In data 4 dicembre 2002 alle ore 15, ha avuto luogo l'incontro per
la definizione del contratto collettivo nazionale del lavoro in
oggetto tra L'ARAN, nella persona del dott. Antonio Guida per delega
del presidente avv. Guido Fantoni e le seguenti Organizzazioni e
Confederazioni sindacali: FNDAI e CIDA.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
CCNL per il personale dirigente dell'ENEA - Quadriennio normativo
1998-2001 e biennio economico 1998-1999.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata,
decorrenza del presente contratto
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato
ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le
Nuove Tecnologie l'Energia e l'Ambiente (d'ora in avanti: "ENEA").
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti sono disciplinati dai
contratti individuali, secondo le disposizioni di legge e sulla base
di quanto previsto nel presente contratto.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1998 - 31
dicembre 2001 per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1998 -
31 dicembre 1999 per la parte economica.
4. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione,
salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La
stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del
contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del
perfezionamento delle procedure di cui all'art. 47 e 48 del decreto
legislativo n. 165/2001.
5. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dall'ENEA entro trenta giorni
dalla data di stipulazione ai sensi del comma 5.
6. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di
anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore
fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto
collettivo. Limitatamente al presente contratto collettivo nazionale
di lavoro, le parti convengono che il termine per la disdetta sia
stabilito in tre mesi dalla sottoscrizione del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
7. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono
presentate con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.
Limitatamente al presente contratto collettivo nazionale di lavoro,
le parti convengono che il termine per la presentazione delle
piattaforme sia stabilito in due mesi dalla sottoscrizione del
contratto collettivo nazionale di lavoro.
8. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla
data di scadenza della parte economica del presente contratto, o a
tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma, se
successiva, ai dirigenti di cui al presente contratto sara'
corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste
dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per
l'erogazione di detta indennita' l'ARAN stipula apposito accordo ai
sensi dell'art. 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
9. Nel testo del presente contratto, i riferimenti al contratto
collettivo nazionale di lavoro - Area dirigenziale e delle specifiche
tipologie professionali dell'Enea relativo al quadriennio normativo
1994-1997 ed al biennio economico 1994-1995 stipulato in data 4
agosto 1997, nonche' al contratto collettivo nazionale di lavoro -
Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali
dell'ENEA relativo al biennio economico 1996-1997 stipulato in data 4
agosto 1997 sono riportati rispettivamente come "Contratto collettivo
nazionale di lavoro - Quadriennio 1994-1997" e "Contratto collettivo
nazionale di lavoro - Biennio economico 1996-1997".
Art. 2.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione dei dirigenti dell'ENEA si
compone delle seguenti voci:
A) Trattamento fondamentale mensile.
A.a) retribuzione minima mensile;
A.b) elemento differenziato di funzione, secondo la disciplina
di cui all'art. 86 del contratto collettivo nazionale del lavoro -
Quadriennio 1994-1997, con le modifiche introdotte dall'art. 6 del
presente contratto collettivo nazionale del lavoro;
A.c) elemento aggiuntivo di retribuzione secondo la disciplina di
cui all'art. 82, comma 1, lettera c) del contratto collettivo
nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.d) superminimi secondo la disciplina di cui all'art. 82,
comma 1, lettera d) del contratto collettivo nazionale del lavoro -
Quadriennio 1994-1997;
A.e) meccanismo di variazione automatica secondo la disciplina di
cui all'art. 82, comma 1, lettera e) del contratto collettivo
nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.f) elemento di maggiorazione della retribuzione secondo la
disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera f) del contratto
collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
A.g) retribuzione individuale di anzianita', secondo la
disciplina di cui all'art. 82, comma 3 del contratto collettivo
nazionale del lavoro - Quadriennio 1994- 1997.
La somma di tutte le componenti e' definita "retribuzione
fondamentale mensile", cui si aggiunge, quale ulteriore componente
del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilita' secondo la
disciplina dell'art. 4.
B) Trattamento accessorio.
B.a) premi di produttivita' collettiva ed individuale, secondo la
disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lett. Ba) del contratto
collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997;
B.b) indennita' contrattuali e/o previste da specifiche
disposizioni di legge, secondo la disciplina di cui all'art. 82,
comma 1, lett. Bb) del contratto collettivo nazionale del lavoro -
Quadriennio 1994-1997.
B.c) indennita' sostitutiva dei trattamenti specifici di ente,
secondo la disciplina di cui all'art. 88, commi 2 e 3 del contratto
collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio 1994-1997.
2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera
tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti.
3. Al dirigente ove spettante e' corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi della normativa vigente.
Art. 3.
