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Gazzetta Ufficiale N. 5 del 08 Gennaio 2003

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002
Determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 203/02).

L' AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 dicembre 2002,
Premesso che:
con delibera 12 novembre 2002, n. 186/02 (di seguito: delibera n.
186/02), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
l'Autorita) ha avviato un procedimento per la determinazione del
prezzo all'ingrosso da applicare alle cessioni di energia elettrica
destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2003;
non e' ancora operativa la gestione delle offerte di acquisto e
di vendita di energia elettrica di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999), ne' l'acquirente unico di cui all'art. 4 del
decreto legislativo n. 79/1999 ha ancora assunto la funzione di
garante del mercato dei clienti vincolati; e che, pertanto, l'Enel
S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti
contratti e modalita';
e' pertanto necessario che l'Autorita' definisca il prezzo
all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato
vincolato tenendo conto delle esigenze di contenere il possibile
esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione
dominante e di consentire la formazione di un sistema di prezzi
efficienti;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
la direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio concernente
norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di
seguito: direttiva 96/92/CE);
il decreto legislativo n. 79/1999;
il decreto del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio
e della programmzione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come
successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12
luglio 1989, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip
n. 15/89);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14
novembre 1990, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip
n. 34/90);
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29
aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip
n. 6/92);
la deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999 n. 61/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15
luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 205/99,
pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999 (di seguito:
deliberazione n. 205/99);
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato
nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n.
228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito:
Testo integrato);
la delibera dell'Autorita' 22 novembre 2001, n. 272/01 (di
seguito: delibera n. 272/01);
la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001 n. 310/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 84 del 10
aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorita' 27 dicembre 2001, n. 318/01,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 15
gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 318/01);
la delibera n. 186/02;
Considerato che:
con la deliberazione n. 205/99 l'Autorita' ha determinato, tra
l'altro, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai
clienti del mercato vincolato per l'anno 2000, e che tale prezzo e'
stato determinato sulla base dei costi effettivi medi nazionali di
produzione dell'energia elettrica riferiti all'anno 1997;
l'Autorita' ha avviato, con delibera n. 272/01, un procedimento
per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002;
nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono
stati richiesti dati tecnici e informazioni patrimoniali ed
economiche relative all'attivita' di produzione di energia elettrica
nell'anno 2000, ultimo anno per il quale erano disponibili dati
consuntivi e che il reperimento di tali dati e informazioni ha
comportato un rafforzamento dell'analisi propedeutica alla
determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso
destinata ai clienti del mercato vincolato, nel senso indicato dalle
sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n.
5286 e n. 5288 del 31 luglio 2001 e, successivamente, dalle decisioni
del Consiglio di Stato n. 5105/02 e n. 5106/02 per quanto attiene
alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso;
con la deliberazione n. 318/01, l'Autorita' ha determinato il
prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del
mercato vincolato per l'anno 2002 ad un livello compatibile con un
mercato efficiente dell'energia elettrica all'ingrosso;
l'Autorita', al fine di consentire l'equilibrio economico
finanziario delle imprese produttrici, tenendo conto sia del regime
di reintegrazione della quota dei costi non recuperabili, sia della
compensazione della maggiore valorizzazione della produzione
idroelettrica e geotermoelettrica previsti dal decreto 26 gennaio
2000, ha definito le componenti del prezzo all'ingrosso dell'energia
elettrica a copertura dei costi fissi di produzione con riferimento a
costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a
livelli di produzione di riferimento;
Considerato che:
nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 186/02, sono
stati richiesti alle principali imprese produttrici, la cui
produzione e' almeno in parte destinata ai clienti del mercato
vincolato, dati tecnici relativi all'attivita' di produzione
nell'anno 2001, quale ultimo esercizio di cui sono disponibili dati
consuntivi;
