Comune di Jesi Rete civica Aesinet
Home Mappa E-mail facile Ricerca

scegli la categoria...
Il Comune - Relazioni con il pubblico - Informagiovani - Dati statistici - Informacittà - Gazzette leggi e normative - Cultura e tempo libero - Economia e lavoro - Turismo - Portale delle associazioni - Istruzione e formazione - Trasporti e mobilità - Sanità, ambiente

Gazzetta Ufficiale N. 44 del 22 Febbraio 2003

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282

Testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27 (in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1.
Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per
aiuti di Stato

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle
Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti
di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e
ferma quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre
2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non
corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi
di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli
interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per
cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime
di aiuti e' divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di
effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il
31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 e' dovuta, oltre agli interessi,
una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione,
calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi:
- La decisione della Commissione delle Comunita'
europee 11 dicembre 2001, n. 2002/581 (decisione della
Commissione relativa al regime di aiuti di Stato cui
l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche), nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 184 del
13 luglio 2002.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
(nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002):
"Art. 5 (Adempimenti comunitari iniziali a seguito di
condanna per aiuti di Stato). - 1. In attuazione della
decisione della Commissione delle Comunita' europee
dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed
in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la
medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie
dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese
disponibili in favore delle banche in forza della legge
23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli
articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e'
sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
ancora aperto il termine per la presentazione della
relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso
il regime di agevolazione reso disponibile in forza
dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n.
153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione
costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione
al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria
e dal successivo trasferimento alla fondazione produca
effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi
d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso
il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini
della consecutivita' di cui all'art. 22, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo
quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal
medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di
fondazioni, in ragione del loro regime giuridico
privatistico, speciale rispetto a quello delle altre
fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:
a) della loro particolare operativita', inclusa la
possibilita' di partecipare al capitale della Banca
d'Italia;
b) della struttura organizzativa, basata sulla
previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime
di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di
incompatibilita';
c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio
e di dismissione dei cespiti;
d) della facolta' di emettere titoli di debito
convertibili o con opzioni di acquisto;
e) dei vincoli di economicita' della gestione e di
separazione patrimoniale;
f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle
riserve e degli accantonamenti;
g) delle speciali norme in materia di contabilita' e
di vigilanza;
h) del criterio secondo cui le norme del codice
civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via
residuale e in quanto compatibili.
La disposizione di cui al precedente periodo
costituisce norma di interpretazione autentica della legge
23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153.
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
sono versate in apposita contabilita' speciale di
tesoreria. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
contabili di acquisizione delle relative somme.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, nel
supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 53
del 5 marzo 1999):
"Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tali sistemi in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.".


Art. 1-bis.
Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee sull'attivita' di spedizioniere
(( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa n.
264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3
e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia
l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non
sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese
ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
alla legge 14 novembre 1941, n. 1442" )).
Riferimenti normativi:
- Il testo della sentenza della Corte di giustizia
C.E.E. - Sezione IV, nella causa n. 264/99, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 dell'8 giugno
2002.
- Si trascrive il testo dell'art. 11, come modificato
dalla legge qui pubblicata, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di
inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica
di determinati requisiti tecnici nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 21 novembre 2000):
"Art. 11 (Esercizio dell'attivita' sul territorio
nazionale). - 1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e
10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di
cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione
europea che intendano aprire sedi o unita' locali sul
territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di
cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i
requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di
provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'impresa avente sede in uno Stato membro
dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello
Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di
spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul
territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in
Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori
di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione
all'elenco autorizzato istituito presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.
4. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei
conti).".

Art. 2.
Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche
alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere
successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I
versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del
citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro,
rispettivamente, il 15 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16
novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la
rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili o con
destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di
tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del
16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla primo sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono
essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi 7,
8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, nel supplemento ordinario n. 285
alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001):
"7. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche
alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni
effettuate entro il 30 novembre 2002. In tale caso, tutti i
soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono
essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre
2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle
stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche
alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti
di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della
determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione, se inferiore al valore normale del bene,
determinato ai sensi dell'art. 9 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del
comma 3 del citato art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due
valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
la cessione e' stata deliberata o realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del
presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 maggio 2003 e la
restante parte in quote di pari importo entro il 16 luglio
2003 ed il 16 novembre 2003, con i criteri di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 5 e 7
della legge n. 448/2001:
"Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). -
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo art. 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata,
con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'art. 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.".
"Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo
o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.".

Art. 3.
Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e
disposizioni in materia di bilanci delle societa' sportive
professioniste.
1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in
sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al
fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta
sostitutiva e' versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali
entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.
(( 1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e'
aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa'
sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito
conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in
vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali
oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio
sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali
delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato
sulla base di un'apposita perizia giurata.
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1
devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento
della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo"
)).
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge
28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 4 (Riserve e fondi in sospensione di imposta). -
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta,
anche se imputati al capitale sociale o al fondo di
dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001,
possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al
comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento
per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e
del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a
ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati
all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il
reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte
di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di
cui al numero 1) del citato comma 4 dell'art. 105; a tal
fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto
reddito.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere
imputata, in tutto o in parte. alle riserve o altri fondi
del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'art. 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati
all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa
denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali
utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
- La legge 23 marzo 1981, n. 91 (norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo
1981.

Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione
1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalla
seguenti: "32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto
ministeriale".
(( 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,
dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9
non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al
comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza;
in tal caso, non si applicano interessi".
1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai
sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi
informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il
ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una
somma pari al dieci per cento dell'importo risultante
dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative
convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a
condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il
ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati
entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta
avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre
2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto;
b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del
31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al
pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle
penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto )).
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 9, come modificato
dalla legge qui pubblicata, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79 (misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 1997, n. 74, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123:
"Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno,
versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno
precedente per effetto delle disposizioni attuative della
delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono
stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto
sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai
servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei
rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento,
nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel
termine previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi
all'espropriazione della cauzione, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
che complessivamente garantisca maggiori entrate per il
bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi,
rispettivamente, per anni 1998 e 1999.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, come modificato
dalla legge qui pubblicata, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138 (interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158, e convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario:
"Art. 3 (Potenziamento dell'attivita' di riscossione
dei tributi e sistema di remunerazione del servizio
nazionale della riscossione). 1. (Sostituisce l'art. 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602).
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al
comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del
ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' sui nuovi beni la cui esistenza
e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; ;
1.2) (Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2
dell'art. 19, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute ,
sono inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica
della cartella di pagamento e ;
2) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
b) all'art. 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d) ,
sono inserite le seguenti: ", d-bis) ";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto
dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle
spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore. ;
c) (Aggiunge il comma 3-bis dall'art. 57, decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112).
3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio
dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione
dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui
gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di
accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle
attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della
procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o
questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla
transazione si procede con atto approvato dal direttore
dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della
Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti
altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono
rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non
pronunciati espressamente nel termine predetto. La
transazione puo' comportare la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, nei limite massimo di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei
concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli
emessi da uffici statali anche prima della data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
si compone:
a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni,
rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio,
di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001,
sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il
31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4
e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo la
percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra
tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui
al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e'
fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione
delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali,
rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non
inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro
1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al
comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e'
suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2002, determinazione di uguali quote di incremento delle
percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel
2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i
soli concessionari e commissari governativi le cui
attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001,
inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi
questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto
del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo
proprio dei concessionari e dei commissari governativi le
cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno
2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e'
costituito dal mantenimento di un identico valore
percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di
incremento di cui alla lettera a), per le concessioni
situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di
quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa
mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i
concessionari e i commissari governativi anticipano
comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli
importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma
6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a
euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura
pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato
e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso
al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di
obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e
commissari governativi e' comunque computato in aumento
delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la
restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni
2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi
effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino
ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione
delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione
dell'aggio.
7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la
quota corrispondente alla differenza tra il valore
dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo
effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere
imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato
civilistico e fiscale dell'esercizio 2002.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato
del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate
rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato
conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle
misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in
misura percentuale pari a quella di scostamento
dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che
non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso,
si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55
del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle
anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta
giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si
applicano interessi.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole:
"Fino al 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2003 ;
b) nell'art. 4-bis, comma 1, le parole: 1 gennaio
2003 "sono sostituite dalle seguenti: 1o ennaio 2004 .
11. All'art. 77, comma 1, lettera d), della legge 21
novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003 sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004 .
12. Sono abrogati il comma 5 dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
dall'art. 15, l'art. 16-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici
statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui
all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per
635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di
euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i
professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301, del Ministro delle finanze il diritto
potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di
provenienza, con automatico riconoscimento alla presa
d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio
prestato presso la Scuola, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e
2004, realizza un programma straordinario di
qualificazione, riqualificazione e formazione del personale
del Ministero del economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri
processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato
potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di
contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di
cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1. "Spese
generali di funzionamento , capitolo 3542, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita'
previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, comma 1, primo periodo, le parole:
"dall'art. 47 sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV
;
b) all'art. 55, comma 1, le parole: "dall'art. 47
sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo ;
c) all'art. 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve
fino a: "commissari governativi sono sostituite dalle
seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art.
12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione
resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo
di commissari governativi .
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario
relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla
legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione
dell'art. 10, n. 26), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita
nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di
somme gia' versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a
disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19, commi 5 e
6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:
"5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro
delle finanze, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28
settembre 1998, n. 337), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46:
"2. Con convenzione, approvata con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi
nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso
per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e'
determinata tenendo conto del costo di svolgimento del
servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente
e di quello delle operazioni in essi incluse, della
tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare
complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la
convenzione ha durata triennale".

Art. 5.
Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive
1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che
non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e
non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla
mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle
dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa o di
lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti,
nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non
imponibile, nonche' le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di
100,00 euro entro il (( 6 aprile 2003 )). Tali versamenti sono
effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi
prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite le modalita' per la comunicazione alla medesima Agenzia,
anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione
dell'attivita' e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma
di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
(( 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti:
"nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati
nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917," )).
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3,
comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento
ordinario:
"6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle
dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivita',
previste nel primo e terzo comma dell'art. 35 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta
con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire
l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata
l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e
documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro
milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se
l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione
presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre
somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali,
con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e
dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione
successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti
e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle
ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art.
3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso
non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli
articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art.
74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai
datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai
sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto
delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461,
e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e con i Ministri competenti per
settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale
cinematografiche.
2-bis. (soppresso).".
- Si trascrive il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge
qui pubblicata, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
1972, n. 292, supplemento ordinario:
"Art. 5 (Esercizio di arti e professioni). - Per esercizio di
arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale,
ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da
parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di
associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone
fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e
professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' le
prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei
contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma
2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre
attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate
nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi
derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349,
nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie
giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.".

Art. 5-bis.
Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289
(( 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: ,
relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16;
1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della
quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
definizione automatica ;
2) al comma 4, le parole da: la definizione fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: divenuti definitivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa
a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di
pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli
interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il
contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni
del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti ;
3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: oggetto di
definizione sono inserite le seguenti: aumentati a 600 euro per i
soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica ; all'ottavo periodo, la parola:
2.000 euro e 5.000 euro sono sostituite, rispettivamente dalle
seguenti: 3.000 euro e 6.000 euro e le parole: 20 giugno 2004 ed
entro il 20 giugno 2005 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre
2003 ed entro il 20 giugno 2004 :
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: I
soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e
nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con
il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita' ;
5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: secondo le
disposizioni del presente articolo sono inserite le seguenti: ,
esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo ;
all'ultimo periodo, le parole: e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, sono
soppresse;
6) al comma 14, le parole: , tenuto conto degli indici di
coerenza economica, sono soppresse;
7) al comma 15, dopo le parole: entro il 31 luglio 2003 sono
inserite le seguenti; , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i
soggetti di cui al comma 10, secondo periodo ;
8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: Ferma la disciplina
riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, e le parole: entro il 30 novembre 2002
sono soppresse ;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, sono inserite le seguenti: del contributo
straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
2.2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza
degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34,
comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi
esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto
essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione
che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena
di nullita', maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per
ciascun periodo di imposta";
2.3) al secondo periodo, le parole: ", salvo che per i periodi
d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su
supporto cartaceo" sono soppresse;
2.4) al terzo periodo, le parole: "per ciascun periodo di
imposta" sono soppresse; le parole; "2.000 euro" e "5.000 euro" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro e "6.000
euro , le parole: "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 sono sostituite
dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 , e le parole:
"17 marzo 2003 sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "24 aprile 2003", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli istituti previdenziali non comunicano
all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione
riservata di cui vengono a conoscenza";
4) al comma 5, primo periodo, le parole: "13 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "6 per cento";
5) al comma 6:
5.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della
procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna
annualita' oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e
limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul
valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati
del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per
cento";
5.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli
articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice
penale, nonche' degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile,
quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i
predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione
di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio
dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale
conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa";
5.3.) la lettera d) e' abrogata;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di
integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono
comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte
corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto
all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle
ritenute aumentate ai sensi del comma 6";
7) al comma 7, le parole: "alle lettere c) e d)" sono sostituite
dalle seguenti: "alla lettera c)".
8) al comma 10:
8.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' invito al contradditorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di
cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente
ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'art. 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di
entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data di
pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli
interessi. Non si fa' luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i
periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di
accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti":
8.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui
alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto la
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
integrativa";
9) al comma 11, primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003 ; al secondo periodo, le
parole: "20 giugno 2003 sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre
2003":
c) all'articolo 9;
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena
di nullita', tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31
ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le
imposte di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente,
per l'imposta sul valore aggiunto";
2) al comma 2:
2,1) alla lettera a), le parole: "al 18 per cento", "16 per
cento" e "13 per cento" sono sostituite, rispettivamente dalle
seguenti: "all'8 per cento", "6 per cento" e "4 per cento"; dopo le
parole: "dell'imposta regionale sulle attivita' produttive", sono
inserite le seguenti: "del contributo straordinario per l'Europa di
cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662,";
2,2) alla lettera b), le parole: "ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma
6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta
e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel massimo periodo" sono
sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo
pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni
di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente per
le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del
2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo", le parole:
"se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta
detraibile" sono sostituite dalle seguenti: "se l'imposta esigibile
ovvero l'imposta detratta":
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta,
almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici
titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti
dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito
d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le
associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i
soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e'
superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e'
superiore a 180.000 euro;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali
non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica,
nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei
parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma
2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla
base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del
decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono
effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma
pari a 700 euro per ciascuna annualita'";
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma
2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta
almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore
a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore
a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a
180.000 euro";
6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "originarie" sono
aggiunte le seguenti: "fatta eccezione di quelle determinate
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383": il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Il riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse";
7) al comma 10, lettera c), le parole: "I predetti effetti
operano" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti effetti,
limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice
civile, operano", le parole: "di tutte le attivita'" sono sostituite
dalle seguenti: "delle attivita'"; le parole: ", fermo restando la
decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle
attivita' medesime" sono soppresse; l'ultimo periodo e' sostituito
dal seguente: "L'esclusione di cui alla presente lettera non si
applca in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
8) al comma 12, primo periodo, le parole: ", per ciascun periodo
di imposta,", sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "2.000
euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti:
"3.000 euro" e "6.000 euro", le parole "16 marzo 2004 ed il 16 marzo
2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20
giugno 2004" e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "17 aprile 2003";
9) al comma 14;
9.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo,
ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai
sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi
di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo
54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione
e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima
data di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato.
Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi
di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle
disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei
suddetti atti";
9.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitare l'azione penale per gli illeciti di cui
alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione
per la definizione automatica";
10) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al terzo periodo, le
parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2003";
d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1.
Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai
sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai
pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle
dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le
quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data.
Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri
soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere
versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il
30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni
sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma
1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla
data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute
non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle
relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono
dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i
soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato
eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla
data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti
interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa,
in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari
abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in
apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun
periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli
estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici
provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a
ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento
con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003,
sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al
rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso
compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se
i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato
eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato,
anteriormente alla data del 31 dicembre 2002 all'autorita'
giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme
da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere
maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo";
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "della presente
legge," sono inserite le seguenti: "in deroga alle disposizioni
dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212"; al
medesimo comma, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"due anni";
f) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione
agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale,
sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli
immobili. Proroga di termini)";
2) al comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "16 aprile 2003"; le parole: "a condizione che non sia
stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione
che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della
maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o
ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3,
comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la
rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di
due anni";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni
tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni
di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle
maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a
presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale
dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione
precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora,
alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori
imposte";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono
decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione
delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti
annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e
all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003";
g) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2000";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1
gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i
debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi
della facolta' attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per
cento";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
h) all'articolo 14:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
parole: "nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi
periodi previsti dalle vigenti disposizioni";
2) al comma 4, primo periodo, le parole: "comma 4" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5";
3) al comma 5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento", al primo periodo, dopo
le parole: "in corso a tale data" sono inserite le seguenti: "nonche'
negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti
dalle vigenti disposizioni"; dopo le parole: "e' dovuta", sono
inserite le seguenti: ", entro il 16 aprile 2003,"; al quinto
periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a condizione che i
soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9
relativamente alle imposte sui redditi";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci
o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle
attivita' regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella
misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del
terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione,
e' attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata";
i) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione degli
accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di
irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei
processi verbali di constatazione)";
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono
inserite le seguenti: ", indennita' di mora", e sono aggiunte, in
fine, le parole: "salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)";
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La definizione non e'
ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n.
74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di perfezionamento della definizione";
3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere a),
b), e c), le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite
dalle seguenti: "maggiori imposte, ritenute e contributi";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per
cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione";
5) al comma 4:
5.1) all'alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite
dalle seguenti: "16 aprile 2003";
5.2) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "18 per cento";
5.3) alla lettera b), le parole: "l'aliquota applicabile alle
operazioni risultanti dal" sono sostituite dalle seguenti: "la
maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel";
5.4) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la
procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime
applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di
ritenute e il conseguente omesso veramente da parte del sostituito
d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori
ritenute omesse risultante dal verbale stesso";
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2002, n. 19.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.";
7) al comma 5:
7.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le
modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione
ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti "16 aprile 2003, secondo
le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei
relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni";
7.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e
"6.000 euro", le parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno
2004", e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti:
"17 aprile 2003";
8) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito: "e' altresi'
esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle
sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si
applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione";
9) al comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle
seguenti: "18 aprile 2003"; dopo le parole "di cui al comma 1", sono
inserite le seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis";
1) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del
giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a
domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150
euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima
o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito
ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, dalla
data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla
predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla
medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non
sia stata gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare
sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del
giudizio";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al quarto periodo, le
parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile
2003";
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), dopo le parole: "per lite pendente,
quella" sono inserite le seguenti: "in cui e' parte
dell'amministrazione finanziaria dello Stato";
3.2) alla lettera c), dopo le parole: "al netto degli
interessi" sono inserite le seguenti: "delle indennita' di mora";
4) al comma 4, dopo la parola: "versamento", sono inserite le
seguenti: ", se dovuto ai sensi del presente articolo", le parole:
"21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti "21 aprile 2003";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di
definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza
dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1,
lettera b), la definizione non da' comunque luogo alla restituzione
delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto
per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque
dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea";
6) al comma 6 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i
termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni,
ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio";
7) il comma 7 e' abrogato;
8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalla
seguente: "competenti", dopo le parole: "corti di appello" sono
inserite le seguenti: "nonche' alla Corte di cassazione"; le parole:
"30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2003";
le parole: "31 luglio 2005"; ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "31 luglio 2004";
9) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla
Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della
lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione
alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro
della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per
comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso
tali ordinanze e' di trenta giorni";
10) al comma 10, le parole: "fatta salva la disposizione
dell'ultimo periodo del comma 5" sono sostituite dalle seguenti:
"fatte salve le disposizioni del comma 5";
m) all'articolo 17, comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono
sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati;
conseguentemente, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Norme in
materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per
l'estero)";
o) all'articolo 22, comma 5, e' aggiunto, in fine il seguente
periodo: "Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in
relazione alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al
gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilita', inseriti
nell'elenco istituto ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo
1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero
dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del
10 aprile 1991, e successive modificazioni che risultino gia'
installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello spettacolo
viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968".
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art.
16-bis (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle
sanzioni). - 1. L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16,
relativo alle violazioni dall'articolo 6, comma 3, e
dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e successive modificazioni, e' notificato al
trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della
violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve
essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 2. Per le
violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno
previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'. 3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni
constatate a decorrere dal 1 aprile 2003". 3. Le maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in
via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni
causati dalle calamita' naturali verificatesi nel corso del 2002 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita', risultanti dalle dichiarazioni, qualora
non siano determinabili i ricavi o compensi con le
modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma l, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo fermi
restando gli effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione, aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, escluse le
somme di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo: gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: "Ferma la
disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze," e le parole:
"entro il 30 novembre 2002" sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 5-bis, lettera b) del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi). - 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta regionale
sulle attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. Soppresso.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento
dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003,
mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in
ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel
comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella
omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione
gia' presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui
agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalen