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Gazzetta Ufficiale N. 47 del 26 Febbraio 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2002
Determinazione delle procedure per l'erogazione ai centri di assistenza fiscale dei compensi previsti dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi all'attivita' svolta nell'anno 2002.

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
finanze;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come
integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
Visto, in particolare, l'art. 38, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, in base al quale, per le attivita' di
cui al comma 4 dell'art. 34 dello stesso decreto, ai centri di
assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello
Stato nella misura di lire 25.000 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, che prevede la corresponsione del compenso in
misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle
dichiarazioni in forma congiunta;
Visti i provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001 e
12 febbraio 2002 con i quali sono stati rispettivamente approvati il
modello di dichiarazione 730/2002 e le relative specifiche tecniche;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come sostituito dall'art. 1 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio
2001, n. 346, che stabilisce che i centri di assistenza fiscale
devono trasmettere le dichiarazioni dei redditi in via telematica
all'Agenzia delle entrate;
Tenuto conto che e' necessario determinare le modalita' di
corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di
legge;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:

Art. 1.
1. I compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale per
lavoratori dipendenti, nella misura di 12,91 euro per ciascuna
dichiarazione modello 730/2002 e di 25,82 euro per ciascuna
dichiarazione modello 730/2002 in forma congiunta elaborata e
trasmessa, sono corrisposti secondo le disposizioni del successivo
articolo.
2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore
aggiunto, sono corrisposti a presentazione di documentata fattura e
comunque non anteriormente alla ricezione, da parte
dell'amministrazione finanziaria, dei file trasmessi per via
telematica contenenti i dati delle dichiarazioni dei redditi degli
utenti assistiti.

Art. 2.
1. I centri di assistenza fiscale presentano, successivamente alla
scadenza del termine stabilito per l'invio telematico, al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali
- Ufficio amministrazione delle risorse, la fattura indicata al comma
2 dell'art. 1.
2. L'Agenzia delle entrate, Direzione centrale gestione tributi, a
seguito della elaborazione dei file contenenti le dichiarazioni dei
redditi modello 730/2002 degli assistiti e le scelte effettuate dagli
stessi, predispone un'attestazione, per ogni singolo centro, relativa
al numero delle dichiarazioni per le quali e' riconosciuto il
compenso di cui all'art. 1, comma 1.
3. Sulla base delle attestazioni di cui al comma 2, il Dipartimento
per le politiche fiscali - Ufficio amministrazione delle risorse,
emette i relativi ordinativi diretti di pagamento a carico dei fondi
iscritti nell'unita' previsionale di base 6.1.2.5 "Centri autorizzati
di assistenza fiscale" - cap. 3845 - di pertinenza del centro di
responsabilita' Dipartimento per le politiche fiscali dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'esercizio finanziario 2002 e sulle corrispondenti unita'
previsionali di base per gli esercizi successivi, da estinguersi
mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate
dovranno essere comunicate dai centri di assistenza fiscale al
predetto Ufficio amministrazione delle risorse.
4. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati
relativi alle dichiarazioni modello 730/2002, ricevuti
dall'amministrazione finanziaria per via telematica da parte dei
centri di assistenza fiscale, con quelli risultanti dalle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le
conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai
versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle
imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri per
le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro di
assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso e' tenuto,
dietro richiesta dell'amministrazione finanziaria, a versare al
capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e
non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Art. 3.
1. Se al termine del periodo previsto per la trasmissione
telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2002,
non tutti i file trasmessi dal centro di assistenza fiscale risultano
conformi alle specifiche tecniche previste dal provvedimento
dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, il compenso di cui
all'art. 1 e' corrisposto limitatamente alle dichiarazioni contenute
nei file ricevuti dall'amministrazione finanziaria. Allorche' detti
file non conformi saranno ricevuti dall'amministrazione finanziaria
verra' corrisposto il compenso spettante per le dichiarazioni in essi
contenute.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2002


Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Manzitti


Il ragioniere generale dello Stato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 376


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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