IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 14, 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24
novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza generale del 20
maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato