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Gazzetta Ufficiale N. 36 del 13 Febbraio 2003

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 novembre 2002
Disposizioni in materia di portabilita' del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore. (Deliberazione n. 13/02/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti
del 28 novembre 2002;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'", in
particolare gli articoli 1 e 2;
Vista la legge 1 luglio 1997, n. 189, recante "Disposizioni urgenti
per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili
e personali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1 luglio
1997;
Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio
1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle
comunicazioni mobili e personali;
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP);
Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE
e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle
telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4
dell'allegato I;
Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo
del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto
concerne la portabilita' del numero di operatore e la preselezione
del vettore;
Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai
diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione
elettronica (Direttiva servizio universale);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni";
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997,
recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 283 del 4 dicembre 1997;
Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998
"Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato
delle comunicazioni mobili e personali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare l'art. 11,
comma 2, che prevede che entro il 1 luglio 1999 i gestori di servizi
di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli
utenti la portabilita' del numero tra reti mobili;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998,
recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore
delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 10 giugno 1998;
Vista la propria delibera n. 69/99, recante "Misure atte a
garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle
comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e
criteri e modalita' per l'assegnazione di frequenze", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 1999, in particolare
l'art. 12, comma 1;
Vista la propria delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio nella
riunione del 7 settembre 1999, recante "Identificazione di organismi
di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
Vista la propria delibera n. 338/99, recante "Interconnessione di
terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni
fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, recante "Regole per la
fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service
Provider Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 28 dicembre 1999;
Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, recante "Procedure per il
rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di
effettiva concorrenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 149
del 28 giugno 2000;
Vista la propria delibera n. 6/00/CIR, recante "Piano di
numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina
attuativa", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio
2000;
Vista la propria delibera n. 7/00/CIR, recante "Disposizioni sulle
modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability
(SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2000;
Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e
richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento
di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 2 novembre 2000;
Vista la propria delibera n. 12/01/CIR, recante "Disposizioni in
tema di portabilita' del numero tra operatori del servizio di
comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2001;
Vista la propria delibera n. 19/01/CIR, recante "Modalita'
operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i
servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number
Portability)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25
agosto 2001;
Vista la propria delibera n. 22/01/CIR, recante "Risorse di
numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilita' del
numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e
personali (Mobile Number Portability)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2001;
Vista la propria delibera n. 7/02/CIR, recante "Disposizioni in
materia di portabilita' del numero mobile: fissazione delle
condizioni economiche e di fornitura del servizio", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2002, in particolare l'art. 1
"Fissazione del prezzo massimo interoperatore";
Vista la propria delibera n. 316/02/CONS, recante "Adozione del
nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Autorita'", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5
novembre 2002;
Considerato che, come rilevato nel corso della riunione dell'Unita'
per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione
di MNP, del 4 ottobre 2002, e secondo quanto indicato dagli operatori
in risposta alla richiesta del Dipartimento regolamentazione del 18
ottobre 2002, non erano stati conclusi, alla data del 22 ottobre
2002, accordi tra gli operatori di rete mobile riguardanti la
fissazione di un prezzo interoperatore, a valere dal 1 gennaio 2003;
Considerato pertanto che, l'Autorita', ai sensi di quanto previsto
dall'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, ha disposto, in data 23
ottobre 2002, l'avvio del procedimento concernente la "Portabilita'
del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo
interoperatore";
Sentiti in audizione congiunta le societa' Telecom Italia Mobile,
Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni, H3G, IPSE 2000, in data 21
novembre 2002;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. L'Autorita', con la delibera n. 7/02/CIR, si e' riservata di
fissare, entro il 30 novembre 2002, il prezzo massimo interoperatore
di attivazione della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003, sulla
base delle considerazioni contenute nella stessa delibera e che
vengono in questa sede integralmente richiamate, confermate ed
integrate dagli elementi di seguito riportati. Secondo l'art. 1 della
delibera n. 7/02/CIR, tale prezzo interoperatore, che non deve
superare quanto stabilito per la portabilita' per la rete fissa,
all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato
con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di
imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle
migliori prassi internazionali, considerato che in ogni caso il
prezzo non deve costituire un disincentivo per l'utenza all'adozione
della prestazione.
2. La direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio
universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di
comunicazione elettronica, prevede che le autorita' nazionali di
regolamentazione provvedano affinche' i prezzi dell'interconnessione
correlata al servizio di portabilita' del numero siano orientati ai
costi, e che le stesse autorita' possano tenere conto anche dei
prezzi disponibili su mercati comparabili.
3. A tal fine occorre altresi' considerare il mercato nazionale dei
servizi di comunicazione mobili. Come gia' sottolineato
dall'Autorita' nella propria relazione annuale 2002, il mercato
nazionale mostra un tasso di penetrazione ormai prossimo alla
saturazione, in un contesto che vede, tra l'altro, la generale
riduzione dei ricavi medi per linea. Da un tale scenario emerge, da
una parte, la difficolta' di consolidamento degli operatori nuovi
entranti e, dall'altra, la constatazione che la competizione avra'
sempre piu' carattere di sostituzione piuttosto che di ampliamento
del mercato.
4. La portabilita' del numero mobile risulta, quindi, il principale
strumento che gli operatori nuovi entranti, anche di rete di terza
generazione (3G), possono utilizzare per l'acquisizione di quote di
mercato. In assenza di accordo sottoscritto dagli operatori di rete
mobile per l'anno 2003, gli stessi operatori hanno peraltro
comunicato la propria intenzione di avviare la rinegoziazione di tale
prezzo per l'anno 2003, un prezzo interoperatore, quale quello allo
stato in vigore (27 euro), oltre a non risultare rappresentativo dei
costi di un operatore efficiente, risulta altresi' suscettibile di
costituire una barriera all'ingresso da parte degli operatori
esistenti, se si considera che gli operatori nuovi entranti devono
necessariamente sostenere tale costo in aggiunta ai propri costi in
qualita' di recipient per l'acquisizione del singolo cliente. In tal
modo, gli operatori potrebbero essere costretti a ribaltare una buona
parte di tali costi sui clienti da acquisire in portabilita' del
numero, generando, quindi, un possibile disincentivo all'uso della
prestazione di MNP e tale, in ultima analisi, da vanificare gli
obiettivi del percorso regolamentare dell'Autorita' in materia.
5. Tale ultimo aspetto e' stato messo in risalto anche
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel
parere espresso, in data 26 marzo 2002, laddove viene rilevato che
"[..] la previsione di un prezzo per l'attivazione della portabilita'
rischierebbe di far transitare tale prezzo a carico dei consumatori
che subirebbero quindi, in tal modo, un ingiustificato innalzamento
del costo di passaggio da un operatore ad un altro". A tale riguardo,
l'Autorita' aveva condiviso l'analisi sui rischi per la fruizione
della prestazione di MNP in presenza di costi di attivazione elevati.
6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la determinazione
di un criterio di fissazione del valore massimo, nel caso in specie
pari a quello stabilito per la portabilita' della rete fissa, risulta
pienamente giustificata, sia in relazione ai costi dell'operatore
donating, sia perche' tale determinazione si caratterizza quale
misura pro-competitiva in particolar modo per gli operatori nuovi
entranti nei servizi 3G, che non potranno per lungo tempo contare su
di una sostanziale reciprocita' tra il flusso di clienti in "entrata"
ed in "uscita" sulla propria rete, caratteristica questa che
renderebbe di fatto quasi irrilevante il livello di prezzo
interoperatore per la portabilita'.
7. Le principali attivita' che coinvolgono l'operatore donating
sono le seguenti:
a) ricezione del messaggio di richiesta di portabilita' inviato
dall'operatore recipient all'operatore donating;
b) invio della conferma della presa in carico da parte
dell'operatore donating verso l'operatore recipient;
c) processo di validazione e invio della stessa da parte
dell'operatore donating verso l'operatore recipient;
d) aggiornamento dei sistemi, il giorno del cut-over, da parte
dell'operatore donating e invio del relativo messaggio di notifica;
e) supporto al cliente da parte del customer care, con
riferimento esclusivo a informazioni riguardo lo stato del processo
di portabilita';
f) al momento del passaggio del numero, un adeguato presidio di
assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attivita'
di attivazione della prestazione di MNP;
g) supporto all'operatore recipient per la gestione di eventuali
anomalie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente.
Tali attivita', come gia' rilevato nella delibera n. 7/02/CIR, non
si differenziano in misura apprezzabile da quelle relative alla
portabilita' del numero su rete fissa e, per quanto concerne quelle
di cui alle lettere c), e), f) e g), possono prevedere un intervento
manuale da parte di personale dell'operatore donating. La durata
complessiva di tale intervento, per un singolo numero portato,
risulta di difficile valutazione alla luce delle informazioni allo
stato disponibili. La durata complessiva dell'intervento manuale,
peraltro, dovrebbe essere considerata con riferimento ad un operatore
efficiente ed in prospettiva, tenuto conto che con la messa a regime
della prestazione, cui corrispondera' un incremento del numero di
richieste giornaliere di portabilita', gli operatori tenderanno ad
automatizzare in misura sempre maggiore il processo di attivazione
della prestazione, riducendo di conseguenza l'intervento del
personale, in alcune fasi, alla sola gestione delle anomalie.
8. In merito ai principi di imputazione dei costi, si osserva che
la direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede il diritto di
tutti coloro che sono abbonati ai servizi telefonici pubblici, ivi
compresi i servizi di telefonia mobile, alla portabilita' del numero.
Questo implica che, nella Comunita' europea, l'obbligo di adeguare i
sistemi di rete e gestionali per la fornitura di tale prestazione
ricade su tutti gli operatori. Alla luce di tale considerazione, come
gia' previsto dall'art. 12, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR,
attraverso il prezzo interoperatore pagato dall'operatore recipient
al donating, risultano recuperabili i soli costi direttamente
imputabili all'attivazione efficiente di un singolo numero portato,
che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato.
Sono pertanto da escludere da tale recupero, attraverso il prezzo
interoperatore, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema,
ovvero i costi incrementali relativi a software, hardware, formazione
e manodopera, che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema
adeguato all'erogazione del servizio di Mobile Number Portability,
analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 dell'allegato A
alla delibera n. 4/CIR/99.
9. Nel corso del procedimento avviato, non sono emersi elementi
quantitativi di sufficiente dettaglio e riscontro operativo, utili a
ritenere necessario discostarsi dal valore massimo del prezzo della
prestazione fissato dalla delibera 7/02/CIR. Taluni degli operatori
intervenuti nel procedimento hanno rappresentato la necessita' di
dover approfondire i criteri di allocazione contabile prima di
quantificare il costo della prestazione; tuttavia, sul punto,
l'Autorita' ha ritenuto tale richiesta incompatibile con la
necessita' di concludere tempestivamente il procedimento e, quindi,
di fornire certezze in ordine al prezzo massimo della prestazione di
MNP ai consumatori ed agli operatori nuovi entranti, per i quali lo
stesso assume la notevole rilevanza evidenziata in precedenza.
L'Autorita' ritiene tuttavia utile proseguire gli approfondimenti
contabili anche per il tramite dell'Unita' di monitoraggio del
processo di implementazione della prestazione di MNP, istituita con
la delibera n. 12/01/CIR, al fine di evidenziare i soli costi
direttamente imputabili, come indicato al punto precedente, nonche'
le efficienze di scala conseguibili con la piena operativita' della
prestazione.
10. In base alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni della
prestazione di MNP e ai dati allo stato disponibili, si puo'
ipotizzare un incremento consistente del numero delle stesse
attivazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 e cio' influira',
in riduzione, sulla valutazione dei costi di cui ai punti precedenti,
in quanto permettera' di allocare ad un maggior numero di attivazioni
i costi fissi che saranno riconosciuti per la fornitura
dell'attivazione della prestazione.
11. Dal confronto internazionale emerge altresi' che in alcuni
Paesi, sia in Europa ed in particolare all'interno dell'Unione
europea, sia in Asia, gli operatori di rete mobile si sono accordati
di non richiedere alcun compenso per la remunerazione delle procedure
MNP eseguite dal donating. Per i Paesi in cui l'attivazione della
prestazione risulta onerosa, le migliori prassi internazionali,
ovvero i prezzi interoperatore piu' bassi, risultano in linea con il
valore stabilito dall'Autorita' per la rete fissa all'art. 8, comma
1, della delibera n. 10/00/CIR.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono l'Autorita'
ritiene, pertanto, di dover procedere alla determinazione di un
criterio per la fissazione del prezzo massimo per l'attivazione della
prestazione di MNP. A tale fine si assume quale valore quello
attualmente stabilito per la portabilita' su rete fissa, ovvero Euro
10,02, a valere dal 1 gennaio 2003, tenuto altresi' conto che
ulteriori ritardi nella determinazione di tale criterio potrebbero
arrecare un grave pregiudizio per gli operatori nuovi entranti;
Considerato, che il prezzo interoperatore attualmente stabilito
dagli operatori costituisce un ostacolo al realizzarsi di condizioni
di effettiva concorrenza, in particolare tra gli operatori
consolidati sul mercato ed i nuovi entranti;
Ritenuto quindi necessario, in assenza di accordo tra gli
operatori, un intervento dell'Autorita' in ordine alla determinazione
del criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore di
attivazione della prestazione a valere dal 1 gennaio 2003, al fine di
fornire al mercato le necessarie certezze, perseguendo gli obiettivi
di garanzia della concorrenza e di tutela dell'utenza;
Ritenuto, comunque, opportuno avviare gli approfondimenti contabili
di cui al precedente punto 9, anche per il tramite dell'Unita' di
monitoraggio;
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita';
Delibera:

Art. 1.
Criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore
1. Dal 1 gennaio 2003, il prezzo massimo di attivazione non puo'
superare la misura stabilita per la portabilita' su rete fissa
all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.
2. L'Autorita' si riserva di riconsiderare, entro il 30 giugno
2003, il criterio di cui al precedente comma 1, sulla base delle
risultanze dell'attivita' congiunta relativa alla definizione dei
criteri di imputazione e di valutazione dei costi, nonche' in base
all'evoluzione numerica delle attivazioni.

Art. 2.
Disposizioni finali
1. L'Unita' per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle
disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorita' in
merito alle risultanze dell'attivita' di cui al precedente art. 1,
comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
La presente delibera e' notificata agli operatori mobili IPSE 2000,
H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni
ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale
dell'Autorita'.
Napoli, 28 novembre 2002
Il presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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