sono state utilizzate le informazioni economiche e patrimoniali
relative all'attivita' di produzione desumibili dai conti annuali
separati inviati all'Autorita' ai sensi dell'art. 8 della
deliberazione n. 61/99 da tutti i soggetti obbligati ai sensi della
medesima deliberazione;
a seguito dell'avvio del procedimento di cui alla delibera n.
186/02, nessun soggetto ha presentato memorie o osservazioni
contenenti elementi utili per la determinazione del prezzo
all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2003;
al fine di contenere l'esercizio di potere di mercato da parte
dell'operatore in posizione dominante nella produzione di energia
elettrica, di consentire la formazione di prezzi efficienti
dell'energia elettrica all'ingrosso appaiono essere condizioni
necessarie almeno:
a) il perfezionamento delle procedure per la cessione di
capacita' produttiva da parte dell'Enel S.p.a. ai sensi dell'art. 8
del decreto legislativo n. 79/1999;
b) l'assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione
di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato sulla
base delle direttive dell'Autorita' ai sensi dell'art. 4 del decreto
legislativo n. 79/1999;
c) l'entrata in operativita' della gestione delle offerte di
acquisto e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 5 del
decreto legislativo n. 79/1999;
non vi sono elementi che consentano di prevedere che a decorrere
dal 1 gennaio 2003 siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente alinea;
Ritenuto opportuno che:
anche per l'anno 2003, come gia' per l'anno 2002, le componenti
del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi
fissi di produzione siano determinate con riferimento a costi di
produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a livelli di
produzione di riferimento;
i costi di cui al precedente alinea siano determinati sulla base
dei piu' recenti dati economici e patrimoniali certificati
disponibili all'Autorita' e con riferimento alle principali imprese
produttrici la cui produzione e' almeno in parte destinata ai clienti
del mercato vincolato;
ai fini della determinazione dei costi di produzione
riconosciuti, i dati economici e patrimoniali di cui al precedente
alinea debbano essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni
trascorsi tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il
quale si stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il
tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati ed un tasso di riduzione annuale dei costi
unitari riconosciuti pari a quello previsto dall'art. 54 del Testo
integrato per i parametri RR, nonche' considerando l'aumento dei
costi di produzione rispetto all'anno precedente determinato dalla
previsione di corrispettivi per il servizio di trasporto, di cui all'
articolo 16 del Testo integrato, a carico degli impianti di
produzione a valere dal 1 gennaio 2003;
poiche' il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui
al decreto 26 gennaio 2000 assicura la reintegrazione della quota dei
costi fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di
quote di mercato conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE,
i livelli di produzione di riferimento debbano essere determinati
basandosi sulle quote di mercato prevedibili in assenza del processo
di liberalizzazione avviato con la medesima direttiva;
i livelli di produzione di riferimento relativi all'anno 2003
debbano essere pertanto calcolati incrementando la produzione
termoelettrica effettiva realizzata dagli impianti di cui al
precedente alinea nell'anno 1997, in misura pari all'incremento che
avrebbe potuto realizzarsi se l'aumento di domanda fosse stato
coperto, al netto degli incrementi della produzione di impianti
ammessi a contributi ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, Cip
n. 34/1990 e Cip n. 6/1992 e loro successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' al netto delle importazioni, dalla produzione
termoelettrica convenzionale;
debba essere mantenuta un'articolazione per fascia oraria della
componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura
dei costi fissi di produzione uguale a quella prevista all'art. 2,
comma 2.1, lettera a), della delibera n. 205/99;
Delibera:

Art. 1.
Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2003
Il valore della componente a copertura dei costi fissi di
produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera a),
del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di
misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A
alla deliberazione dell'Autorita' 18 ottobre 2001, n. 228/01, come
successivamente modificato e integrato, e' fissato, per l'anno 2003,
come risulta dalla tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Art. 2.
Disposizioni finali
Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in
vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 12 dicembre 2002
Il presidente: Ranci

Tabella 1
PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INGROSSO: COMPONENTE A COPERTURA
DEI COSTI FISSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL COMMA
26.1, LETTERA A, DEL TESTO INTEGRATO.

   ===================================================
   Fascia oraria 	| Prezzo (centesimi di euro/kwh)
   ===================================================
   F1 				|9,349
   F2 				|3,759
   F3 				|2,037
   F4 				|0,000


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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