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Gazzetta Ufficiale N. 44 del 22 Febbraio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2003
Disciplina dei prelevamenti di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed
integrazioni, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria
unica per gli enti e organismi pubblici;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e, in particolare,
l'art. 8, comma 3, concernente il blocco degli impegni e monitoraggio
dei flussi di spesa;
Visto l'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ove
e' stabilito che per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari
della normativa di cui all'art. 8, comma 3, della citata legge n.
30/1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti
aperti presso la tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento
dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente;
Visto il successivo comma 4 del predetto art. 47 della legge n.
449/1997 che autorizza il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica a disporre, con determinazioni dirigenziali,
deroghe ai vincoli di cui sopra;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che
nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma
3, della ricordata legge n. 449/1997 all'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente
aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le
disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della succitata legge n.
449/1997 in materia di concessione delle relative deroghe;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui al
richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
Visto l'art. 56, commi 1, 2, 3 e 4, della richiamata legge n.
388/2000, che determina il fabbisogno finanziario delle universita'
statali e dei grandi enti pubblici di ricerca per il triennio
2001-2003;
Vista la circolare di questo Ministero n. 18 del 17 aprile 2002, in
materia di programmazione dei flussi di cassa;
Visto il decreto n. 2487 del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica del 23 gennaio 2001, con il quale sono
stati disciplinati i prelevamenti di cassa degli enti e delle
amministrazioni titolari dei conti di tesoreria statale, nel biennio
2001-2002;
Visto l'art. 2, comma 1, del richiamato decreto ministeriale n.
2487 del 23 gennaio 2001, con il quale il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro e la Corte dei conti, in relazione alla
loro natura di organi a rilevanza costituzionale, sono stati
autorizzati ad eseguire, negli anni 2001 e 2002, prelevamenti dai
rispettivi conti di tesoreria statale in deroga al limite di cui al
richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
Considerato che taluni enti e amministrazioni titolari di conti di
tesoreria hanno effettuato nel corso dell'anno 2002 prelevamenti di
limitato ammontare dai conti medesimi ovvero hanno iniziato ad
operare nel corso dell'anno stesso o inizieranno nei successivi anni
2003 e 2004;
Ritenuta l'opportunita' di concedere, relativamente ai predetti
enti ed amministrazioni, cosi' come gia' previsto per il biennio
2001-2002, una autorizzazione di deroga al vincolo stabilito dalla
normativa in parola per i prelevamenti da effettuarsi nel corso di
ciascun anno del triennio 2003-2005, in considerazione del limitato
impatto in termini di fabbisogno della finanza pubblica;
Considerata la necessita' di emanare le occorrenti disposizioni per
l'applicazione del citato art. 32, comma 1, della legge n. 289/2002;
Decreta:
Art. 1.
Destinatari della normativa
1. I soggetti destinatari della norma di cui all'art. 8, comma 3,
del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non possono
effettuare, nel triennio 2003-2005, prelevamenti dai rispettivi conti
aperti presso la tesoreria dello Stato superiori all'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento, cosi' come disposto dall'art.
66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prorogato, per il
predetto triennio 2003-2005, dall'art. 32, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
2. I destinatari delle disposizioni di cui al comma 1 sono i
soggetti titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti
presso la tesoreria dello Stato fatta eccezione per:
a) le regioni;
b) i comuni, le province, le comunita' montane ed i consorzi tra
enti locali territoriali;
c) gli enti parchi nazionali;
d) gli enti previdenziali di cui alla tabella B della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni;
e) gli enti del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi
l'Istituto superiore di sanita', le aziende ospedaliero-universitarie
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, gli istituti zooprofilattici sperimentali,
l'Associazione italiana della Croce Rossa, i servizi di assistenza
sanitaria ai naviganti e l'Istituto superiore per la prevenzione e
sicurezza del lavoro;
f) l'azienda Poste Italiane S.p.a., limitatamente ai conti
riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato;
g) i conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti
interventi di politica comunitaria;
h) gli osservatori astronomici e astrofisici;
i) i dipartimenti e gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile delle universita', i cui conti risultano ancora aperti al
31 dicembre 2002.

Art. 2.
Deroghe annuali
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Corte dei
conti, il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione
dell'ampia autonomia finanziaria e contabile e dell'esercizio
indipendente delle funzioni esercitate alla stregua dei principi
costituzionalmente garantiti, sono autorizzati ad eseguire, nel
triennio 2003-2005, prelievi dai rispettivi conti di tesoreria
statale in deroga al limite stabilito dall'art. 66, comma 2, della
ricordata legge n. 388/2000.
2. Gli enti e le amministrazioni che nel corso dell'anno 2002
abbiano effettuato prelevamenti complessivi dai propri conti di
tesoreria non superiori a 10 milioni di euro, sono autorizzati ad
eseguire nel corso del successivo anno 2003 prelievi dai conti
suddetti in deroga al limite del 102 per cento dell'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente. Tale autorizzazione e' estesa per gli anni 2004 e 2005 a
favore degli enti e amministrazioni che nel corso dei rispettivi anni
2003 e 2004 abbiano effettuato prelevamenti non superiori al predetto
limite di 10 milioni di euro. Detta autorizzazione e' concessa per
l'anno successivo a quello dell'apertura del conto di tesoreria anche
agli enti ed alle amministrazioni che abbiano iniziato ad operare nel
corso dell'anno precedente a ciascun anno del triennio 2003-2005 e
che non abbiano effettuato prelevamenti da detti conti per uno o piu'
bimestri nel corso dell'anno medesimo.
3. Le predette autorizzazioni annuali si intendono concesse
automaticamente, senza obbligo di richiesta, nei confronti di tutti i
destinatari della normativa prevista dai precedenti commi.
4. Qualora l'andamento dei prelevamenti disposti dai singoli
soggetti di cui al comma 2 nel corso di ciascun anno del triennio
2003-2005 non risulti compatibile con le esigenze di contenimento del
fabbisogno del settore statale, le autorizzazioni di cui al comma 3
possono essere revocate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze ed i conti di tesoreria possono essere parzialmente
bloccati nelle more dell'accertamento delle cause e delle eventuali
responsabilita'

Art. 3.
Deroghe bimestrali
1. Per gli anni dal 2003 al 2005 i soggetti interessati indicati
nell'art. 1, con esclusione di quelli di cui all'art. 2, qualora
prevedano che i prelevamenti da disporre per ciascun bimestre nei
limiti del 102 per cento di quelli cumulativamente disposti alla fine
del corrispondente bimestre dell'anno precedente non assicurino la
integrale copertura del fabbisogno, tenuto anche conto della
utilizzazione di eventuali entrate proprie non affluite in tesoreria,
possono chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe
al vincolo predetto per effettive e motivate esigenze.
2. Le deroghe sono concesse con determinazione dirigenziale;
l'eventuale diniego e' disposto con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Per le universita' statali e per i grandi enti pubblici di
ricerca (Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale
italiana, Istituto nazionale di fisica nucleare, Istituto nazionale
di fisica della materia, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente) la concessione delle deroghe e' subordinata alla
compatibilita' con l'obiettivo di fabbisogno finanziario attribuito a
ciascun ente, ai sensi dell'art. 56, comma 4, della predetta legge n.
388/2000.
4. Le richieste di deroga, da predisporre in conformita' degli
allegati modelli 1 e 1-bis, debitamente sottoscritti dal legale
rappresentante dell'ente, devono pervenire ai fax 06/47614215 e/o
06/4826063 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
I.Ge.P.A. Eventuali informazioni concernenti l'applicazione del
presente decreto possono essere richieste ai seguenti numeri
telefonici: 06/47614497, 06/47614511, 06/47613898, 06/47614285. Alle
richieste di deroga devono essere allegate apposite attestazioni
conformi agli allegati modelli 2 e 3 (quest'ultimo da utilizzare
esclusivamente dalle universita' e dai principali enti pubblici di
ricerca ai quali si applica l'art. 56 della citata legge n. 388/2000)
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente
interessato o dal soggetto titolare del conto di tesoreria. Le
determinazioni dirigenziali concessive della deroga sono trasmesse
esclusivamente al fax dell'ente indicato nella richiesta di deroga.
5. Le deroghe devono essere richieste allorche' si manifesti
l'esigenza di dover prelevare dai conti di tesoreria importi in
esubero rispetto al limite stabilito dalla norma e devono essere
trasmesse entro il giorno 10 del secondo mese di ciascun bimestre;
entro il successivo giorno 20 devono essere trasmesse eventuali
richieste suppletive. Le deroghe bimestrali devono essere utilizzate
esclusivamente per i prelevamenti da disporre nei conti di tesoreria
nel bimestre oggetto della deroga.
6. Qualora le predette deroghe dovessero pervenire successivamente
ai suddetti termini temporali, le stesse potranno avere ulteriore
corso solo se non comportino elementi di turbativa alla politica di
liquidita'. Nelle more del provvedimento di autorizzazione o diniego
possono essere comunque eseguiti i pagamenti per le retribuzioni al
personale dipendente, per le ritenute erariali, per le imposte
dirette e indirette, per i contributi previdenziali e assistenziali,
per le ordinanze di assegnazione di somme pignorate, per le rate di
ammortamento dei mutui e per i progetti comunitari.
7. Gli enti trasmettono al proprio cassiere o tesoriere copia delle
richieste di deroga con la relativa attestazione nonche' copia del
provvedimento concessivo della deroga. I cassieri ed i tesorieri non
devono eseguire, in assenza di richiesta di deroga e salve le
eccezioni di cui al comma 6, i pagamenti richiesti dall'ente qualora
determinino esuberi rispetto ai limiti di prelevamento stabiliti
dalla norma, pur in presenza di disponibilita' nei conti di
tesoreria, e non possono altresi' attivare le anticipazioni di
tesoreria contrattualmente pattuite. I cassieri e i tesorieri non
devono eseguire pagamenti che determinino eccedenze di prelievi
rispetto ai limiti derivanti dalle deroghe concesse e sono
direttamente responsabili per i pagamenti eseguiti in difformita' di
quanto sopra disposto.
8. Qualora l'andamento delle richieste di deroga di ciascun ente
nel corso dell'anno non risulti compatibile con le esigenze di
contenimento del fabbisogno del settore statale, i conti di tesoreria
possono essere parzialmente bloccati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze in attesa di accertare le cause e le
eventuali responsabilita'.
9. I pagamenti degli enti effettuati con anticipazioni del proprio
tesoriere o cassiere non rilevano agli effetti del presente decreto,
mentre il prelevamento dai conti di tesoreria per estinguere in tutto
o in parte l'anticipazione concorre al raggiungimento del limite del
102 per cento. Se nel corso del bimestre per il quale si chiede la
deroga si prevede la riscossione del contributo pubblico occorrente
per estinguere in tutto o in parte l'anticipazione, tale circostanza
deve essere indicata nella attestazione e la deroga deve essere
comprensiva dell'importo occorrente per la estinzione, totale o
parziale, dell'anticipazione; il rimborso totale o parziale
dell'anticipazione, con utilizzazione integrale della deroga, rimane
condizionato alla riscossione del contributo nel bimestre
considerato.
10. Le richieste di deroga con allegate le attestazioni sono
trasmesse all'organo di controllo interno (collegio sindacale o dei
revisori dei conti) per le valutazioni e le eventuali osservazioni da
formulare nell'ambito delle proprie competenze.
11. Gli esuberi dei prelevamenti nei conti di tesoreria rilevati
alla fine degli anni 2002, 2003 e 2004 non devono essere riassorbiti
con le disponibilita' nei conti di tesoreria presenti rispettivamente
negli anni 2003, 2004 e 2005.

Art. 4.
Amministrazioni dello Stato
1. Quanto disposto dal presente decreto si applica ai prelevamenti
delle amministrazioni dello Stato, salvo quanto verra'
successivamente disposto ai sensi dell'art. 47, comma 4, della citata
legge n. 449 del 1997, prorogato dall'art. 66, comma 2, della
richiamata legge n. 388/2000. I titolari dei conti di tesoreria sono
responsabili del rispetto delle disposizioni contenute nel presente
decreto.
2. Le agenzie fiscali di cui all'art. 57 del decreto legislativo
del 30 luglio 1999, n. 300, titolari di contabilita' speciali, sono
esonerate dall'applicazione del disposto di cui all'art. 66, comma 2,
della predetta legge n. 388/2000, prorogato, per il triennio
2003-2005, dall'art. 32, comma 1, della predetta legge n. 289/2002.

Art. 5.
Efficacia
Il presente decreto ha efficacia a partire dal giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti

Modello n. 1

Schema di istanza ordinaria
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dip. Ragioneria generale
dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio. V -
Fax 0647614215-064826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del
conto di tesoreria n. .... aperto presso ....
Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio
2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale
di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il
medesimo biennio, le disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della
richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per
maggiori esigenze;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui
al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;
Chiede
che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto
di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno ....,
venga fissata in complessivi euro ...., come specificato
nell'allegata attestazione (punto 5).
(data) ...............
(firma) ....................
fax ........................
tel. .......................

Modello 1-bis

Schema di istanza suppletiva

Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dip. ragioneria generale
dello Stato - I.Ge.P.A. - Ufficio V -
fax 0647614215-064826063

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del
conto di tesoreria n. .... aperto presso ....
Visto il disposto di cui all'art. 66, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, che, nel rideterminare, per il biennio
2001-2002, il limite dei prelevamenti dai conti di tesoreria statale
di cui all'art. 47, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell'anno precedente aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il
medesimo biennio, le disposizioni recate dalIl'art. 47, comma 4,
della richiamata legge n. 449/1997, per la concessione di deroghe per
maggiori esigenze;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui
al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;
Vista l'istanza di deroga gia' presentata per il corrente
bimestre .... dell'anno ....;
Considerato che sono insorte necessita' di effettuare nuovi
pagamenti in precedenza non noti per complessivi euro ....... come
specificato nell'allegata attestazione che ricomprende (o non
ricomprende) i dati di deroga gia' trasmessi;
Chiede
che la concessione della deroga al limite dei prelevamenti dal conto
di tesoreria sopra indicato fino al bimestre .... dell'anno ....venga
fissata in complessivi euro ...., come specificato nell'allegata
attestazione (punto 5).
(data) ........................
(firma) ..............
fax ..................
tel. .................

Modello 2
Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del
conto di tesoreria n. .... aperto presso ....
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, nel rideterminare per il biennio 2001-2002, il limite dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente
aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le
disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n.
449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che ha prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni di cui
al richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;
Dichiara:
1) che fino al bimestre ............ dell'anno precedente a
quello in corso sono state complessivamente prelevate dal predetto
conto di tesoreria somme per euro ...., il cui 102% e' pari a euro
.... (a);
2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno
................ fino al bimestre precedente a quello corrente, sono
stati di complessivi euro .... (b);
3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre
............ e pari a euro ....(c);
4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente
bimestre .... dell'anno ....
risultano pari a complessivi euro .... di cui (d):
per le spese e per le retribuzioni nette del personale: euro
....
per le seguenti altre necessita', non rinviabili senza addebito
di oneri aggiuntivi o interessi moratori:
a) contributi previdenziali ed assistenziali, euro ....;
b) ritenute fiscali, euro ....;
c) utenze, euro ....;
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate, euro ....;
e) stato avanzamento lavori, euro ....;
f) rate di ammortamento mutui, euro ....;
g) progetti comunitari, euro ....;
h) ordinanze di somme pignorate, euro ....;
5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per
complessivi euro .... e del plafond di cui al punto 3) pari a euro
.... rimangono da coprire eccedenze per euro .... (e);
6) di prevedere la riscossione del contributo pubblico di euro
.... in costanza di un'anticipazione presso il tesoriere per euro
....;
(data) .......................
(firma) .......................

Modello 3
Da allegare all'istanza

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto ...., legale rappresentante ...., titolare del
conto di tesoreria n. .... aperto presso ....
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
che, nel rideterminare, per il biennio 2001-2002, il limite dei
prelevamenti dai conti di tesoreria statale di cui all'art. 47, comma
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell'importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente
aumentato del 2 per cento, ha prorogato, per il medesimo biennio, le
disposizioni recate dall'art. 47, comma 4, della richiamata legge n.
449/1997, per la concessione di deroghe per maggiori esigenze;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, che ha
prorogato, per il triennio 2003-2005, le disposizioni recate dal
richiamato art. 66, comma 2, della legge n. 388/2000;
Visto il disposto di cui all'art. 56, commi 1 (per le Universita)
e 2 (per i principali enti pubblici di ricerca) della ricordata legge
n. 388/2000, che ha fissato un limite complessivo al fabbisogno del
sistema universitario e dei grandi enti di ricerca per il triennio
2001-2003;
Visto il decreto ministeriale n. 3484 del 31 gennaio 2003;
Vista la nota n. .......... del .... Ministero dell'istruzione,
universita' e ricerca (o il decreto n. .... del .... Ministero
dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di
ricerca) con il quale e' stato determinato il fabbisogno programmato
per l'anno .... per questa universita' (o ente di ricerca) nella
misura di euro.... (A);
Dichiara:
1) Che fino al bimestre .... dell'anno precedente a quello in
corso sono state complessivamente prelevate dal predetto conto di
tesoreria somme per euro .... il cui 102% e' pari a euro ....) (a);
2) che i prelevamenti effettuati nel corrente anno .... fino al
bimestre precedente a quello corrente sono stati di complessivi euro
.... (b);
3) che il limite di prelevamento per il corrente bimestre .... e'
pari a euro .... (c);
4) che i pagamenti che si prevede di dover eseguire nel corrente
bimestre .... dell'anno .... risultano pari a complessivi euro ....
di cui (d);
per le spese e per le retribuzioni nette del personale euro
....;
per le seguenti altre necessita', non rinviabili senza addebito
di oneri aggiuntivi o interessi moratori:
a) contributi previdenziali ed assistenziali, euro ....;
b) ritenute fiscali, euro ....;
c) utenze, euro ....;
d) obbligazioni giuridicamente perfezionate, euro ....;
e) stato avanzamento lavori, euro ....;
f) rate di ammortamento mutui, euro ....;
g) progetti comunitari, euro ....;
h) ordinanze di somme pignorate, euro ....;
i) trasferimenti ad altri atenei, euro .....
5) che tenuto conto dell'utilizzo di entrate proprie per
complessivi euro e del plafond di cui al punto 3) pari a euro ....
rimangono da coprire eccedenze per euro ....; (e)
Dichiara inoltre:
6) che tenuto conto dei pagamenti che si prevede di dover
eseguire nel corrente bimestre, per un ammontare pari euro ....
(punto 4), e delle entrate proprie complessive previste per lo stesso
periodo, per un ammontare di euro .... il fabbisogno finanziario
utilizzato con la presente richiesta di deroga ai prelevamenti e'
pari a euro ....;
7) che la richiesta di utilizzo del fabbisogno di cui al punto 6
e' coerente con l'obiettivo programmato per l'intero anno definito
dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (dal Ministero
dell'economia e delle finanze per i principali enti pubblici di
ricerca).
(data) .......................
(firma) .......................

(A) Da compilare solo dopo l'assegnazione a ciascuna
universita' (o ente di ricerca) del fabbisogno finanziario 2003.
Note per la compilazione dei modelli 2 e 3
a) Al punto 1) deve essere indicata la somma dei prelevamenti dal
conto di tesoreria effettuati negli anni 2002 (2003 e 2004) fino al
bimestre corrispondente per il quale si chiede la deroga.
b) Al punto 2) devono essere indicati i prelevamenti
complessivamente e cumulativamente disposti sul conto di tesoreria
fino al bimestre antecedente a quello della richiesta di deroga; il
punto 2) deve essere compilato a decorrere dal secondo bimestre.
c) Al punto 3) deve essere indicato il limite di prelevamento per
il bimestre oggetto della richiesta della deroga e si ottiene come
mera differenza tra i precedenti punti 1) e 2). Nel caso in cui il
punto 2) risultasse maggiore del punto 1) tale risultato dovra'
essere indicato con segno negativo e deve essere aggiunto all'importo
dei pagamenti previsti per il bimestre oggetto di deroga.
d) Al punto 4 fra le spese per le retribuzioni al personale sono
da comprendere anche i compensi agli organi istituzionali mentre tra
le obbligazioni giuridicamente perfezionate possono ricomprendersi i
trasferimenti in favore di organismi minori purche' essenziali per il
funzionamento di tali enti.
e) Al punto 5) e' opportuno precisare che:
le entrate proprie da indicare sono esclusivamente quelle
previste al di fuori del sistema di tesoreria unica (c/c corrente
bancario, c/c postale denaro liquido, ecc.);
l'importo di cui al punto 3) deve essere comunque indicato
anche se di segno negativo;
le eccedenze da coprire sono costituite dalla sommatoria dei
punti 3 (anche se negativo) e 4 al netto delle entrate proprie.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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