Titolo I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 1.
Principi di organizzazione
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia del demanio,
di seguito denominata "Agenzia", si ispirano ai seguenti principi:
a) efficacia, trasparenza ed efficienza dell'attivita';
b) funzionamento per processi di lavoro;
c) descrizione delle attribuzioni delle strutture organizzative
sulla base delle responsabilita' di erogazione dei prodotti/servizi
previsti dal processo di lavoro, sia verso l'esterno che verso
l'interno dell'organizzazione;
d) decentramento delle responsabilita' operative e
semplificazione dei rapporti con l'utenza;
e) valorizzazione e sviluppo delle risorse umane;
f) sviluppo e semplificazione dei processi di lavoro e
utilizzazione di tecnologie informatiche avanzate per la gestione;
g) gestione per progetti a termine di eventi particolari per
valore istituzionale o economico.
2. L'attivita' dell'Agenzia si conforma ai principi della legge
7 agosto 1990, n. 241, anche attraverso l'adozione di propri
regolamenti in materia di termini e di responsabili del procedimento
e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
Art. 2.
Struttura organizzativa
1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo
ed il collegio dei revisori dei conti che esercitano le attribuzioni
loro demandate dallo statuto.
2. L'Agenzia si articola in uffici centrali, con funzioni
prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo e
in uffici periferici, denominati filiali, con funzioni operative.
3. Il presente regolamento individua le strutture di vertice a
livello centrale e periferico e definisce il modello organizzativo
degli uffici periferici.
4. L'organizzazione interna delle strutture di vertice e le
posizioni dirigenziali sono stabilite con atto del direttore
dell'Agenzia, previo parere del comitato direttivo.
5. I poteri e le competenze gia' attribuiti da norme di legge o
di regolamento ai direttori centrali e compartimentali del
Dipartimento del territorio e ai direttori degli uffici del
territorio del Ministero delle finanze restano attribuiti ai
direttori delle strutture centrali e periferiche dell'Agenzia del
demanio.
Art. 3.
Strutture centrali di vertice
1. A livello centrale costituiscono strutture di vertice
dell'Agenzia con compiti operativi e gestionali:
a) la Direzione centrale area operativa elabora e assicura la
gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi centrali
relativi ai beni patrimoniali e demaniali e l'osservatorio
tecnico-gestionale dei processi diretti; garantisce, inoltre,
l'integrazione delle attivita' svolte dalle strutture centrali
operative e dalle filiali e persegue l'adeguamento e il miglioramento
dei livelli di servizio reso dall'Agenzia;
b) la Direzione centrale area filiali elabora e assicura la
gestione tecnico-amministrativa dei processi operativi periferici
curando il coordinamento delle filiali ed il raggiungimento
complessivo degli obiettivi quantitativi, qualitativi di costo e
monetari ad esse assegnati;
c) la Direzione centrale sviluppo e pianificazione, che
assicura, in un quadro unitario e integrato, la definizione di piani
coerenti con le indicazioni del Ministero e con le potenzialita'
dell'Agenzia, il controllo di gestione, la predisposizione e la
gestione della Convenzione, l'individuazione e la gestione di
opportunita' di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare
nonche' la gestione delle opportunita' offerte dalle tecnologie
informatiche;
d) la Direzione centrale organizzazione e risorse umane, che
assicura la gestione, la formazione e lo sviluppo delle risorse
umane, la definizione e il costante adeguamento dell'organizzazione,
le relazioni sindacali e assolve le funzioni di rappresentanza in
giudizio per la trattazione del contenzioso riguardante il personale;
e) la Direzione centrale amministrazione, che assicura la
gestione dei processi contabili e finanziari e la predisposizione del
bilancio e il raccordo del bilancio d'esercizio con la contabilita'
di Stato, ivi compresi gli adempimenti fiscali. Provvede
all'approvvigionamento di beni e di servizi; provvede inoltre alla
gestione dei servizi generali della sede centrale;
f) la Direzione centrale beni confiscati, che assicura la
gestione e la destinazione dei beni mobili, immobili ed aziende
confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' la gestione dei
beni mobili registrati oggetto di sanzioni amministrative accessorie.
2. E' altresi' struttura di vertice a livello centrale alle
dirette dipendenze del direttore:
a) l'Ufficio progetti speciali, che assicura la gestione dei
progetti, specificamente individuati dalla direzione dell'Agenzia,
attivati in relazione all'applicazione di norme che riguardano le
materie di competenza dell'Agenzia e aventi ad oggetto attivita'
tecnico-amministrative non rientranti nelle normali responsabilita'
delle altre strutture organizzative.
Art. 4.
Strutture centrali non di vertice
1. Operano alle dirette dipendenze del direttore le strutture
centrali non di vertice che assicurano le funzioni di comunicazione,
relazioni istituzionali, normativa e contenzioso e servizi ispettivi.
Art. 5.
Uffici locali: filiali
1. Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte prevalentemente
dalle filiali. Esse hanno, in particolare, la responsabilita' della
gestione dei beni patrimoniali e demaniali, della vigilanza sul
corretto utilizzo dei beni, della riscossione e della trattazione del
contenzioso, dei processi gestionali di competenza sul territorio,
nonche' della gestione dei beni mobili, immobili ed aziende
confiscate alla criminalita' organizzata, nonche' dei beni mobili
oggetto di sanzioni amministrative accessorie.
2. Il numero, la dimensione e la competenza territoriale delle
filiali sono determinati, prevalentemente, sulla base della natura,
della qualita' e della dislocazione territoriale del patrimonio
immobiliare e del demanio, in relazione anche alla centralita'
socio-economica delle diverse aree territoriali. In ogni caso, e'
costituita almeno una filiale per regione.
3. Le filiali si articolano al loro interno in direzioni e aree
ovvero solo in aree, in funzione della loro rilevanza, valutata sulla
base di parametri quali, in particolare, la localizzazione, il
numero, la dimensione, la natura giuridica e la provenienza dei beni
gestiti.
4. L'istituzione di sezioni staccate delle filiali, operata di
norma su base provinciale, e' conseguente a necessita' di carattere
locale ed e' effettuata comunque nel rispetto dei criteri di
economicita' e di razionale impiego delle risorse. Alle sezioni
staccate sono attribuite funzioni nell'ambito di quelle che
competono, anche in rapporto al parametro territoriale, alla filiale
dalla quale dipendono.
5. Le filiali, nelle rispettive regioni o province, curano i
rapporti con gli enti pubblici locali, secondo gli indirizzi e gli
obiettivi ad esse assegnati.
6. L'organizzazione del lavoro si basa sulle integrazioni
dell'attivita' per processi, sullo sviluppo di figure polivalenti e
sulla promozione del lavoro in "team", al duplice fine di favorire
la
crescita professionale degli addetti e di rendere piu' flessibile la
gestione dei servizi grazie all'intercambiabilita' dei ruoli e
all'autoregolazione di gruppo nella suddivisione dei compiti e nella
ripartizione dei carichi di lavoro.
7. L'individuazione delle filiali e delle sezioni staccate e'
effettuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia; con lo
stesso provvedimento e' altresi' determinata l'articolazione interna
delle filiali, avendo cura, presso le filiali nelle
quali maggiormente si concentra o comunque rileva l'attivita' di
gestione dei beni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), di
prevedere che la stessa attivita' resti comunque attribuita ad una
direzione ad essa appositamente dedicata. Tale direzione e' in ogni
caso istituita nelle filiali di Bari, Messina, Napoli, Palermo,
Reggio Calabria e Salerno.
Art. 6.
Strutture periferiche di vertice
1. A livello periferico le strutture di vertice, articolate al
loro interno in direzioni ed aree, sono individuate, nel capoluogo di
regione, sentito il comitato direttivo, con il provvedimento di cui
all'art. 5, comma 7, in funzione dell'estensione territoriale di
competenza e della rilevanza socio-economica del patrimonio e del
demanio gestiti.
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 2
dell'art. 1, si applicano le disposizioni contenute nei regolamenti
di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in vigore per il
Ministero delle finanze.
Titolo II
PERSONALE
Capo I
Ordinamento del personale
Art. 8.
Relazioni sindacali
1. L'Agenzia, conformemente allo statuto, adotta, nell'ambito
della gestione del personale, relazioni sindacali improntate alla
massima collaborazione con le organizzazioni sindacali ai fini del
rispetto del sistema di relazioni delineato dal contratto di lavoro.
2. Preliminarmente alla stipula della convenzione, le linee
aziendali di pianificazione sono oggetto di concertazione con le
organizzazioni sindacali, quanto alla ricaduta sull'organizzazione e
sui rapporti di lavoro.
Art. 9.
Inquadramento professionale
1. L'ordinamento professionale del personale non dirigenziale
dell'Agenzia e' determinato dalle disposizioni previste dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Agenzie fiscali.
2. I dirigenti sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia in un'unica
qualifica, articolata, ai fini retributivi, in due fasce, e secondo
le disposizioni del contratto collettivo nazionale.
Art. 10.
Dotazioni organiche
1. Le dotazioni organiche complessive del personale dipendente
dell'Agenzia sono cosi' determinate:
a) dirigenti 139;
b) non dirigenti 1847.
2. Per la ridefinizione delle dotazioni organiche si procede
periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale nel rispetto
della programmazione prevista per legge previa consultazione delle
organizzazioni sindacali.
3. La ripartizione delle dotazioni organiche complessive e'
determinata dal direttore dell'Agenzia, sentito il Comitato
direttivo, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
Capo II
Selezione del personale dirigente
Art. 11.
Dirigenza
1. I dirigenti sono responsabili degli obiettivi loro assegnati
ed assicurano il rispetto degli indirizzi e l'attuazione delle
direttive dei vertici dell'Agenzia. Sono preposti ad unita'
organizzative di livello dirigenziale, ovvero incaricati di funzioni
ispettive, di assistenza e consulenza all'alta direzione, di studio e
ricerca, di coordinamento di specifici progetti.
2. I dirigenti sono responsabili della gestione del personale e
delle risorse finanziarie e materiali finalizzate al conseguimento
dei risultati sulla base degli obiettivi loro assegnati, disponendo
dei necessari poteri di coordinamento e di controllo.
Art. 12.
Accesso alla dirigenza
1. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'Agenzia avviene, in
relazione ai posti vacanti e disponibili nella dotazione organica, a
seguito di concorso per esami e di corso-concorso, ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
e delle norme di attuazione emanate ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per il 30 per cento dei posti vacanti e disponibili l'accesso
avviene mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione, salva la diversa
ripartizione percentuale stabilita nel regolamento previsto dall'art.
28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il 50 per cento dei posti messi a concorso per esami e'
riservato al personale dell'Agenzia, salva la diversa quota
percentuale stabilita nel regolamento previsto dall'art. 28, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nella fase di prima applicazione del concorso per esami, e
nell'ambito del contingente stabilito nel precedente comma 3, il 30
per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale
dell'Agenzia appartenente da almeno quindici anni al ruolo ad
esaurimento, ovvero alla nona qualifica funzionale, ovvero all'area
C, posizione economica C3, in possesso di diploma di laurea.
5. La procedura selettiva pubblica e' tesa all'accertamento
dell'esperienza e conoscenza professionale, nonche' delle potenziali
capacita' tecniche e manageriali dei candidati. L'accertamento
avverra', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 324, tramite due prove scritte ed una prova
orale, su materie specificate dai singoli bandi, salva l'applicazione
delle diverse modalita' di selezione che saranno disciplinate in sede
di emanazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 28,
comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 12-bis.
Retribuzione dirigenti
1. La retribuzione dei dirigenti e' stabilita con contratto
individuale. Il trattamento economico fondamentale e quello
accessorio, collegato al livello di responsabilita' attribuito con
l'incarico di funzione, ai risultati conseguiti ed alla
professionalita' posseduta, sono calcolati sulla base dei contratti
collettivi per l'area dirigenziale. Fino alla stipulazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro il trattamento economico
complessivo dei dirigenti delle strutture di vertice e' quello
previsto per i dirigenti preposti ad uffici dirigenziali generali
delle amministrazioni dello Stato; per gli altri dirigenti il
trattamento economico complessivo continua ad essere regolato dal
vigente contratto di lavoro.
Art. 13.
Dirigenti con contratto a tempo determinato
1. Per particolari esigenze e per la necessita' di copertura di
posizioni dirigenziali non preesistenti possono essere assunti come
dirigenti con contratto a tempo determinato da due a sette anni,
entro i limiti del cinque per cento della dotazione organica
dirigenziale complessiva, persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private
con l'esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai
settori della ricerca universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il trattamento economico e' commisurato alla specifica
qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneita'
del rapporto e dei livelli retributivi correnti nel mercato del
lavoro per analoghe professionalita'.
Art. 14.
Incarichi di funzioni dirigenziali
1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti tenendo
conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire
e dei programmi da realizzare. I soggetti in grado di soddisfare tali
esigenze vengono individuati sulla base delle conoscenze, delle
attitudini e delle capacita' professionali possedute, anche in
relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da
due a sette anni, con facolta' di rinnovo, ai dirigenti appartenenti
al ruolo dell'Agenzia ovvero, ricorrendone i presupposti, a quelli di
cui all'art. 13.
3. Gli incarichi dei dirigenti responsabili delle strutture di
vertice a livello centrale sono sottoposte dal direttore dell'Agenzia
alla preventiva valutazione del Comitato direttivo.
4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dal direttore,
su proposta del dirigente di vertice della struttura interessata, ai
medesimi soggetti di cui al comma 2.
5. I risultati negativi della gestione o il mancato
raggiungimento degli obiettivi, valutati secondo i principi ed i
criteri del decreto legislativo n. 286 del 1999, o la grave
inosservanza di direttive comportano la destinazione ad altro
incarico, ovvero, nei casi di maggiore gravita', il recesso dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del
contratto collettivo.
6. In caso di assenza fino ad un mese, il dirigente e', di
regola, sostituito da altro funzionario da lui preventivamente
designato o, in mancanza, da quello gerarchicamente superiore; per
periodi superiori al mese, i poteri e la responsabilita' dell'unita'
organizzativa sono provvisoriamente attribuiti ad un altro dirigente
ovvero mediante la procedura di cui all'art. 25.
7. Continua ad applicarsi in materia di conferimento di incarichi
l'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.
Capo III
Selezione e assunzione del personale non dirigente
Art. 15.
Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno
1. Il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei
funzionari prevede una fase di tirocinio teorico-pratico retribuito,
di regola della durata di un anno, cui si e' ammessi a seguito del
superamento di procedure selettive, di norma decentrate, conformi ai
principi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del
1993.
2. Il tirocinio sara' svolto, nei modi e nei termini stabiliti
nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di
formazione sul posto di lavoro od anche presso istituzioni pubbliche
o private. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio e' fissato
nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli
stessi bandi e' stabilito il trattamento giuridico ed economico del
periodo di tirocinio.
3. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione
complessiva dei risultati conseguiti e delle capacita' espresse,
integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle
attitudini e delle professionalita' richieste per l'assunzione.
4. Per il reclutamento del restante personale si provvede, nel
rispetto dei principi di cui all'art. 36 del decreto legislativo n.
29 del 1993, con procedure di norma decentrate, assicurando
trasparenza, economicita' e celerita' di svolgimento. L'Agenzia puo'
avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di
impiego del personale previste dal codice civile, dalle leggi sui
rapporti di lavoro subor-dinato nell'impresa e dai contratti
collettivi di lavoro.
5. Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi
precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.
6. Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di
reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di
personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando,
comunque, le procedure di selezione del personale interno e le
riserve previste.
Art. 16.
Incarichi professionali
1. L'Agenzia puo' stipulare, per periodi di tempo limitato,
contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di consulenza
e di prestazione professionale per specifiche professionalita' non
disponibili nell'Agenzia. Il compenso e' commisurato alle condizioni
di mercato e alla professionalita' richiesta.
2. Per i contratti di cui al comma 1 si applica quanto disposto
dall'art. 36, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
Capo IV
Gestione e sviluppo professionale del personale
Art. 17.
Formazione
1. Le attivita' di formazione sono rivolte a:
a) valorizzare il patrimonio professionale dell'Agenzia;
b) assicurare la continuita' operativa dei servizi
migliorandone la qualita' e l'efficienza;
c) sostenere i processi di cambiamento organizzativo.
2. L'Agenzia promuove ed attua, nel rispetto delle disposizioni
contrattuali, interventi e programmi di formazione permanente e di
aggiornamento continuo del personale per migliorarne il livello di
prestazione nelle posizioni attualmente ricoperte e accrescerne le
capacita' potenziali in funzione dell'affidamento di incarichi
diversi, anche ai fini dello sviluppo di professionalita' polivalenti
e della progressione di carriera.
Art. 18.
Valutazione del personale
1. L'Agenzia adotta adeguate metodologie per la valutazione
periodica delle prestazioni, delle conoscenze professionali e delle
capacita' dei dipendenti, al fine di governare, in coerenza con i
contratti collettivi, lo sviluppo delle competenze, gli incentivi
economici, le progressioni di carriera e gli interventi formativi.
2. A tale scopo sono individuati, nel rispetto del sistema di
relazioni sindacali, metodi e tecniche di valutazione che
garantiscano il massimo di efficienza, trasparenza ed oggettivita'.
Art. 19.
Mobilita' e trasferimenti d'ufficio
1. L'Agenzia assicura la mobilita' del personale in linea con
quanto stabilito nell'art. 33 del decreto legislativo n. 29 del 1993
e nei contratti collettivi.
2. Nei trasferimenti di personale per esigenze di servizio sono
previste adeguate forme di incentivazione, sulla base degli accordi
con le organizzazioni sindacali.
3. L'Agenzia puo' ricoprire posti vacanti in organico mediante
passaggio diretto del personale appartenente a livelli equivalenti in
servizio presso le altre Agenzie fiscali e il Ministero delle
finanze, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
Art. 20.
Comando presso amministrazioni pubbliche
1. Nell'interesse dell'Agenzia, o su richiesta di pubbliche
amministrazioni, enti pubblici, istituzioni ed organismi
internazionali, il personale che esprime il proprio assenso puo'
essere comandato a prestare servizio per periodi determinati presso i
predetti enti, rimanendo, nella prima ipotesi, il relativo onere a
carico dell'Agenzia.
2. Nell'ambito della convenzione e' fissata la disciplina
economica per l'utilizzazione del personale dell'Agenzia da parte del
Ministero delle finanze.
3. Il periodo trascorso in posizione di comando e' utile a tutti
gli effetti giuridici ed economici.
Art. 21.
Tutela del rischio professionale
e patrocinio legale del personale
1. L'Agenzia nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si
verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile,
penale o amministrativo-contabile nei confronti del dipendente, per
fatti o atti compiuti nell'espletamento del servizio e
nell'adempimento dei compiti d'ufficio eroga al dipendente stesso, su
sua richiesta e previo parere di congruita' dell'Avvocatura Generale
dello Stato, il rimborso e, tenuto conto della sua situazione
economica, eventuali anticipazioni per gli oneri di difesa, a
condizione che non sussista conflitto di interesse.
2. In caso di condanna con sentenza passata in giudicato o di
beneficio dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art. 444 e seguenti del codice di procedura penale, l'Agenzia
puo' chiedere al dipendente il rimborso delle eventuali anticipazioni
ricevute per gli oneri di difesa.
3. L'Agenzia provvede a tutelare il personale che svolge
attivita' ad alto rischio professionale mediante la stipulazione di
appositi contratti assicurativi per la responsabilita' civile
derivante da danni patrimoniali cagionati involontariamente a terzi
nello svolgimento delle proprie funzioni, nonche' mediante la
stipulazione di appositi contratti assicurativi per la copertura
delle spese di giudizio e di difesa per fatti non dolosi.
Capo V
Norme finali e transitorie
Art. 22.
Inquadramento nei ruoli dell'agenzia
1. In applicazione del comma 5 dell'art. 74 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, il personale non dirigente proveniente
dal ruolo speciale e distaccato presso l'Agenzia e' inquadrato
definitivamente nel ruolo dell'Agenzia stessa, entro sei mesi dalla
data fissata dal decreto ministeriale di cui comma 4 dell'art. 73 del
decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo l'ordinamento
professionale stabilito nel contratto collettivo di lavoro in vigore
fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di
lavoro di cui al comma 1 dell'art. 71 del decreto legislativo n. 300
del 1999.
2. Per la dirigenza si provvede ai sensi del comma 3 dell'art. 74
del decreto legislativo n. 300 del 1999.
Art. 23.
Missioni
1. In attesa della definizione del contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto, l'Agenzia, in coordinamento con le altre
Agenzie fiscali, previo accordo con le organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, delibera le
modalita' ed il trattamento di missione del personale dipendente.
Art. 24.
Incarichi dirigenziali a personale esterno
1. Nei primi due anni di operativita' dell'Agenzia, il limite del
cinque per cento previsto dall'art. 13, comma 1, per l'assunzione di
dirigenti con contratto a tempo determinato, e' calcolato sulla
dotazione organica dirigenziale complessiva ed e' derogabile, previe
intese, fino al massimo del dieci per cento, nei limiti della
corrispondente quota di posti, previsti sempre per l'assunzione di
dirigenti a tempo determinato, che un'altra Agenzia fiscale non
intenda utilizzare per le proprie esigenze. La quota inutilizzata
torna nella disponibilita' dell'Agenzia che non ha inteso fruirne,
solo una volta scaduti i contratti stipulati da altra Agenzia a
valere sulla quota stessa. Per l'anno 2001 le assunzioni di dirigenti
di prima fascia non possono superare il quindici per cento delle
relative dotazioni organiche complessivamente considerate.
Art. 25.
Copertura provvisoria di posizioni dirigenziali
1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 12, per la copertura
delle posizioni dirigenziali vacanti all'atto del proprio avvio,
l'Agenzia puo' stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneita'
a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di
lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello
stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare
nei sei mesi successivi la procedura selettiva.
2. Nei primi tre anni di funzionamento dell'Agenzia le eventuali
vacanze sopravvenute possono comunque essere coperte, fatta salva
l'applicazione dell'art. 11, previo interpello e salva l'urgenza, con
le stesse modalita' di cui al comma 1, sempreche' sia contestualmente
iniziata la procedura selettiva.
Art. 26.
Contratti individuali di lavoro
per particolari professionalita'
1. Al fine di facilitare l'avvio dell'Agenzia, quest'ultima puo'
sottoscrivere, per specifiche professionalita' non presenti nel
proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a
tempo indeterminato, nella misura massima di venti unita', con
persone esterne all'Agenzia, che abbiano svolto funzioni di direzione
di strutture complesse o che abbiano assunto responsabilita' per il
raggiungimento dei risultati.
Art. 27.
Accordo sul sistema di relazioni sindacali
1. Nella fase transitoria e fino all'entrata in vigore del primo
contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie fiscali -
compresa l'area della dirigenza - le previsioni del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, del contratto
collettivo nazionale del Ministero delle finanze ed il contratto
collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale, che rimangono
in vigore, vengono integrate con uno specifico accordo, da stipularsi
entro un mese dalla data fissata dal decreto ministeriale di cui
all'art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
L'accordo definira' soggetti, procedure, garanzie e materie oggetto
delle relazioni sindacali tra le parti.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, gli effetti derivanti dalla sua applicazione saranno
esaminati congiuntamente con le organizzazioni sindacali.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato