Alle imprese interessate
Ai consorzi di imprese
Alle associazioni imprenditoriali
Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900501, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2o
bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma
di credito d'imposta previste dai commi 5 e 6 dell'art. 103 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle attivita' di
commercio elettronico.
Con circolare del 10 dicembre 2002 n. 900502, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 239 della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 2002, sono state emanate le disposizioni relative al 2o
bando per la concessione e liquidazione di agevolazioni sotto forma
di contributo in conto capitale previsto dai commi 5 e 6 dell'art.
103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per lo sviluppo delle
attivita' di collegamento telematico "quick-response" con riferimento
alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.
In vista della presentazione da parte delle imprese delle domande
di finanziamento, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni
sui predetti bandi, al fine di meglio esplicitare specifici aspetti
contenuti nelle circolari in oggetto.
In via preliminare appare utile delimitare gli ambiti di intervento
delle predette circolari, puntualizzando il significato che e' stato
attribuito, rispettivamente, alle locuzioni di "commercio
elettronico" e di "collegamento telematico/quick response".
1. Commercio elettronico.
1.1. Ai fini del bando "e-commerce", sono finanziabili tutte quelle
iniziative dirette a promuovere e supportare la vendita attraverso
internet di beni e servizi da parte delle imprese. E' auspicabile, ma
non necessaria la conclusione on line della transazione: pertanto la
conclusione dei contratti potra' avvenire anche nelle forme
tradizionali. E' pero' necessario che i progetti prevedano la
creazione di un sito che garantisca un livello di interazione
reciproca tra impresa e consumatore (nel caso di progetti Business to
Consumer) e tra impresa e impresa (nel caso di progetti Business to
Business) e che consenta la possibilita' di avviare on-line la
procedura di acquisto. A titolo indicativo ma non esaustivo, il sito
dovra' prevedere - come requisiti minimi - la possibilita' di:
avviare la trattativa; inviare e confermare ordini; accedere a prezzi
e tariffe; consultare le specifiche tecniche dei prodotti; chiedere e
ottenere informazioni, preventivi (anche personalizzati), condizioni
contrattuali e modalita' di conclusione dei contratti. Non sono
ammissibili i progetti per la creazione di meri "siti vetrina" a
scopo promozionale, che non prevedano un'interazione two way tra
impresa/cliente o tra impresa/impresa, secondo le modalita' sopra
descritte.
2. Collegamento telematico.
2.1. Ai fini del bando "quick-response". sono finanziabili tutte
quelle iniziative volte allo sviluppo di collegamenti telematici,
alla velocizzazione dei flussi logistici, allo scambio ed alla
acquisizione automatica di informazioni, alla creazione di
piattaforme per lo sviluppo di sistemi standardizzati per il
monitoraggio delle varie fasi di produzione e commercializzazione,
tramite tecnologie informatiche e telematiche, combinate alla
diffusione di internet. Nell'ambito dei progetti "quick response",
possono essere finanziate anche attivita' di e-commerce, che
rappresentino un ulteriore sviluppo dei progetti stessi.
2.2. Nel caso di progetti presentati da imprese in forma singola,
sono finanziabili le iniziative dirette a collegare l'impresa a reti
telematiche gia costituite.
2.3. Non e' finanziabile il collegamento telematico attivato
all'interno della singola impresa (intranet).
2.4. In presenza di una rete telematica gia' costituita sono
agevolabili i progetti che ne prevedano l'ampliamento attraverso
l'acquisto di nuovo hardware e nuovo software (con esclusione di
spese di cui alle voci b e c).
3. Presentazione delle istanze: soggetti promotori, beneficiari e
documentazione.
3.1. Sono soggetti beneficiari degli aiuti tutte le imprese
titolari di partita IVA, individuali o societarie, anche aventi forma
di cooperative, i consorzi e societa' consortili, le societa'
consortili miste tra imprese industriali, commerciali e di servizi, i
consorzi di sviluppo industriale e i centri per l'innovazione e lo
sviluppo imprenditoriale, operanti nei settori ammessi al regime "de
minimis", su tutto il territorio nazionale.
3.2. Non sono ammissibili alle agevolazioni gli enti pubblici
economici in quanto non si configurano come imprese individuali o
societarie con finilita' private; sono, inoltre, escluse le imprese,
anche di tipo associativo, condotte a scopo non lucrativo.
3.3. Sono ammissibili alle agevolazioni le societa' di servizi
costituite da liberi professionisti.
3.4. E' opportuno precisare che, nel caso di societa', l'iscrizione
al registro delle imprese ha valore costitutivo della personalita'
giuridica; pertanto una societa', di persone o di capitali, che non
sia iscritta al registro delle imprese non puo' presentare domanda di
agevolazione. Le ditte individuali, invece, anche se non iscritte al
registro delle imprese, possono presentare domanda di agevolazione.
3.5. Le associazioni di categoria possono essere soggetti promotori
dei bandi e non soggetti beneficiari.
3.6. Ai sensi della Circolare n. 900502 sul quick response possono
presentare domanda di agevolazione, oltre alle aziende appartenenti
ai settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, anche le
aziende produttrici di beni, servizi, macchinari ed attrezzature il
cui fatturato si riferisca prevalentemente a rapporti commerciali con
i settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero. La misura della
prevalenza verra' valutata su un periodo di tempo non inferiore a 6
mesi per le imprese di nuova costituzione, altrimenti si riferira' al
fatturato degli ultimi due esercizi.
3.7. Una stessa impresa puo' far parte, nell'ambito del medesimo
bando, di piu' aggregazioni e presentare domanda di agevolazione per
i relativi progetti, fermo restando il divieto di presentare piu'
domande a fronte degli stessi investimenti e nel rispetto del limite
massimo di cumulo, nel triennio, di 100.000 euro di agevolazioni in
regime de minimis, per ciascuna impresa.
3.8. La relazione di progetto di cui al par. 1.7 della Circolare n.
900501 ed al par. 1.8 della Circolare n. 900502 deve essere sempre
allegata alla domanda di prenotazione, anche nel caso di un progetto
presentato da una singola impresa. Per la sua redazione puo' essere
utilizzato lo schema disponibile su uno dei seguenti siti Internet:
"www.legge388.info", "www.minindustria.it", "www.mcc.it",
"www.ipi.it".
3.9. La relazione di progetto dovra' riportare un dettaglio
analitico di tutti i costi relativi al progetto con riferimento a
ciascun beneficiario delle agevolazioni.
3.10. Per "tempi di messa a regime" (di cui al par. 1.7 della
Circolare n. 900501 e al par. 1.8 della Circolare n. 900502, Punto B4
dell'Allegato 2 alla Circolare n. 900501 e Punto B5 dell'Allegato 2
alle Circolari 900502) si intende il periodo di tempo che secondo
l'impresa e' necessario a rendere operativo il progetto.
3.11. La domanda deve essere presentata al Gestore in duplice
copia: una domanda in originale ed in regola con l'imposta di bollo
ed una fotocopia della stessa.
3.12. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio e' valida anche
se sottoscritta e presentata unitamente ad una fotocopia non
autenticata di un documento di identita' valido del sottoscrittore.
Pertanto non e' necessaria l'autenticazione da parte del notaio o
del pubblico ufficiale del comune.
3.13. I documenti da compilare per la presentazione della domanda
di prenotazione sono:
nel caso di aggregazione di imprese, gli allegati 2 e 2-bis, a
cura del soggetto promotore, mentre ciascuna impresa dovra' compilare
la scheda-impresa di propria pertinenza (allegato 3) ed il
questionario (allegato 3-bis). Se il soggetto promotore e' anche
soggetto beneficiario, e' necessario che esso compili anche gli
allegati 3 e 3-bis.
nel caso di domanda presentata da una singola impresa, dovranno
essere compilati esclusivamente gli allegati 2 e 3-bis.
In entrambi i casi andra' allegata alla domanda la "relazione di
progetto".
3.14. Nello schema di relazione di progetto, per "scalabilita'" del
progetto si intende l'adattamento dello stesso, per eventuali
esigenze future.
4. Progetti e spese ammissibili.
4.1. Le spese "agevolabili" sono tutte quelle riferite: -
all'acquisto (anche a rate), al leasing, alla locazione di hardware e
software, nonche' all'hosting e all'housing (voce a); - alla
consulenza ed al tutoraggio, di cui alla voce b); - alla formazione e
all'e-learning di cui alla voce c) del par. 2.2 delle Circolari
numeri 900501 e 900502.
4.2. Le spese di cui alla voce b) e c) del par. 2.2 delle Circolari
numeri 900501 e 900502 sono ammissibili nel limite del 20% del totale
delle spese agevolabili del progetto. Non sono agevolabili le spese
per consulenze non specifiche, quali ad esempio quelle per la
predisposizione della domanda di agevolazione. Per "tutoraggio" si
intende l'assistenza alla attuazione del progetto e l'accompagnamento
alla realizzazione ed all'esercizio dello stesso, per un tempo
massimo di 14 mesi dalla data del decreto di prenotazione delle
risorse.
4.3. Le spese per software di cui alla voce a) del par. 2.2 delle
Circolari numeri 900501 e 900502 sono quelle relative a pacchetti
software preconfezionati. Le spese per software di cui alla voce b)
del par. 2.2 delle Circolari numeri 900501 e 900502 sono quelle
riferite allo sviluppo di applicativi e alla personalizzazione di
software.
4.4. Nei casi di acquisto a rate, di locazione finanziaria o di
affitto di hardware e software (compreso l'hosting e l'housing),
l'agevolazione sara' calcolata applicando la percentuale,
rispettivamente, del 50 o del 60 per cento sul minore costo tra il
prezzo di mercato o di listino e l'ammontare delle rate o dei canoni
pagati. Se nei 14 mesi successivi alla data del decreto di
prenotazione delle risorse l'ammontare dei pagamenti effettuati
dall'impresa e' inferiore all'agevolazione, quest'ultima sara'
ridotta fino a coincidere con l'importo effettivamente pagato.
4.5. Il valore complessivo del progetto non deve essere inferiore a
7.500,00 euro. In caso di aggregazione tale importo si riferisce a
ciascuna delle imprese partecipanti al progetto.
4.6. Sono "ammissibili" alle agevolazioni sole quelle spese
agevolabili che sono state pagate dopo il 28 dicembre 2002. I
contratti di locazione finanziaria, di affitto e di acquisto a rate
di hardware e software (compreso l'ho isting e l'housing) non sono
ammessi alle agevolazioni se stipulati prima del 28 dicembre 2002.
4.7. Per "dotazioni interne" (di cui al par. 2.3 delle Circolari
numeri 900501 e 900502) si devono intendere i beni di nuova
fabbricazione (hardware, software, terminali, connessioni) ad uso
"promiscuo", ossia quelli utilizzati dalle imprese sia per la
realizzazione del progetto finanziato dai bandi in oggetto, sia per
attivita' di gestione aziendale ordinaria. Pertanto, i beni che hanno
una destinazione totalmente estranea al progetto non sono ammissibili
alle agevolazioni.
I costi per dotazioni interne dovranno essere indicati sotto la
voce di spesa a). L'impresa, nella relazione di progetto, dovra'
fornire una descrizione di tali costi, specificando la tipologia e
l'utilizzo dei beni ad uso promiscuo.
4.8. I costi per le commesse interne non sono agevolabili.
4.9. L'agevolazione per l'e-commerce consiste in un credito
d'imposta. Esso e' un bonus fiscale, utilizzabile dal soggetto
beneficiario a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data
di ricezione della comunicazione del decreto di fruizione, ed entro
un periodo massimo di 3 anni. Il credito d'imposta concesso e'
utilizzabile ai fini del pagamento presso il Concessionario
competente per territorio del servizio di riscossione dei tributi,
delle imposte e degli altri oneri in compensazione dei versamenti
effettuati con il modello F24, di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Modalita' e procedure per la prenotazione e fruizione delle
agevolazioni.
5.1. La perizia giurata, da presentare all'atto della domanda di
fruizione, deve essere resa da un consulente tecnico del tribunale.
In tal senso deve intendersi anche l'indicazione di cui all'allegato
8 del bando.
5.2. Il progetto si intende completato quando tutti i beni sono
stati fatturati ed installati, e l'impresa ha pagato almeno l'80 per
cento del costo del progetto ammesso alle agevolazioni con il decreto
di prenotazione delle risorse e comunque il 100% delle spese di cui
alle voci b) e c) del par. 2.2 delle Circolari n. 900501 e n. 900502
(tra cui le spese per la consulenza ed il tutoraggio, la formazione e
l'e-learning).
5.3. L'erogazione dell'agevolazione avviene sempre in due tranche,
a fronte di due domande di fruizione da trasmettere alla sede legale
del Gestore: la prima riguarda il 90% dell'agevolazione, calcolato
sul totale dell'investimento fatturato. La seconda domanda di
fruizione, per l'erogazione del saldo (il restante 10%), dovra'
essere presentata, con le stesse modalita' della prima, entro i primi
due esercizi successivi al completamento del progetto, a condizione
che l'impresa abbia raggiunto i risultati economici previsti (qualora
l'impresa non consegua i risultati previsti, l'agevolazione verra'
confermata nell'importo gia' erogato). E' fatto obbligo comunque di
trasmettere la documentazione comprovante le spese effettuate e non
trasmesse con la prima domanda di fruizione delle risorse.
Si segnala che la prima domanda di fruizione puo' essere presentata
solo se l'impresa ha completato il progetto.
5.4. Negli allegati 5-bis, di cui alle circolari n. 900501 e n.
900502 del 10 dicembre 2002, la parola "oltre" va interpretata in
modo tale da indicare un ammontare che in valore assoluto sia
superiore a "-10" e "+10".
5.5. Nel caso di progetti di quick response che non prevedano anche
attivita' di e.commerce, i risultati economici attesi vanno indicati
nella relazione di progetto allegata, in cui si devono fornire
indicatori anche di natura qualitativa che attestino un eventuale
miglioramento dei risultati dell'impresa.
5.6. All'interno di aggregazioni, le spese sostenute per soli
acquisti di hardware e software venduti da imprese partecipanti
all'aggregazione stessa sono agevolabili, purche' ricorrano le
condizioni di ammissibilita' e di congruita'. Non sono agevolabili i
costi di hardware e software che rimangono a carico dell'impresa
fornitrice. Nella perizia giurata, da inviare con la domanda di
fruizione delle risorse, dovra' essere fornita una dettagliata
spiegazione sulla congruita' e corretta imputazione dei costi per le
forniture di tutti i soggetti appartenenti alla stessa aggregazione.
Roma, 17 febbraio 2003
Il direttore generale
per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
Pasca di Magliano
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato