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Gazzetta Ufficiale N. 43 del 21 Febbraio 2003

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2003
Approvazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB). (Deliberazione n. 15/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all'Autorita'
l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi dei Ministero delle
comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa
approvazione;
Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento dei
termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n.
249, e norme anche in materia di procedimento":
Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante
"Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attivita'
radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle
concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante
"Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di
trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 22 luglio
1998, che attribuisce al Consiglio dell'Autorita' la competenza in
materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del
regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica
digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta
Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;
Considerata l'attivita' istruttoria svolta dall'Autorita'
avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;
Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e viste le
comunicazioni intercorse con le regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento
per il raggiungimento delle intese, ai sensi dell'art. 2, comma 6,
della legge 31 luglio 1997, n. 249;
Sentite la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a
carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;
Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato
con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale
n. 169 del 20 luglio 2002;
Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisivo sono
destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e
UHF-V;
Ritenuto opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda
VHF-I, in considerazione delle specifiche caratteristiche di
propagazione di questa banda e della necessita' di antenne di utente
diverse da quelle di tutte le altre bande destinate alla
radiodiffusione televisiva;
Ritenuto opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al
servizio di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle
scelte gia' operate da alcuni Paesi europei, una larghezza di banda
di ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la
canalizzazione analogica allo scopo di rendere la capacita'
trasmissiva dei canali in banda VHF-III uguale a quella dei canali
della banda UHF e di evitare un possibile aggravio dei costi di
produzione dei ricevitori digitali (decoder);
Considerato che il numero delle frequenze attribuite dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento
della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III,
diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e
IV;
Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6 lettere a), b),
c), d), e), f), g) nonche' dall'art. 3, comma 5, della legge n.
249/1997;
Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza
coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano;
Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire
un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia
autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;
Ritenuto di configurare, pertanto, una struttura regionale delle
reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito
nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del
territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;
Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa
area in unico "sito comune";
Rilevato che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che
nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica
digitale si adotti il criterio della migliore e razionale
utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse
in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per
l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di
diffusione;
Determinati i parametri radioelettrici secondo standard
internazionalmente stabiliti;
Ritenuto di stabilire la qualita' di ricezione al 95% di servizio
per ricevitore fisso;
Rilevato che a seguito di approfondite valutazioni tecniche
finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro
radioelettrico la soluzione tecnica piu' idonea e' risultata quella
di pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in reti SFN a
estensione regionale e che tale soluzione consente anche la
pianificazione di 2o livello delle ulteriori risorse da assegnare
all'emittenza locale in base ai criteri di cui alla legge n. 5/2000;
Considerato altresi' che un criterio di equivalenza dei siti che
consenta, nell'effettiva attivazione degli impianti, l'uso di siti
equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia
in termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si
presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione
dall'attuale sistema televisivo analogico al futuro sistema
interamente digitale;
Ritenuto che, ai fini dell'applicazione del criterio di equivalenza
dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati
con le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche
l'elenco dei restanti siti per i quali e' stato acquisito il parere
favorevole delle regioni e delle province autonome, senza escludere
comunque la possibilita' per gli operatori di poter utilizzare anche
altri siti, purche' vengano acquisite preventivamente le necessarie
autorizzazioni dalle competenti autorita';
Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai
sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Delibera:
Art. 1.
Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

1. E' approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale,
costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali
riferita a una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo
bacino di utenza, recante indicazioni delle varie postazioni di
emissione, con specificazione per ognuna di: denominazione della
postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione
dell'antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, bacino
servito, frequenze utilizzabili, massima potenza equivalente
irradiata in dBk sul piano orizzontale, diagramma di irradiazione.
Costituisce parte integrante del Piano la relazione illustrativa.
2. La qualita' di ricezione e' pari al 95% di probabilita' di
servizio per ricezione fissa.
3. Tenuto conto del numero delle frequenze pianificate (48 della
banda UHF e 6 della banda VHF), in ragione di quanto precisato nelle
premesse, e dell'utilizzo di tre frequenze per ciascuna rete, il
numero delle reti a copertura nazionale e' determinato in 18, di cui
6, pari al 33,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della
radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2,
comma 6, lettera e), e 12 sono assegnate alla radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale.
4. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno
essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al
Ministero delle comunicazioni mediante un'opportuna progettazione di
impianti a bassa potenza equivalente irradiata.
5. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei
siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di
interferenza prodotti all'esterno dalle aree servite secondo le
modalita' indicate nella relazione illustrativa.

Art. 2.
Pianificazione di 2o livello

La pianificazione di 2o livello delle ulteriori risorse da
assegnare ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera e), della legge n.
249/1997 e dell'art. 2, comma 1, della legge n. 5/2000 e' effettuata
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
pianificazione di 2o livello puo' comportare variazioni o
integrazioni al presente Piano.

Art. 3.
Attuazione del Piano

1. L'Autorita' segnala al Governo, ai sensi di cui alla relazione
illustrativa, la necessita' di adeguare il quadro normativo vigente
ai fini di definire una disciplina di attuazione del presente Piano.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita', ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Copia del Piano e' depositata a libera
visione del pubblico presso la sede dell'Autorita' in Napoli, Centro
direzionale, isola B5, e presso l'ufficio di Roma, via delle Muratte
n. 25 e pubblicata sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 29 gennaio 2003

Il presidente: Cheli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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