Incrementi della retribuzione minima mensile
1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea derivante
dalla applicazione dell'art. 2 del contratto collettivo nazionale del
lavoro - Biennio economico 1996-1997, e' incrementata nelle seguenti
misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
dal 1 novembre 1998, Euro 49,46;
dal 1 giugno 1999, Euro 42,45.
2. Nei confronti del personale cessato dal servizio con diritto a
pensione nel periodo di vigenza della parte economica del presente
contratto 1998-1999, gli incrementi di cui al comma 1 hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, ai fini della
determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti del
trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del
preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
Art. 4.
Numero delle mensilita' di retribuzione
1. L'Ente corrisponde al dirigente ogni anno, la retribuzione
mensile per tredici mensilita' (riferiti ai dodici mesi dell'anno e
una retribuzione aggiuntiva).
2. Le retribuzioni mensili vengono corrisposte nei termini e
modalita' previsti per il personale non dirigente dell'ente
inquadrato nel massimo livello.
Art. 5.
Fondi per: elemento differenziato
di funzione superminimi e premi di produttivita'
1. Sono confermati i fondi per l'elemento differenziato di funzione
secondo la disciplina di cui all'art. 7 del contratto collettivo
nazionale del lavoro - Biennio economico 1996-1997, per i superminimi
e per i premi di produttivita' secondo la disciplina di cui all'art.
88 del contratto collettivo nazionale del lavoro - Quadriennio
1995-1997, nonche' le relative risorse destinate in attuazione delle
predette discipline.
2. I fondi di cui al comma 1 sono altresi' alimentati, nel rispetto
dei criteri di cui al comma 5, dalle seguenti ulteriori risorse:
a) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione
dell'art. 43 della legge n. 449/1997;
b) le economie derivanti dalla riduzione stabile dei dirigenti,
fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano al risparmio
del fabbisogno complessivo, tenendo conto della effettiva capacita'
di spesa;
c) un importo pari all'1,76% del monte salari della dirigenza per
l'anno 1997, a decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal 1
gennaio 2000;
3. A decorrere dal 31 dicembre 1999 e a valere dal 1 gennaio 2000,
L'ENEA destina di anno in anno risorse proprie al finanziamento dei
fondi di cui al comma 1 in correlazione con gli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicita', nel rispetto dei limiti di
bilancio e dei criteri di cui al comma 5, in presenza di condizioni
organizzative e gestionali che consentano i controlli interni e la
valutazione dei risultati, secondo i principi generali di cui al
decreto legislativo n. 286/1999, e comunque in misura non superiore
allo 0,8% del monte salari della dirigenza al 31 dicembre 1997.
4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli
qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia
correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di
responsabilita' e di capacita' gestionale della dirigenza ovvero un
incremento stabile delle relative dotazione organiche, L'ENEA,
nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni
di personale, valuta anche l'entita' delle risorse necessarie per
sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova
graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle
nuove attivita' e adegua le disponibilita' dei fondi di cui al comma
1, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5.
5. Nella destinazione delle ulteriori risorse di cui ai commi 2, 3
e 4 l'ENEA si attiene ai seguenti criteri:
a) sono destinate al finanziamento dell'elemento differenziato di
funzione e dei superminimi solo le risorse aventi carattere di
certezza, stabilita' e continuita' nel tempo;
b) le ulteriori risorse sono destinate ai fondi di cui al comma 1
in proporzione all'entita' dei fondi stessi, sulla base delle
disponibilita' accertate nell'anno in cui si provvede alla
destinazione.
6. Nel fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al
comma 1 confluiscono anche le eventuali risorse non utilizzate del
fondo per i superminimi di cui allo stesso comma 1.
Art. 6.
Conferma discipline precedenti e disapplicazioni
1. Per quanto non previsto restano ferme, in quanto compatibili con
il presente contratto collettivo nazionale del lavoro, le
disposizioni previste per la dirigenza ENEA contenute nei CCNL
relativi al quadriennio 1994-1997. Per quanto non diversamente
regolato valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore
per il personale non dirigente dell'ente inquadrato nel massimo
livello.
2. Dalla data di stipulazione del presente contratto collettivo
nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto
legislativo n. 165/2001, cessano di produrre effetti nei confronti
del personale con qualifica dirigenziale le norme generali e speciali
del pubblico impiego ancora vigenti, limitatamente agli istituti del
rapporto di lavoro.
3. Nei confronti dei dirigenti dell'ENEA continua a trovare
applicazione la disciplina degli articoli 1 e 2 della legge n.
336/1970 e successive modificazioni e integrazioni; in particolare,
il previsto incremento di anzianita' viene equiparato ad una
maggiorazione della retribuzione individuale di anzianita' pari al
2,50% dello stipendio tabellare, per ogni biennio considerato o in
percentuale proporzionalmente ridotta, per periodi inferiori al
biennio.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato