IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede che il Ministro delle attivita' produttive determini con
proprio decreto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del
decreto legislativo n. 112/1998, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, modalita' semplificate per l'accesso delle imprese
artigiane agli interventi agevolativi della predetta legge n.
488/1992;
Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta
dell'11 luglio 2002 ai sensi del richiamato art. 18, comma 1, lettera
aa), del decreto legislativo n. 112/1998 che prevede l'inserimento,
nel testo del suddetto decreto, della clausola di cedevolezza:
Decreta:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. In attuazione di quanto previsto dall'art 14, comma 1, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, il presente decreto determina, fatto salvo
il principio di cedevolezza richiamato nell'intesa della Conferenza
Stato-regioni dell'11 luglio 2002 di cui alle premesse, le modalita'
semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli interventi di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Art. 2.
Soggetto gestore
1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, il
Ministero delle attivita' produttive (di seguito denominato
"Ministero") si avvale del soggetto gestoredel Fondo previsto
dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (di seguito
denominato "soggetto gestore") sulla base di apposito contratto, con
il quale sono definiti i reciproci rapporti, nonche' le modalita' di
corresponsione dei compensi e dei rimborsi spettanti, che sono posti
a carico delle risorse annualmente destinate agli interventi
medesimi.
2. Il soggetto gestore puo' stipulare convenzioni con societa' di
locazione finanziaria (di seguito denominate "istituti
collaboratori") per l'accreditamento dei contributi, ferma restando
la propria responsabilita' nei confronti del Ministero. Per societa'
di locazione finanziaria si intendono anche le banche abilitate alla
locazione stessa. Il soggetto gestore puo' stipulare convenzioni
esclusivamente con le societa' di locazione finanziaria che
dispongono di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla
prestazione del servizio.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono destinate alle
imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche e integrazioni,
appartenenti ai settori estrattivo, manifatturiero, delle
costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica,
di vapore e acqua calda e dei servizi, fatti salvi eventuali divieti
e/o limitazioni in linea con le disposizioni comunitarie in materia.
Tali imprese possono operare anche in regime di contabilita'
semplificata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
2. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, i
soggetti di cui al primo comma devono essere gia' costituiti e
trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Art. 4.
Programmi e spese ammissibili alle agevolazioni
1. Sono ammissibili alle agevolazioni programmi d'investimento
organici e funzionali, promossi nell'ambito della singola unita'
produttiva, da soli sufficienti a conseguire gli obiettivi
produttivi, economici ed occupazionali prefissati, comportanti spese
complessivamente ammissibili non inferiori a 52.000,00 euro e non
superiori a 1.549.370,70 euro.
2. I programmi d'investimento sono realizzati nelle aree depresse
del territorio nazionale, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come modificato ed
integrato dall'art. 27, comma 16, della legge 22 dicembre 1999, n.
488, e successive modifiche e integrazioni.
3. Detti programmi d'investimento sono finalizzati alla
costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla
ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione o al
trasferimento degli impianti produttivi epossono prevedere anche
l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria attraverso uno
degli istituti collaboratori, convenzionati con il soggetto gestore.
4. Le spese ammissibili, riferite a ciascun programma
d'investimento, sono quelle indicate nell'art. 4, comma 1, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni. Si
applicano le esclusioni e le limitazioni di cui al comma 3 del
medesimo articolo. Con circolare del Ministero delle attivita'
produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono fissati eventuali limiti
all'ammissibilita' delle singole tipologie di spese, anche tenuto
conto degli orientamenti comunitari in materia e delle specificita'
delle singole attivita' ammissibili.
Art. 5.
Agevolazioni
1. L'agevolazione, concedibile a valere sulle risorse di cui
all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, consiste in un
contributo in conto impianti nelle misure massime previste, in
relazione all'ubicazione dell'unita' produttiva, per le operazioni
effettuate dalle piccole imprese ai sensi della legge n. 488 del
1992. Detta agevolazione e' calcolata in equivalente sovvenzione
netto (ESN) o in equivalente sovvenzione lordo (ESL) sulla base delle
spese ammissibili di cui al precedente art. 4.
Art. 6.
Cumulabilita'
1. Il contributo di cui all'art. 5 non e' cumulabile con altri
aiuti di Stato relativi ai medesimi beni d'investimento oggetto del
programma.
2. E' consentita la presentazione di domande riguardanti programmi
o singoli beni gia' oggetto di altri aiuti di Stato, purche'
l'impresa si impegni formalmente a rinunciarvi qualora la domanda
medesima sia ammessa provvisoriamente alle agevolazioni, secondo
quanto previsto al successivo art. 10.
Art. 7.
Presentazione delle domande
1. Il Ministero fissa, con uno o piu' bandi annuali, i termini
iniziale e finale per la presentazione delle domande da parte delle
imprese artigiane, ai fini della concessione delle agevolazioni
previste dal presente decreto, a valere sulle risorse relative
all'esercizio in corso. Le somme eventualmente non utilizzate nel
corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate
nell'esercizio successivo.
2. L'impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione
alle agevolazioni al soggetto gestore ovvero, nel caso di programmi
che prevedano l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite
locazione finanziaria, ad uno degli istituti collaboratori, per il
successivo tempestivo inoltro al soggetto gestore.
3. La modulistica per la richiesta delle agevolazioni, messa a
disposizione dal soggetto gestore, e la relativa documentazione da
allegare sono indicate nella circolare ministeriale di cui al
precedente art. 4, comma 4. Con riferimento agli interventi di cui al
presente decreto, non e' richiesto all'impresa richiedente il
versamento della cauzione ovvero la sottoscrizione della fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di cui all'art. 5, comma 4-bis, del
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
n. 527/1995.
Art. 8.
Istruttoria delle domande
1. Il soggetto gestore registra in ordine cronologico le domande
presentate e, entro novanta giorni dal termine finale per la
presentazione delle domande stabilito nel bando, svolge la propria
istruttoria, accertando in particolare:
a) la completezza della documentazione;
b) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni;
c) la validita' tecnico-economico-finanziaria del programma;
d) la pertinenza e la congruita' delle spese esposte nella
domanda;
e) i dati necessari alla determinazione del valore degli
indicatori di cui al successivo art. 9, comma 2, utili per la
formazione della graduatoria.
2. Il soggetto gestore invia a ciascuna impresa la cui domanda non
superi favorevolmente gli accertamenti di cui alle lettere a) e b)
del comma precedente e che, pertanto, non viene ammessa alla fase
istruttoria, una nota contenente le motivazioni di tale esclusione.
Il soggetto gestore invia altresi' a ciascuna impresa la cui domanda
e' stata istruita con esito positivo una nota contenente i dati
proposti per il calcolo degli indicatori di cui al successivo art. 9,
comma 2.
Art. 9.
Formazione delle graduatorie
1. Entro trenta giorni dal termine della fase istruttoria di cui al
comma 1 dell'articolo precedente, il soggetto gestore forma, per
ciascuna regione, una graduatoria dei programmi ammissibili alle
agevolazioni e la trasmette al Ministero per la relativa approvazione
e pubblicazione.
2. Ai fini della formazione delle graduatorie, si calcolano e si
sommano per ciascun programma d'investimento i valori normalizzati
dei seguenti indicatori:
1) numero di occupati attivati dal programma rispetto
all'investimento complessivo;
2) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di
specifiche priorita' regionali.
Il valore dei predetti indicatori e' incrementato del 5% qualora
l'impresa abbia gia' aderito o intenda aderire, entro l'esercizio "a
regime" dell'iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi
internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS. L'impresa stessa deve tenere a disposizione, per eventuali
controlli e/o ispezioni, la documentazione idonea a comprovare
l'eventuale adesione al suddetto sistema.
3. I criteri di determinazione degli indicatori di cui al comma
precedente sono stabiliti dal Ministero con la medesima circolare di
cui al precedente art. 4, comma 4.
Art. 10.
Concessione provvisoria delle agevolazioni
1. Con riferimento a ciascuna graduatoria, le domande sono ammesse
all'agevolazione in ordine decrescente, dalla prima fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. I provvedimenti di concessione
provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite in
posizione utile nella graduatoria, o di diniego per quelle inserite
in posizione non utile ovvero per quelle istruite con esito negativo,
sono disposti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria
medesima, dal competente Comitato tecnico regionale di cui all'art.
37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modifiche e
integrazioni. Il soggetto gestore trasmette le disposizioni
concernenti la concessione provvisoria o il diniego delle
agevolazioni al Ministero, alle regioni competenti, alle imprese
interessate e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della
locazione finanziaria, anche agli istituti collaboratori.
2. Le domande per le quali non e' disposta la concessione
provvisoria delle agevolazioni a causa delle disponibilita'
finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente
richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella
graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo
valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni
previste per le domande originarie, a meno che l'impresa interessata
non vi rinunci formalmente con nota raccomandata con avviso di
ricevimento da inviare al soggetto gestore entro il trentesimo giorno
antecedente il termine di conclusione dell'attivita' istruttoria di
cui al precedente art. 8, comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data della disposizione di cui al
comma 1, o, comunque, entro trenta giorni da quando se ne verifichino
le condizioni, l'impresa beneficiaria invia al soggetto gestore
specifica dichiarazione attestante la data di ultimazione del
programma e quella di entrata in funzione dell'impianto, secondo le
modalita' previste nell'art. 6, comma 10, del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.
527, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11.
Modalita' di erogazione
1. L'importo dell'agevolazione concessa e' impegnato con la
disposizione di concessione provvisoria ed e' reso disponibile, alle
condizioni di cui al comma 2, in due quote annuali di pari ammontare
e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese
dalla pubblicazione delle graduatorie.
2. Ciascuna quota e' erogata dal soggetto gestore subordinatamente
all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli
investimenti, fatta eccezione per la prima, che puo' anche essere
erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di
fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile,
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla
somma da erogare e di durata adeguata.
3. Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie
trasmettono al soggetto gestore specifica documentazione, individuata
nell'ambito della circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, per
l'accertamento, da parte del soggetto gestore medesimo, della vigenza
delle imprese stesse, della completezza e della pertinenza ai
programmi agevolati della documentazione medesima nonche', al di
fuori dell'anticipazione, della corrispondenza degli investimenti
dichiarati alle erogazioni richieste.
4. L'erogazione dell'ultima quota e' subordinata alla
presentazione, da parte dell'impresa o dell'istituto collaboratore,
della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni di cui al
successivo art. 12, comma 2. Ai fini dell'erogazione dell'ultima
quota, viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, da
conguagliare successivamente al calcolo definitivo delle
agevolazioni.
5. Il soggetto gestore eroga le agevolazioni direttamente alle
imprese ovvero, nel caso in cui si avvalga di istituti collaboratori,
tramite gli istituti medesimi.
Art. 12.
Documentazione finale di spesa
1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di
investimento, risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 10,
comma 3, l'impresa o, a seconda dei casi, l'istituto collaboratore,
trasmette al soggetto gestore la documentazione finale di spesa,
indicata nella circolare di cui al precedente art. 4, comma 4, per i
necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente
sostenute a fronte del programma agevolato. Salvo gravi e
giustificati motivi, qualora decorso il predetto termine l'impresa o
l'istituto collaboratore non abbiano ancora provveduto ad inviare la
documentazione finale di spesa, il Comitato tecnico regionale di cui
all'art. 10, comma 1, su proposta del soggetto gestore, procede alla
revoca dell'agevolazione. Tale revoca e' comunicata al Ministero,
alla regione ed all'impresa interessata da parte del soggetto
gestore.
2. Con la circolare di cui al precedente art. 4, com-ma 4, sono
apportate le opportune semplificazioni alla documentazione e alle
dichiarazioni di cui all'art. 9 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n.
527, e successive modifiche e integrazioni, al fine di adeguarle alle
finalita' del presente decreto.
Art. 13.
Concessione definitiva delle agevolazioni
1. Sulla base degli accertamenti effettuati, il soggetto gestore
provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa. Il
Comitato tecnico regionale di cui all'art. 10, comma 1, dispone la
concessione definitiva ovvero la revoca delle agevolazioni. Copia di
tale disposizione e' trasmessa, da parte del soggetto gestore, al
Ministero, alla regione competente, alle imprese interessate e, nel
caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria,
anche agli istituti collaboratori.
2. La disposizione di concessione definitiva del contributo e'
adottata entro sei mesi dal ricevimento della documentazione finale
di spesa.
Art. 14.
Controlli e ispezioni
1. In ogni fase e stadio del procedimento, il Ministero ed il
soggetto gestore possono disporre controlli e ispezioni anche a
campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di
verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime
e la regolarita' dei procedimenti.
Art. 15.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 novembre 2002
Il Ministro: Marzano
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 2 Attivita' produttive, foglio n. 179
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato