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Gazzetta Ufficiale N. 5 del 08 Gennaio 2003

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2002
Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRIGENTE
del servizio per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita' di ricerca - Ufficio III
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo
speciale per la ricerca applicata;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale";
Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, "Ammissione agli interventi
della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata
nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria";
Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa
Eureka;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 "Riordino
della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle
tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: "Nuove
modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca
applicata;
Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 18 gennaio 2001, prot.
1846, 1847 e 1848 da C.R.F. S.C.P.A. centro ricerche FIAT,
STMicroelectronics S.r.l. e consorzio ULISSE per il progetto E!2365
MEDEA+ T124 HOT CAR; in data 1 febbraio 2001, prot. 1870 e 1871 da
STMicroelectronics S.r.l. e Magneti Marelli S.p.a. per il progetto
E!2365 MEDEA+ A509 MESDIE; in data 12 febbraio 2001, prot. n. 1882,
da CSR S.r.l. per il progetto E!2422 FACTORY PRIME; in data 15
febbraio 2001, prot. n. 1927, da P.W.T. S.p.a. per il progetto E!2487
SOCALA; in data 15 febbraio 2001, prot. 1933 e 1934 da
STMicroelectronics S.r.l. e TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. per il
progetto E!2365 MEDEA+ A302 ESP@SS-IS; in data 15 febbraio 2001,
prot. 1935 da STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA+
T122 SC42VAA: in data 15 febbraio 2001, prot. 1937 da
STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA+ T303 CLASS:
in data 16 febbraio 2001, prot. n. 1940, da TOP GLASS S.p.a. per il
progetto E!2485 BALK; in data 16 febbraio 2001, protocollo 1942 da
STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA+ T501
HI-MICRO;
Viste le note pervenute in data 4 settembre 2001, prot. n. 2281 ed
in data 21 settembre 2001, prot. 2335, con le quali i partner del
progetto E!2365 MEDEA+ T124 HOT CAR hanno comunicato la decisione del
Consorzio ULISSE di non figurare piu' come partner autonomo ma come
consulente dei due partner rimanenti: STMicroelectronics Sr.l. e
C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche FIAT;
Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2002, prot. n. 2650, con la
quale STMicroelectronics S.r.l. ha comunicato che il progetto E!2365
MEDEA+ T124 HOT CAR si e' avviato il 1 dicembre 2001 e si concludera'
il 30 novembre 2004;
Vista la nota pervenuta in data 20 settembre 2001, prot. n. 2331,
con la quale la Magneti Marelli S.p.A. ha comunicato che, a seguito
dell'operazione di scissione totale della societa', tutte le
attivita' relative al progetto E!2365 MEDEA+ A509 MESDIE sono state
trasferite alla nuova societa' Magneti Marelli Sistemi Elettronici
S.p.a.;
Vista la nota pervenuta in data 28 giugno 2002, prot. n. 2828, con
la quale la Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.a. ha comunicato
di aver cambiato la propria denominazione sociale in Finmek Magneti
Marelli Sistemi Elettronici S.p.a. e di aver trasferito la propria
sede legale a Padova;
Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka,
dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state
presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli
sopracitati;
Viste le disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca
(FAR);
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia";
Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato
tecnico scientifico del 2 luglio 2002 di cui al punto 5b del
resoconto sommario;
Decreta:

Art. 1.
Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla
legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalita' sotto
indicate:

----> Vedere testo da pag. 15 a pag. 26 della G.U. <----

Art. 2.
Non sono ammesse agli interventi del FAR le seguenti domande per
le motivazioni di seguito indicate:
Ditta: P.W.T. S.p.a. - Guardamiglio (LO) - classificata
piccola/media impresa.
Progetto di ricerca: Eureka E! 2487 Socala.
Pratica Sanpaolo IMI 68967/L.22.
Titolo del progetto: "Saldatura Laser per pipeline".
Motivazione: mancanza di elementi informativi sul progetto
internazionale, sulle ricadute economiche dell'iniziativa e sulla
sorgente laser da impiegare.

Art. 3.
Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del
presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in
premessa, sono determinate come appresso specificato:
euro 940.080,66 graveranno sulle disponibilita' del Fondo per
le agevolazioni alla ricerca sezione Aree depresse per l'anno 2002.
euro 19.806.060,61 graveranno sulle disponibilita' del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca sezione nazionale per l'anno 2002.

Art. 4.
L'eseguibilita' del presente decreto non e' subordinata, in
deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1 della delibera CIPI
22.12.82, alla sussistenza alla data del decreto di attivita' ancora
da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti
sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 5.
Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono
applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del
decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza
modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti
dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge
n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti
da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese
di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a
terzi.
La durata del progetto potra' essere maggiorata di 12 mesi per
compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita' poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti
siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2002
Il dirigente: Fonti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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