Con decreti ministeriali 27 dicembre 2002 e 30 gennaio 2003, al
fine di garantire nella particolare fase di transizione al mercato la
continuita' del servizio di fornitura del gas ai clienti finali
interessati, una serie di societa' distributrici e di enti locali
sono stati autorizzati in via eccezionale ad effettuare
transitoriamente, dal 1 gennaio 2003 e non oltre il 30 giugno 2003,
ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164 l'attivita' di vendita di gas naturale a clienti finali
in forma non esclusiva e limitatamente all'area di loro operativita',
secondo le condizioni e le modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 17, 5o comma, dello
stesso decreto, e in particolare secondo la deliberazione n. 207 del
12 dicembre 2002. I suddetti decreti, comprensivi dell'elenco degli
autorizzati, sono stati pubblicati nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia e nel sito Internet del Ministero delle
attivita' produttive.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato