IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del
credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.
1.1. E' approvato, ai sensi dell'art. 63, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il modello di istanza per l'attribuzione del
credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - Mod. ICO -
unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato per la
richiesta di attribuzione del contributo nella forma di credito
d'imposta, previsto dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per i seguenti anni dai soggetti di seguito indicati:
a) per l'anno 2003, dai datori di lavoro di cui all'art. 63, comma
1, lettera a), secondo e terzo periodo, della citata legge n. 289 del
2002, che rilevano incrementi mensili della base occupazionale
ulteriori rispetto alla misura massima prevista dall'art. 2 del
decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) per gli anni dal 2004 al 2006, per gli stessi datori di lavoro
di cui al precedente punto a), che rilevano incrementi mensili della
base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al
periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002;
c) per gli anni dal 2003 al 2006, dai datori di lavoro privi dei
requisiti di cui al predetto art. 2 del decreto-legge n. 209 del
2002, che rilevano incrementi mensili della base occupazionale
rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1
agosto 2001 e il 31 luglio 2002.
1.3. Il modello di istanza di cui al punto 1.1. e' composto da un
frontespizio, contenente i dati identificativi del datore di lavoro,
dai quadri A e B contenenti, rispettivamente, i dati relativi alla
determinazione dell'entita' dell'incremento occupazionale
agevolabile, l'elenco dei lavoratori assunti e i dati riepilogativi
relativi all'ammontare del credito richiesto.
2. Reperibilita' del modello.
2.1. Il modello di cui al punto 1.1. e' reso disponibile
gratuitamente dell'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul
sito Internet www.agenziaentrate.it
2.2. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere altresi' prelevato
da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento
e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
2.3. Il modello di cui al punto 1.1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
2.4. E' consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel
rispetto della conformita' grafica al modello approvato e della
sequenza dei dati.
3. Modalita' e termini di presentazione delle istanze.
3.1. Le istanze di cui al punto 1.1 sono presentate all'Agenzia
delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti
abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti
incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
3.2. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sara' stabilito il termine iniziale di presentazione delle
istanze di cui al punto 1.1, tenendo conto anche della delibera del
CIPE, concernente la definizione del limite finanziario per
l'ulteriore contributo spettante per le assunzioni effettuate negli
ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388
del 2000, da emanarsi in attuazione di quanto disposto dal comma 1,
lettera a), ultimo periodo e lettera b), dell'art. 63 della legge n.
289 del 2002.
3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze
e' effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato
"CREDITOCCUPAZIONE" che sara' reso disponibile gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it
3.4. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un
esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del
prodotto informatico di cui al punto 3.3, nonche' copia della
comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
3.5. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto
interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi
contenuti.
3.6. Al centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per
gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al
punto 1.1.
Motivazioni.
L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nel prorogare
l'incentivo per l'incremento dell'occupazione sino al 31 dicembre
2006, ha sostanzialmente modificato la disciplina della predetta
agevolazione introdotta dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
La nuova normativa, nel modificare gli importi del contributo
spettante nella forma del credito d'imposta per le nuove assunzioni
che determinano incrementi occupazionali, ha previsto, a decorrere
dal 1 gennaio 2003, dei limiti finanziari annui di spesa ed ha
individuato differenti regimi sulla base dei requisiti posseduti dai
datori di lavoro alla data del 7 luglio 2002.
In particolare:
la lettera a), primo periodo, del predetto art. 63, ha confermato
per i datori di lavoro in possesso dei requisiti di cui all'art. 2
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, il diritto a fruire
ancora automaticamente del contributo, per l'anno 2003, negli importi
previsti dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000, limitatamente agli
incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima rilevata
alla data del 7 luglio 2002;
la medesima lettera a), secondo e terzo periodo, del citato art.
63, ha stabilito inoltre che, per lo stesso anno 2003, a seguito di
incrementi occupazionali ulteriori rispetto alla misura massima
rilevata alla data del 7 luglio, e' attribuito ai medesimi datori di
lavoro, per ogni assunzione incrementale effettuata nell'intero
territorio nazionale, un contributo di 100 o 150 euro per ciascun
mese, a seconda che il dipendente abbia un'eta' inferiore o superiore
a 45 anni, ed un ulteriore contributo di 300 euro mensili se
l'assunzione e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma
10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000;
la lettera b) del medesimo art. 63, ha previsto infine che dal 1
gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro
diversi da quelli di cui alla lettera a) e dal 1 gennaio 2004 al 31
dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro di cui alla lettera
a), per ogni assunzione che da' luogo ad un incremento della base
occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al
periodo tra il 1 agosto 2001 e il 31 luglio 2002, e' attribuito il
medesimo contributo nelle misure indicate al secondo e terzo periodo
della lettera a), del richiamato art. 63, comma 1.
Il comma 3 dello stesso art. 63, ha condizionato, inoltre, la
fruizione del contributo di cui alla lettera a), secondo e terzo
periodo, e alla lettera b), alla presentazione di una preventiva
istanza al centro operativo di Pescara contenente i dati, stabiliti
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
occorrenti per definire la base occupazionale di riferimento, il
numero, la tipologia, la decorrenza e la durata dell'assunzione,
l'entita' dell'incremento occupazionale nonche' gli identificativi
del datore di lavoro e dell'assunto.
In attuazione di tali disposizioni e', pertanto, emanato il
presente provvedimento con il quale viene approvato il modello di
istanza (Mod. ICO), con le relative istruzioni, da utilizzare per la
redazione delle istanze previste dalla lettera a), secondo e terzo
periodo, e dalla lettera b) del succitato art. 63, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione
telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione
denominato "CREDITOCCUPAZIONE" che sara' reso disponibile
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet
www.agenziaentrate.it
La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla
gestione delle predette istanze, viene attribuita al centro operativo
di Pescara.
Viene, inoltre, fatto rinvio ad un successivo provvedimento per la
definizione del termine iniziale per la presentazione delle istanze,
al fine di tener conto, nella procedura automatizzata di
riconoscimento del credito connessa alla ricezione delle istanze, del
limite finanziario che verra' fissato con deliberazione del CIPE per
l'attribuzione dell'ulteriore contributo di 300 euro mensili, nei
casi in cui l'assunzione segnalata nelle istanze e' effettuata negli
ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388
del 2000.
Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la
reperibilita' dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene
autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.
68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4.
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e
74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate;
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, concernente
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti d'imposta
per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di
bollo. Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le
modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e
dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a
registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come
modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999,
nonche' del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2003
Il direttore: FERRARA
Mod. ICO
ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA
PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 63, comma 1 lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) della
legge 27 dicembre 2002, n. 289
AGENZIA DELLE ENTRATE EURO
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul
trattamento dei dati personali
La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela
nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati
personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno
utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i
nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul
trattamento dei dati personali
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle
Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti
a cio' tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati
personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonche' dai soggetti
intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale,
sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) per
le finalita' di liquidazione, accertamento e riscossione delle
imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti
pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento
delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
Dati personali
I dati richiesti nella istanza devono essere indicati
obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Modalita' del trattamento
Tali dati verranno trattati con modalita' prevalentemente
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalita' da
perseguire anche mediante:
* verifiche dei dati esposti nell'istanza con altri dati in
possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia
delle Entrate;
* verifiche dei dati esposti nell'istanza con dati in possesso di
altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali,
assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento
L'istanza puo' essere consegnata a un intermediario previsto dalla
legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia
i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle
Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e
l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675
del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati
personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilita' e sotto
il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati
"responsabili".
In particolare sono titolari:
* Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle
Entrate, presso la quale e' conservato ed esibito a richiesta,
l'elenco dei responsabili;
* gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facolta' di
nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati,
rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diiritti dell'interessato
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato
potra' accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo
o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti
dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento,
se trattati in violazione di legge.
Consenso
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle
Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso
degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il
menzionato consenso non e' necessario agli intermediari per il
trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro
conferimento e' obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i
titolari del trattamento sopra indicati.
Modello ICO
Istruzioni per la compilazione
Tabella cittadinanza
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato