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Gazzetta Ufficiale N. 55 del 07 Marzo 2003

LEGGE 27 febbraio 2003, n.33
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Linate.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni a favore delle vittime
del disastro aereo di Linate).
1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro
per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle
vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto
conto anche dello stato di effettiva necessita', nonche' per il
finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre
per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e
finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge
sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite
in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari
abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari
a 12.500.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, come determinata dalla
tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1706):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) il 13 settembre 2002.
Assegnato alla commissione 8a (Lavori pubblici), in
sede deliberante, il 24 settembre 2002 con pareri delle
commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 8a commissione il 3, 8, 9 e 16 ottobre
2002; 22 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3603):
Assegnato alla commissione IX (Trasporti), in sede
referente, il 3 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V e VI.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, l'11
e 12 febbraio 2003.
Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede
legislativa, il 18 febbraio 2003 con il parere delle
commissioni I, V e VI.
Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa e
approvato il 18 febbraio 2003.


Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250,
recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (E.N.A.C.)" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 luglio 1997, n. 177.
- La tabella C (Stanziamenti autorizzati in relazione a
disposizioni di legge la cui quantificazione annua e'
demandata alla legge finanziaria - Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti) della legge 28 dicembre
2001, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, e' la
seguente:


(migliaia di euro)

=====================================================================
            Oggetto del provvedimento       |  2002   |  2003   |  2004
     =====================================================================
     Ministero delle infrastrutture e dei   |         |         |
     trasporti                              |         |         |
     ---------------------------------------------------------------------
     Legge n. 721 del 1954: Istituzione del |         |         |
     fondo scorta per le Capitanerie di     |         |         |
     porto (6.1.1.1 - Spese generali di     |         |         |
     funzionamento - cap. 2661)....         |    5.032|    4.978|    4.968
     ---------------------------------------------------------------------
     Legge n. 267 del 1991: Attuazione del  |         |         |
     terzo piano nazionale della pesca      |         |         |
     marittima e misure in materia di       |         |         |
     credito peschereccio, nonche' di       |         |         |
     riconversione delle unita' adibite alla|         |         |
     pesca con reti da posta derivante: -   |         |         |
     Art. 1, comma 1: Attuazione del piano  |         |         |
     nazionale della pesca marittima        |         |         |
     (6.1.1.5 - Mezzi operativi e           |         |         |
     strumentali - cap. 2719)....           |    1.578|    1.529|    1.495
     ---------------------------------------------------------------------
     Decreto legislativo n. 143 del 1994:   |         |         |
     Istituzione dell'Ente nazionale per le |         |         |
     strade: - Art. 3: Finanziamento e      |         |         |
     programmazione dell'attivita' - Spese  |         |         |
     in conto capitale per ammortamento     |         |         |
     mutui (2.2.3.6 - Ente nazionale per le |         |         |
     strade - cap. 7169/p)....              |  516.457|  501.457|  501.457
     ---------------------------------------------------------------------
     - Art. 3: Funzionamento (2.2.3.6 - Ente|         |         |
     nazionale per le strade - cap.         |         |         |
     7169/p)....                            |  516.457|  516.457|  516.457
     ---------------------------------------------------------------------
     Legge n. 549 del 1995: Misure di       |         |         |
     razionalizzazione della finanza        |         |         |
     pubblica: - Art. 1, comma 43:          |         |         |
     Contributi ad enti, istituti,          |         |         |
     associazioni, fondazioni ed altri      |         |         |
     organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti|         |         |
     ed altri organismi - cap. 1336)....    |      425|      420|      419
     ---------------------------------------------------------------------
     Decreto-legge n. 535 del 1996,         |         |         |
     convertito, con modificazioni, dalla   |         |         |
     legge n. 647 del 1996 (art. 3):        |         |         |
     Contributo al "Centro internazionale   |         |         |
     radio-medico CIRM" (4.1.2.7 - Centro   |         |         |
     internazionale radio-medico - cap.     |         |         |
     2098)....                              |      755|      747|      745
     ---------------------------------------------------------------------
     Decreto legislativo n. 250 del 1997:   |         |         |
     Istituzione dell'Ente nazionale per    |         |         |
     l'aviazione civile (ENAC) (art. 7)     |         |         |
     (4.1.2.13 - Ente nazionale per         |         |         |
     l'aviazione civile - cap. 2161)....    |   50.324|   49.781|   49.683
     ---------------------------------------------------------------------
     Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle|         |         |
     locazioni e del rilascio degli immobili|         |         |
     adibiti ad uso abitativo (art. 11,     |         |         |
     comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno           |         |         |
     all'accesso alle locazioni abitative - |         |         |
     cap. 1690)....                         |  249.181|  246.496|  246.010
     ---------------------------------------------------------------------
                                            |1.340.209|1.321.865|1.321.234



Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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