IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante
"Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto
di merci pericolose per ferrovia";
Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto legislativo n.
41 del 1999, ai sensi del quale le modifiche di adeguamento al
progresso tecnico della disciplina comunitaria in tema di trasporto
per ferrovia di merci pericolose sono recepite nell'ordinamento
nazionale con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il citato art. 20 della legge n. 183 del 1987, ai sensi del
quale con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle
direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive
comunitarie gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
Vista la direttiva 2001/6/CE della Commissione del 29 gennaio 2001
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva
96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia,
sostituendo l'allegato alla citata direttiva 96/49/CE con altro
allegato recante "Regolamento concernente il trasporto internazionale
di merci pericolose per ferrovia (RID), presentato come allegato I
all'appendice B al Cotif, applicabile a decorrere dal 1 luglio 2001";
A D O T T A
il seguente decreto:
Art. 1.
1. L'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, come
da ultimo modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 27 febbraio 2002, e' sostituito dall'allegato al
presente decreto, nella versione ufficiale in lingua francese,
recante "Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci
pericolose per ferrovia (RID)".
2. Nel regolamento di cui al comma 1, i termini corrispondenti in
lingua francese a "parte contraente " ed a "gli Stati o le ferrovie"
sono sostituiti con i termini corrispondenti a "Stati membri".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il Ministro: LUNARDI
Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2002
Ufficio di controllo sugli atti di Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 317
Avvertenza - La traduzione dalla versione ufficiale in lingua
francese a quella in lingua italiana dell'allegato tecnico al
presente decreto sara' pubblicata sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: http://www.infrastrutturetrasporti.it
Traduzione italiana a cura dell’ANPA Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (Allegato da pag. 3 a pag. 843)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato; Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (http://www.infrastrutturetrasporti.it)