IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione
prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. La tabella organica 3, relativa al ruolo locale del personale
amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano, di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113, e'
sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.
2. Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che modifica le
dotazioni organiche complessive dell'amministrazione giudiziaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 novembre 1972, n. 301.
- Il testo del comma secondo dell'art. 107, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
il seguente:
"In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.".
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 1 marzo 2001, n. 113 (Norme di
attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige, recanti istituzione e modifiche di
tabelle organiche del Ministero della giustizia in
provincia di Bolzano, nonche' il trasferimento di funzioni
statali alle camere di commercio), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato