4 - per le altre sollecitazioni all'investimento, per le altre
offerte pubbliche di acquisto e per le offerte pubbliche di scambio
e' pari, per ciascuna sollecitazione ovvero per ciascuna offerta
pubblica conclusa, ad una quota fissa di Euro 7.800 maggiorata, nel
caso di offerta avente controvalore superiore a Euro 13.000.000,
dello 0,06% del controvalore eccedente tale importo. La misura
massima del contributo e' pari a Euro 2.500.000 per ciascuna
sollecitazione all'investimento ovvero per ciascuna offerta di
acquisto o scambio.
4. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al comma 3, punti 3/3 e 3/4, per controvalore dell'offerta si intende
il controvalore dell'offerta al pubblico in Italia. Tale controvalore
e' determinato con riferimento al prezzo definitivo d'offerta del
prodotto finanziario indicato nel prospetto o documento informativo
ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le
offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione e'
costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le
sollecitazioni all'investimento aventi ad oggetto cambiali
finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di
programmi di emissione annuali, il contributo e' computato sul
controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del
controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e
indicato nel prospetto o documento informativo.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera r),
della delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' determinato nella
misura del 4% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per
attivita' di revisione sul bilancio di esercizio e sul bilancio
consolidato dei soggetti cui si applicano le disposizioni contenute
nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, del decreto
legislativo n. 58/1998. Il contributo si applica ai ricavi da
corrispettivi contabilizzati nel bilancio della societa' di revisione
chiuso nel 2002.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1 della
delibera n. 13.874 del 27 dicembre 2002 e' versato alla Consob con le
modalita' e nei termini che verranno stabiliti con distinto
provvedimento.
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato, oltre che nel
bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 27 dicembre 2002
Il presidente: Spaventa
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato