La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della
farmacovigilanza, acquisito al riguardo anche il parere del comitato
interministeriale dei prezzi, precisa che lo sconto dovuto dai
farmacisti al Servizio sanitario nazionale in base all'art. 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art.
52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, deve essere
applicato a tutte le specialita' medicinali comprese le copie nonche'
ai medicinali generici.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato