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Gazzetta Ufficiale N. 5 del 08 Gennaio 2003

BANCA D'ITALIA

Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

Sezione I
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE
A) Generalita' della rilevazione
A1. Oggetto.
La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi
praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle
categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi
di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.
La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta
nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del
1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da
ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.
Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del
trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attivita' sono
esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresi' esonerate
dall'invio della segnalazione le societa' costituite ai sensi della
legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti.
Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la
segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi
includera' anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato.
Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di
un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va
prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operativita'
complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.
Lo schema di segnalazione e' unico; pertanto, a prescindere
dall'operativita' tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla
segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni
effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie
individuate.
A3. Periodicita' di segnalazione e termini di inoltro.
La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai
seguenti periodi di tempo:
a) 1 gennaio - 31 marzo;
b) 1 aprile - 30 giugno;
c) 1 luglio - 30 settembre;
d) 1 ottobre - 31 dicembre.
I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25
del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di
riferimento.
A4. Modalita' di inoltro.
I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio
Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite
la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalita' e gli schemi di
cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.
B) Classificazione delle operazioni per categorie e classi di importo
Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state
ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto
corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto
di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati;
operazioni di factoring; operazioni di leasing; mutui; altri
finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.
B1. Operazioni incluse.
Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno
delle categorie con le seguenti modalita (1):
Cat. 1. Apertura di credito in c/c: Rientrano in tale categoria
di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle
quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e seguenti del codice
civile, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di
denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il
cliente ha facolta' di ripristinare le disponibilita'.
Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di
conti non affidati nonche' gli sconfinamenti sui conti correnti
affidati rispetto al fido accordato.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e
senza garanzia.
Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da
garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri
intermediari vigilati.
Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle
parzialmente garantite. Per "altri intermediari vigilati" si
intendono le imprese di investimento, le societa' e gli enti di
assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale.
Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a
valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le
operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un
contratto di cessione del credito ex art. 1260 del codice civile e le
operazioni di sconto di portafoglio commerciale.
Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono
contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.
Cat. 3. Credito personale:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti che:
a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o
consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attivita'
professionale del cliente (ad es. prestiti personali);
b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso
in base a un piano di ammortamento.
In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura
un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una
volta ottenuti i fondi, potra' disporne per la finalita' comunicata
al finanziatore, oppure per altre finalita'.
Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di
credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito
in c/c.
E' richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria
fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18
mesi.
Cat. 4. Credito finalizzato:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti
rateali nei confronti delle famiglie consumatrici relativi
all'acquisto di uno o piu' specifici beni di consumo o al pagamento
di specifici servizi.
In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta
connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la
concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte
dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.
E' richiesta separata evidenza delle operazioni di credito
revolving e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di
credito (infra Cat. 4b).
Si definisce operazione di credito revolving la messa a
disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito
in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in
tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori
convenzionati o per l'acquisizione di disponibilita' monetarie. I
versamenti rateali del cliente, dei quali e' fissato contrattualmente
l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilita' sulla
linea di fido; l'operazione puo' essere connessa con l'utilizzo di
una carta di credito.
----------
(1) I criteri di classificazione riguardano la fase di
acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a
variazioni in quella di pubblicazione dei tassi. Cat. 5.
Factoring:
Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati
a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con
la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare
(impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che
assume l'impegno della riscossione.
Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a
fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche
se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.
Cat. 6. Leasing:
Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti
realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e
immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti
costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne
assume tutti i rischi e con facolta' di quest'ultimo di divenire
proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro
versamento di un prezzo prestabilito.
Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing
operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e
dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.
Cat. 7. Mutui:
Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre
il breve termine che:
a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;
b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del
prestito personale;
c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate
comprensive di capitale e interessi.
E' richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso
e quelli concessi a tasso variabile.
Il tasso variabile e' quello rivedibile sulla base di criteri
prestabiliti contrattualmente.
Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che
prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori", nonche' quelle
aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota
capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno
segnalate nella categoria "altri finanziamenti a medio-lungo termine"
(Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al
totale del finanziamento accordato.
I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata
corrisposta dal cliente e' calcolata in base a un tasso fisso e un
periodo nel quale la rata e' determinata utilizzando un tasso
variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d.
mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.
Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine:
Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto
tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una
delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate
in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione
dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio
finanziario, etc.).
La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata
originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria
oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi
fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie
di consumatori" e alle "unita' produttive private" (cfr. successivo
punto B3).
E' richiesta separata evidenza dei prestiti contro cessione del
quinto dello stipendio e di quelli assimilabili, concessi sulla base
di schemi negoziali riconducibili al decreto del Presidente della
Repubblica n. 180 del 1950. La segnalazione e' effettuata dal
titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito e'
erogato per il tramite di societa' con esso convenzionate e deve
riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.
Si considerano assimilabili i finanziamenti che:
prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio
datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una
quota dello stipendio direttamente al creditore;
hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il
finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con
contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non puo'
superare la scadenza del contratto d'impiego;
hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al
netto delle ritenute;
sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo,
che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli
effettivi dell'azienda;
sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle
previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950
idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze
assicurative rischio vita e rischio impiego).
I prefinanziamenti, cioe' i finanziamenti che si configurano come
autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che
soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in
attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in
corso di istruttoria ovvero gia' deliberati) vanno segnalati nella
categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad
es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).
Le dilazioni di pagamento i cui termini non siano gia' previsti
nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura
una nuova e autonoma operazione di credito.
Le operazioni in pool, cioe' i finanziamenti erogati da due o
piu' intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla
base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti,
sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero
ammontare del finanziamento.
B2. Operazioni escluse.
Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni (2):
1) Operazioni con non residenti.
Per l'individuazione delle operazioni con "non residenti" va
assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria
italiana.
2) Operazioni in valuta.
Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati
in valute diverse dall'euro.
Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che
prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate
all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata
valuta o con un paniere di valute.
3) Posizioni classificate a sofferenza.
Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le
esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche
non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente
equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita
formulate dall'azienda.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano
classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.
----------
(2) Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4,
per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare
riferimento, per le banche, al "Manuale per la compilazione
della matrice dei conti" (Circolare della Banca d'Italia n.
49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari
finanziari, al "Manuale per la compilazione delle
segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale" (Circolare della Banca
d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996).
4) Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.
Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un "pool"
di intermediari (o un intermediario "monoaffidante"), nel concedere
una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi
inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti
di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attivita' (ad
esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).
Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti
per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
la controparte risulti indebitata presso una pluralita' di
intermediari;
il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non
piu' di 12 mesi.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto
di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.
5) Operazioni a tasso agevolato.
Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti
eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtu' di
provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso
agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o
regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai
fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli
erogati a condizioni di favore in considerazione di calamita'
naturali o altri eventi di carattere straordinario.
6) Operazioni a tassi promozionali e convenzionati.
Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti
a "tasso zero" e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di
campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.
Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti
concessi a tassi di favore: a) ai dipendenti della banca o
dell'intermediario, ovvero di societa' del gruppo di appartenenza;
b) ad altri soggetti, in virtu' di convenzioni che prevedano
l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle
praticate ai soggetti di cui al punto a).
In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti
concessi a tassi di favore in virtu' di convenzioni che prevedono
l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai
dipendenti, nonche' di tassi superiori fino a un punto percentuale
sempre che il tasso stesso non superi il "prime rate" (ossia, il
tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo
ordine) praticato dall'intermediario concedente.
Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono
l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di
tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato
sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione
tra quelle a tassi convenzionati e' determinata dalla misura del
tasso risultante.
7) Finanziamenti revocati.
Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati
alla fine del trimestre di riferimento.
8) Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non
hanno fatto registrare saldi contabili a debito.
9) Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di
riferimento.
10) Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici
beni (cd. "finanziamenti di marca ) concessi a tassi di favore da
parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese
produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti
di fornitura.
11) Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di societa'
del gruppo di appartenenza.
12) Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di
"obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilita' in
azioni di societa' terze", regolati a condizioni prossime a quelle
della relativa provvista.
13) Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti
o fissate per legge.
B3. Controparte rilevante.
Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con
le "famiglie di consumatori" e le "unita' produttive private",
secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela
per settori e gruppi di attivita' economica, emanate dalla Banca
d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi
aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va
riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.
In particolare, appartengono alla categoria "famiglie di
consumatori" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;
Fanno parte delle "unita' produttive private" le societa' del
Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quali
societa' non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049)
e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).
Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
le Societa' finanziarie (Settore 023);
le Societa' non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e
047;
le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie
(Settore 008);
il Resto del mondo (Settore 007);
le Unita' non classificabili e non classificate (Settore 099).
B4. Classi di importo.
Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in
classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna
categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.
Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito
alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido
accordato.
Per fido accordato si intende il limite massimo del credito
concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione
assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente
utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto
perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso
deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione
del medesimo a una proposta dell'intermediario.
Il fido accordato da prendere in considerazione e' quello al
termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei
rapporti estinti) (3).
Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se
si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato
precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato,
l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in
considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di
riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti
non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel
caso di sconto di effetti e di operazioni di factoring su crediti
acquistati a titolo definitivo (4) deve essere considerato l'importo
erogato).
Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo
va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al
lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi.
----------
(3) Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordo
operativo, la classe di importo resta determinata secondo
l'ammontare originariamente determinato.
(4) Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si
intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante
che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del
cedente.
Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a
valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto
preveda il rilascio di piu' carte di credito (ad esempio "carte
aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento
all'ammontare complessivo del fido accordato.
Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe
di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido
accordato.
In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioe' per il cliente
la possibilita' di utilizzare secondo diverse modalita' un'unica
linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalita'
di utilizzo e' data dal totale del fido accordato. Nel caso siano
previste alcune limitazioni per singola modalita' di utilizzo, la
classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.
C) Oggetto della rilevazione calcolo dei tassi
C1. Dati da segnalare.
Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in
corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti
informazioni:
1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato
in media dall'intermediario. Il dato e' calcolato come media
aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni
singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione
del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) media aritmetica semplice della percentuale della
commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalita'
indicate al punto C5, nei casi in cui essa e' stata effettivamente
applicata;
4) numero di rapporti sui quali e' stata calcolata la
percentuale media della commissione di massimo scoperto.
Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento,
operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione
negativa secondo le modalita' definite nella Sezione II.
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.
Sono assoggettati alla rilevazione:
a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e
Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su
crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito
revolving e factoring), tutti i rapporti di finanziamento
intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorche' estinti).
Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione
degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si e'
verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei
casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il
numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di
effetti o cessioni di crediti.
b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi
rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.
I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del
finanziamento.
C3. Metodologie di calcolo del TEG.
La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse
categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere
adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:
a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in
c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di
portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)
La formula per il calcolo del TEG e' la seguente:

      INTERESSI x 36.500   ONERI x 100
TEG = ------------------ + -----------
       NUMERI DEBITORI      ACCORDATO

dove:
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del
trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da
maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti
rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo
applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali
gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per
interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i
"giorni". Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri
debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per
l'incasso (5); qualora la determinazione degli interessi sia
effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno
ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziche' di
quello "facciale";
gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo
punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;
per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto
B4.
b) Altre categorie di operazioni
In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro
dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo
del TEG e' la seguente:

Formula a pag. 55

dove:
i e' il TEG annuo, che puo' essere calcolato quando gli altri
termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
K e' il numero d'ordine di un "prestito";
K' e' il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
Ak e' l'importo del "prestito" numero K;
Ak' e' l'importo della "rata di rimborso" numero K';
m e' il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
m' e' il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
tk e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la
data del "prestito" n. 1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a
m;
tk' e' l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la
data del "prestito" n. 1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a
m'.
----------
(5) I giorni strettamente necessari sono computati
considerando quelli minimi derivanti dall'invio degli
effetti all'eventuale corrispondente che cura l'incasso.
Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del
cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli
oneri inclusi di cui al punto C4.
Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal
creditore per effetto di uno stesso contratto.
Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non
siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si
puo' procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative
coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con
l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.
Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere
desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero
periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti
contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al
valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione
del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la
possibilita' di scegliere, successivamente alla data di accensione
del prestito, tra due o piu' tassi, il piano di ammortamento dovra'
essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla
data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso
contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di
opzione (c.d. tasso di salvaguardia).
C4. Trattamento degli oneri e delle spese
Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
In particolare, sono inclusi:
1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento
(per il factoring le spese di "istruttoria cedente");
2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese
forfettarie di "fine locazione contrattuale");
Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza
periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano
tra quelle incluse nel calcolo del tasso;
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate
se stabilite dal creditore;
4) il costo dell'attivita' di mediazione svolta da un terzo, se
necessaria per l'ottenimento del credito;
5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal
creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del
credito;
Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando
derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello
stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per
assicurazione in caso di morte, invalidita', infermita' o
disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso
purche' siano certificate da apposita polizza.
6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con
l'operazione di finanziamento.
Sono esclusi:
a) le imposte e tasse;
b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la
parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto
dall'intermediario:
il recupero di spese, anche se sostenute per servizi
forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese
postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso
di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali,
iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al
trasferimento della proprieta' del bene oggetto di leasing, spese di
notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);
gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla
circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito
(ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per
tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);
c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di
custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per
prestazione di servizi di natura non finanziaria);
d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili
contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.
Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano
specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno
imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece
imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano
previste limitazioni per singola modalita' di utilizzo; la
ripartizione pro quota andra' riferita anche al fido accordato.
Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui
quattro trimestri di competenza.
Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione
anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da
aggiungere alle spese di chiusura della pratica.
In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere
applicato a titolo di penalizzazione puo' essere escluso dal calcolo
del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari
diano espressa ed adeguata pubblicita' all'entita' di tale
penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi
analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che
prevedono l'obbligo di pubblicizzare "ogni altro onere o condizione
di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela".
In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela puo' essere escluso
dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente
previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.
C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di
massimo scoperto
La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.
Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il
corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario
dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida
espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso -
che di norma viene applicato allorche' il saldo del cliente risulti a
debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in
misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di
riferimento.
Il calcolo della percentuale della commissione di massimo
scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle
categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione
effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale
e' stata applicata.

Allegato 1

Tabella a pag. 57

Sezione II
MODALITA' TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI
1) Premessa
Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed
indirizzate al servizio informazioni sistema creditizio; le banche
possono trasmettere i dati anche attraverso la rete nazionale
interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le
istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154
del 22 novembre 1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni
creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per
l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal servizio informazioni
sistema creditizio, nei capitoli relativi alle modalita'
tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle
comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di
rettifica.
2) Dominio dei campi "Codice applicazione" e "Tipbainf"
Nella compilazione del record di "testa" (ANABI) e del record di
"coda" (CODBI) nel campo "Codice applicazione" deve essere indicato
il valore "426".
Il campo "Tipbainf" (base informativa) del record "identificativo
movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice
"7" (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della
legge sull'usura).
3) Modalita' di segnalazione dei dati
I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto
vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza
indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unita'.
La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole
istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va
segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa"
(31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo
riservato all'importo.
4) Sistema delle codifiche
a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).
L'informazione e' richiesta per ciascuna delle categorie di
operazioni. I valori previsti sono:
69 - fino a 1.500 euro;
97 - fino a 5.000 euro;
98 - fino a 25.000 euro;
88 - fino a 50.000 euro;
40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro;
42 - da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro;
43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro;
44 - da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro;
45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro;
76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro;
77 - oltre 100.000 euro;
b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).
Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti
sono:
13 - tasso effettivo globale praticato in media
dall'intermediario;
14 - numero rapporti su cui e' stato calcolato il tasso
effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
15 - percentuale commissione di massimo scoperto;
16 - numero rapporti su cui e' stata calcolata la percentuale
della commissione di massimo scoperto.
c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" -
lunghezza 2).
Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione
del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:
1 - a breve fino a 18 mesi;
2 - a medio e a lungo termine oltre 18 mesi;
3 - imprecisabile o irrilevante;
d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record
movimento" - lunghezza 1).
Queste informazioni non sono richieste ai fini delle
segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le
informazioni.
5) Schemi di segnalazione
Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.
6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri
intermediari finanziari
Nell'allegato 3 e' riportato il raccordo tra le segnalazioni
statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il
raccordo fornito ha carattere indicativo.

Tabelle

Allegato 2 a pag. 59

Allegato 3.1 a pag. 60

Allegato 3.2 a pag. 61


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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