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Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato inerente il rispetto della superficie di base ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/99 relativo al regime di sostegno a favore dei produttori di taluni "seminativi" e della superficie massima garantita per il riso, di cui al regolamento (CE) n. 3072/95 (Raccolto 2002).

In conformita' al disposto di cui all'art. 10 del regolamento
(CE) n. 2316/99 del 22 ottobre 1999, si rende noto che, sulla base
delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno
comunitario previsto dal regolamento (CE) n. 1251/99, in favore dei
coltivatori di taluni seminativi, l'area di base globale nazionale,
fissata in 5,8012 milioni di ettari, non e' stata superata per il
raccolto 2002.
Conseguentemente, le superfici dichiarate dai coltivatori di
cereali, escluso il mais, di semi oleosi e di piante proteiche sono
totalmente ammissibili ai pagamenti per superficie.
L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto
regolamento (CE) n. 2316/99 in ettari 400.800, risulta invece
superata nella misura dell'1,099% e, pertanto, le superfici investite
a mais, ammissibili ai pagamenti per superficie, saranno ridotte
nella misura di detta percentuale.
La superficie massima garantita per il grano duro nelle regioni
tradizionali, fissata in ettari 1.646.000, e' stata superata, in
quanto le superfici dichiarate risultano pari a ettari 1.809.013. La
superficie massima garantita per il grano duro nelle zone non
tradizionali, fissata in ettari 4.000, risulta ugualmente superata,
in quanto sono state dichiarate superfici per ettari 20.718. Il
superamento delle predette superfici comporta la riduzione del
pagamento supplementare per talune regioni delle zone tradizionali e
dell'aiuto specifico nelle aree non tradizionali.
La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso
non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati
riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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