IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche strutturali
e lo sviluppo rurale
Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-bis, di
conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita
"le garanzie concesse, prima dell'entrata in vigore del presente
decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative
stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono
assunte a carico del bilancio dello Stato";
Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1994, con
il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata
legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-bis;
Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1994, con il quale sono state
fissate le modalita' di presentazione delle istanze da parte di soci,
di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei
collegi sindacali;
Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'11
ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati
dell'istruttoria svolta sulle istanze ai sensi della legge n.
237/1993 art. 1, comma 1-bis, e riportati nell'elaborato datato 30
giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale e'
stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in
sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre
1995, n. 83667;
Visto l'art. 126 della legge 20 dicembre 2000, n. 388;
Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 2 ottobre
1995 le istanze presentate da Borzaro Giuseppe e Guarino Salvatore,
per se' e per altri garanti, non sono state accolte in quanto mancava
la dichiarazione della qualifica di socio, da rendere mediante
apposita indicazione nella scheda prestampata, facente parte della
richiamata circolare n. 17 del 14 luglio 1994;
Considerato che i suddetti sig. ri Borzaro e Guarino hanno
presentato ricorso al T.A.R. Lazio in data 1 dicembre 1995 avverso il
decreto ministeriale 2 ottobre 1995, per l'annullamento della
decisione di esclusione dai benefici della legge n. 237/1993, art. 1,
comma 1-bis;
Considerato che, nonostante sia stata presentata in data 2 maggio
2001 al T.A.R. Lazio, per il tramite dell'Avvocatura generale,
istanza di prelievo per la trattazione urgente del merito del
ricorso, il ricorso stesso risulta tuttora pendente;
Considerato che i sig. ri Borzaro e Guarino, con note in data 19
novembre 2001 e 28 giugno 2002, hanno presentato istanza di riesame
delle loro posizioni adducendo ragioni formali circa la loro
effettiva qualifica di soci della cooperativa Cervo;
Preso atto che in data 10 settembre 2002, il sig. Borzaro ha
presentato copia notarile dell' atto costitutivo della cooperativa
Cervo dal quale risulta che lo stesso Borzaro e' stato socio
fondatore della cooperativa medesima e suo presidente;
Considerato che relativamente al sig. Guarino la qualifica di socio
e' stata attestata dal curatore del fallimento della cooperativa
Cervo, con nota in data 26 novembre 2001;
Preso atto che gli altri garanti solidali hanno dichiarato nelle
schede A6 di essere soci della cooperativa di cui trattasi;
Preso atto che dall'esame di merito delle istanze risulta che:
per l'istanza presentata da Borzaro Giuseppe, non possono essere
ammessi i crediti vantati da AICA e da Banco di Roma in quanto non
iscritti al passivo e dalla Banca Nazionale del Lavoro in quanto il
credito non e' stato documentato, mentre possono essere ammessi due
crediti vantati dal Banco di Napoli, nei limiti degli importi ancora
iscritti nello stato passivo;
per l'istanza di Guarino Salvatore, il credito vantato da
Cooperleasing risulta regolarmente documentato e quindi ammissibile;
Considerato che la qualifica dei sig. ri Tag scorretta.Borzaro
Giuseppe e Guarino Salvatore, quali soci della cooperativa Cervo, e'
stata desunta, ora, da atti che presumibilmente possono avere valenza
nel giudizio pendente presso il T.A.R. Lazio;
Ritenuto di accogliere, in base alla suddetta documentazione,
l'istanza di riesame presentata dai sig. ri Borzaro Giuseppe e
Guarino Salvatore;
Preso atto che la cooperativa agricola zootecnica Cervo e' stata
dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Benevento del 13
luglio 1887, n. 23/87, come rettificata dallo stesso tribunale di
Benevento in data 28 luglio 1987;
Decreta:
Art. 1.
Le garanzie prestate da Borzaro Giuseppe e dagli altri soci
solidali sottoscrittori delle schede A/6 al Banco di Napoli a favore
della cooperativa agricola zootecnica Cervo, in base ai criteri di
cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1994, richiamato nelle
premesse, sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto
ministeriale 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
l del 2 gennaio 1996, con riserva di individuare le posizioni che
saranno assunte nell'elenco stesso;
Art. 2.
La garanzia prestata da Guarino Salvatore e dagli altri soci
solidali alla Cooperleasing S.p.A. a favore della cooperativa
agricola zootecnica Cervo e' inserita nell'elenco n. 1 allegato al
decreto ministeriale 18 dicembre 1995, con riserva di individuare la
posizione che sara' assunta nell'elenco medesimo;
Art. 3.
Restano escluse le garanzie prestate da Borzaro Giuseppe e dagli
altri soci solidali nei confronti della societa' AICA, del Banco di
Roma e della Banca Nazionale del Lavoro.
Roma, 31 ottobre 2002
Il direttore generale: Serino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato