Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 39 del 17 Febbraio 2003

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2003, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre
interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle imprese
sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di fronteggiare la grave crisi occupazionale che ha
colpito imprese sottoposte a procedure di amministrazione
straordinaria, nei casi previsti dall'articolo 63, comma 4, del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, relativamente ad imprese
sottoposte a tali procedure ed aventi un numero di dipendenti
superiore alle 1000 unita', il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' concedere, nel limite massimo complessivo di 550
lavoratori, ai datori di lavoro acquirenti i benefici di cui agli
articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, purche' sussistano le seguenti condizioni:
a) che l'imprenditore acquirente non possegga le caratteristiche
di cui all'articolo 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n.
223;
b) che il trasferimento dei lavoratori sia previsto in un
contratto collettivo stipulato entro il 30 aprile 2003, presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale consenta il
recupero occupazionale di lavoratori.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' autorizzata, per l'anno
2003, la spesa di 9,5 milioni di euro a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 febbraio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative
Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente
Staff redazionale: staff@aesinet.it