IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visti gli articoli 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185,
concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione e transito
dei materiali di armamento;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2001 concernente
contributo, per anno 2002, per l'iscrizione al Registro nazionale
delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli
armamenti, previsto dall'art. 17 della predetta legge n. 185/1990;
Decreta:
La misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione,
esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di
materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al
registro nazionale, istituito con l'art. 3 della legge 9 luglio 1990,
n. 185, e' stabilita per l'anno 2003, in Euro 258,23.
Il contributo e' versato in tesoreria con imputazione allo stato di
previsione dell'entrata, capo XVI, cap. 3577 "Contributo annuo dovuto
per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese e consorzi di
imprese" di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n.
185.
Il presente decreto sara' sottoposto a controllo ai sensi della
vigente normativa e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 ottobre 2002
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato