IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante "Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1 della suddetta legge,
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2002, concernente la
determinazione del costo medio giornaliero del lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto,
riferito al mese di luglio 2001;
Considerata la necessita' di aggiornare il suddetto costo del
lavoro a valere dal mese di novembre 2002;
Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto,
stipulato il 18 luglio 2001 tra FISE ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL,
UILPOST e UILTRASPORTI;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente
da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di
novembre 2002, e' determinato, a livello nazionale, nelle allegate
tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di
legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi
integrativi aziendali, nonche' specifici costi inerenti ad aspetti
logistici (indennita' di trasferta, lavoro notturno, ecc.);
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture,
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2003
Il Ministro: Maroni
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato