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Gazzetta Ufficiale N. 51 del 03 Marzo 2003

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 16 gennaio 2003
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale dell'operatore socio-sanitario di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2001, n. 1.

LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in
attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune;
Visto in particolare l'art. 3-septies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, che definisce le prestazioni socio-sanitarie
e tra queste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;
Visto l'accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n.
1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della
salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni
e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione
della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore
socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei
corsi di formazione;
Visto il comma 8, dell'art. 1, del decreto-legge 12 novembre 2001,
n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.
1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e
che prevede la stessa procedura per disciplinare la formazione
complementare in assistenza sanitaria, consentendo all'operatore
socio-sanitario di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e
di svolgere alcune attivita' assistenziali in base all'organizzazione
dell'unita' funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua
supervisione;
Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d'intesa con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2
ottobre 2002;
Tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V
della Costituzione, per quanto concerne gli ambiti di competenza
dello Stato e regioni, il provvedimento inerisce alla materia
"professioni" e, per gli aspetti sanitari, alla "tutela della
salute", entrambe ricadenti nella potesta' concorrente delle regioni;
Considerato che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state
concordate alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in
oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della
salute ha trasmesso il testo dell'accordo nella stesura definitiva
con le modifiche concordate;
Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24
ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto
il rinvio dell'esame dell'accordo in oggetto per approfondimenti;
Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre
2002, ha trasmesso nuovamente il testo dell'accordo, che e' stato
esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti
regionali hanno formulato alcune proposte di modifica, sulle quali i
rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;
Considerato che il Ministero della salute, con nota
dell'11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell'accordo in oggetto
nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del
19 dicembre 2002 l'esame dell'argomento in oggetto e' stato rinviato;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la
disciplina della formazione complementare in assistenza sanitaria
dell'operatore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di
collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune
attivita' assistenziali in base all'organizzazione dell'unita'
funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del
responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la
supervisione della stessa.
Punto 1 - (Formazione complementare).
1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria
nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere
alla organizzazione di moduli di formazione complementare di
assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di
cui la meta' di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in
possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art. 12 dell'accordo
intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di
Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, tra il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le
provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della
figura e del relativo profilo professionale dell'operatore
socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei
corsi di formazione, o di un titolo riconosciuto equipollente ai
sensi dell'art. 13 dello stesso accordo.
1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il
modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno
superato l'esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico
attestato di "Operatore socio-sanitario con formazione complementare
in assistenza sanitaria" che consente all'operatore di collaborare
con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attivita'
assistenziali, indicate nell'allegato A, parte integrante del
presente accordo, in base all'organizzazione dell'unita' funzionale
di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua
supervisione.
Punto 2 - (Materie di insegnamento e tirocinio).
2.1 I moduli di formazione, teorica e pratica, devono essere
strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle competenze
professionali per l'esercizio delle attivita' e dei compiti indicati
nell'allegato A, che e' parte integrante del presente atto. Il modulo
si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari.
La direzione del modulo e' affidata ad un docente appartenente al
piu' elevato livello formativo previsto per le professioni sanitarie
infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica.
Roma, 16 gennaio 2003
Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino

Allegato A
ELENCO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' PREVISTE
PER L'OPERATORE SOCIO-SANITARIO CON FORMAZIONE
COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA.
L'operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il
modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a
svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva
l'infermiere o l'ostetrica/o e, in base all'organizzazione
dell'unita' funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive
del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto
la sua supervisione, e' in grado di eseguire:
la somministrazione, per via naturale, della terapia
prescritta, conformemente alle direttive del responsabile
dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua
supervisione;
la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica
pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del
responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la
sua supervisione;
i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
la rilevazione e l'annotazione di alcuni parametri vitali
(frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del
paziente;
la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
le medicazioni semplici e bendaggi;
i clisteri;
la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la
prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la
sterilizzazione;
l'attuazione e il mantenimento dell'igiene della persona;
la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle
apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi
medici;
la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
la somministrazione dei pasti e delle diete;
la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive
del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto
la sua supervisione.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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