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Gazzetta Ufficiale N. 35 del 12 Febbraio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 gennaio 2003
Proroga dell'accettazione delle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale
stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse
a totalizzatore e a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi
dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal
Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) da parte dei soggetti
cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche
e sulle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I. ed emana
regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo,
ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle
competizioni; e stabilisce, altresi', per le medesime scommesse a
totalizzatore che il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche'
utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici
in tempo reale;
Visto l'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che, al comma
2, quinto periodo, dispone che fino alla data di entrata in vigore
dei decreti previsti nel medesimo comma 2, continuano ad applicarsi
le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, recante norme regolamentari per il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle
scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal C.O.N.I.;
Visto l'art. 2 del regolamento emanato con decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, il quale prevede che l'elenco delle discipline
sportive riguardanti le scommesse di cui all'art. 1 del regolamento
stesso e' emanato con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo
ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999 che ha
istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore
ed a quota fissa su gare automobilistiche, e motociclistiche;
Visto il provvedimento del 4 aprile 2001, emanato sulla base della
direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, con il quale
il direttore dell'Agenzia delle entrate ha prorogato per l'anno 2001
l'accettazione delle stesse scommesse sulle competizioni
automobilistiche e di motociclismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di
giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato;
Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del
26 febbraio, 14 marzo e 26 marzo 2002 con i quali e' stata disposta,
in via d'urgenza, la proroga provvisoria dell'accettazione delle
scommesse sugli esiti dei primi tre Gran Premi del Campionato del
Mondo di Formula 1;
Visto il decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, in data 4 aprile 2002, che ha consentito per
l'anno 2002 l'accettazione delle scommesse sulle gare
automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed
internazionale;
Considerato il favorevole andamento per l'anno 2002 della raccolta
delle scommesse relative a competizioni sportive diverse dalle corse
dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I.;
Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di non interrompere la raccolta
delle giocate ne' il gettito erariale conseguente e gli introiti dei
concessionari abilitati all'accettazione delle scommesse in parola;
Decreta:

Art. 1.
E' consentita, per l'anno 2003, l'accettazione delle scommesse a
quota fissa sulle competizioni sportive di seguito indicate da parte
dei concessionari affidatari della raccolta delle scommesse previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal
decreto ministeriale n. 174 del 1998, nonche' da parte di ulteriori
concessionari individuati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze
2 agosto 1999, n. 278:
a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed
internazionale;
b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed
internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2003
Il direttore generale: Tino


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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