LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti
adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con
delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n.
13605 del 5 giugno 2002;
Visti in particolare gli articoli 87 e 101 e l'allegato 3F del
citato regolamento concernenti la comunicazione dei capigruppo e le
relative istruzioni;
Ritenuta l'opportunita' di assicurare una piu' completa e
dettagliata informazione al mercato in merito alle operazioni
compiute su azioni quotate da parte di soggetti appartenenti allo
stesso gruppo dell'emittente ovvero da soggetti da essi appositamente
incaricati;
Ritenuta l'opportunita' di prevedere modalita' telematiche per la
comunicazione delle informazioni da parte degli interessati, tali da
garantire l'efficienza del sistema di gestione delle informazioni e
la qualita' dei dati;
Ritenuto necessario a tal fine modificare ed integrare le
istruzioni contenute nell'allegato 3F del predetto regolamento per
quanto concerne le modalita' di adempimento degli obblighi di
comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle
informazioni dei soggetti capi gruppo;
Considerato che le nuove modalita' di adempimento dei citati
obblighi sono state portate a conoscenza degli enti ed organismi
interessati previa consultazione;
Delibera:
I. L'Allegato 3F al regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli
emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e
modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18
aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno
2002, e' sostituito dal testo allegato alla presente delibera.
II. Nella prima applicazione delle previsioni contenute nella nuova
formulazione dell'Allegato 3F si applicano le seguenti disposizioni
transitorie:
gli adempimenti previsti dal punto 1.5 decorrono dalle
comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di giugno
2003, da inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese di luglio
2003;
le comunicazioni previste dal punto 1.4 relative alle operazioni
effettuate nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2003, da
effettuare rispettivamente entro il terzo giorno lavorativo dei mesi
di marzo, aprile, maggio e giugno, sono inviate alla Consob tramite
telefax;
le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di
maggio 2003, sono inviate anche per mezzo del sistema di trasmissione
basato su Internet, con finalita' di collaudo; la comunicazione alla
Consob da parte del soggetto capogruppo del nominativo del
responsabile delle comunicazioni, a cui saranno attribuiti le
specifiche tecniche e i codici di accesso al modulo elettronico di
trasmissione delle comunicazioni, e' effettuata entro il 15 marzo
2003.
III. La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino della Consob
e nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 4 febbraio 2003
Il presidente: Spaventa
Allegato 3F
ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB
E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI
DEI SOGGETTI CAPIGRUPPO
1. Comunicazioni alla Consob
1.1. I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono
emittenti azioni, informano la Consob delle operazioni di
compravendita aventi ad oggetto tali azioni, nonche' strumenti
finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque
emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le
predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti:
a) effettuate dagli emittenti o da soggetti appartenenti al
gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti
al gruppo stesso;
b) effettuate per conto degli emittenti o di soggetti
appartenenti al gruppo, da soggetti da essi appositamente incaricati,
con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati,
al fine di sostenere la liquidita' degli strumenti quotati in
adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei
mercati regolamentati.
1.2. Ai fini delle presenti istruzioni, si considerano
appartenenti al gruppo i soggetti che, direttamente o per interposta
persona o per il tramite di societa' controllata ovvero in virtu' di
particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono
controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che
controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo
esistente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Qualora un emittente
azioni non risulti controllato da alcun soggetto, per capogruppo deve
intendersi l'emittente stesso.
1.3. Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente
regolamento:
a) le operazioni effettuate tra i soggetti indicati al
paragrafo 1.1. lett. a);
b) le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita
effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita,
ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari
vari;
c) le singole operazioni che determinano l'acquisto o la
cessione del controllo dell'emittente azioni indicato al paragrafo
1.1. in altro modo comunicate al pubblico, e le operazioni di
acquisto, vendita o scambio effettuate a seguito di offerte
pubbliche.
1.4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni
previste dal paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla
Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera
previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna
azione deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni
effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero
delegati da societa' appartenenti al gruppo stesso, a copertura di
posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi
a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle
azioni o ad indici sulle azioni, e' data separata indicazione secondo
il citato schema.
Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il terzo
giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.
1 .5 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di
trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i
relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob al soggetto
capogruppo, secondo modalita' indicate dalla stessa Consob.
1.6. I soggetti capigruppo comunicano alla Consob, entro
quindici giorni dall'assunzione della qualifica di capogruppo, il
nominativo del responsabile delle comunicazioni a cui saranno
attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle
comunicazioni basato su Internet. In deroga al punto 1.4. la prima
comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno
lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati
le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e
deve riferirsi all'operativita' effettuata a partire dal giorno in
cui e' stata assunta la qualifica di capogruppo.
2. Comunicazioni al pubblico:
2.1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al
comma 1 sono rese note al pubblico dalla Consob mediante
pubblicazione sul proprio sito web entro cinque giorni lavorativi dal
giorno del ricevimento delle stesse.
Schema
1 Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni
e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia
azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito
della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla
sezione 2.
2 Tipo incarico (solo per i soggetti previsti dalla
lett. b)):
specialist;
altro.
3 Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della
sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo
4 Tipo titolo:
azione;
obbligazione convertibile;
diritto di opzione;
warrant;
option;
future;
premio;
altro.
5 Quotato:
SI/NO
1 6 Tipo facolta', scadenza e prezzo di esercizio (da
riempire solo per derivati e premi):
Per: tipo facolta' indicare (solo per premi e
opzioni):
se premio: call, put, stellage, strip, strap;
se opzione: call, put.
7 Tipo mercato:
Mercato regolamentato italiano = Mi
Mercato regolamentato estero = Me
Scambio organizzato italiano = So
Fuori mercato = Fm
Blocchi = Bl
8 Operazione di copertura (di cui al comma 1.4):
SI/NO
9 Acquisto/vendita
acquisto = A
vendita = V
10 Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel
campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale
e' stato originato il prezzo.
11 Se il tipo mercato e' Mi, Me o So indicare il nome o
i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le
operazioni.
12 Occorre riempire piu' righe per ogni mercato e/o
Acquisto/Vendita.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato