CAPO I
AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri" e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, concernente "Modifiche alla
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in
materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle
unita' previsionali di base del bilancio dello Stato";
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante
"Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello
Stato, riordino del sistema di Tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo il quale prevede, tra l'altro, che la Presidenza provvede
all'autonoma gestione delle spese nei limiti delle disponibilita'
iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, e che il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con proprio decreto, stabilisce la struttura dei bilanci e
la disciplina della gestione delle spese, in coerenza con i criteri
di classificazione della spesa del bilancio statale, tenendo conto
delle peculiari esigenze della Presidenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
luglio 2002 recante "Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
DECRETA
Articolo 1
Denominazioni
1 Nel presente decreto sono denominati:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59";
b) Presidenza e Presidente: rispettivamente la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
c) Sottosegretari: i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri responsabili di strutture;
d) Segretariato generale, Segretario generale e Vicesegretario
generale: rispettivamente il Segretariato generale, il Segretario
generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli
affidati a Ministri o Sottosegretari ai sensi degli articoli 9, 20
e 21, comma 6, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) Funzione Pubblica: il dipartimento della Funzione Pubblica;
g) Protezione Civile: il dipartimento della Protezione Civile;
h) Ufficio bilancio e ragioneria: l'Ufficio bilancio e ragioneria del
Segretariato generale;
i) Dipartimento per le risorse strumentali: il Dipartimento per le
risorse strumentali del Segretariato generale;
j) Ufficio per il controllo interno: l'Ufficio per il controllo
interno del Segretariato generale;
l) Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione: il
Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione del
Segretariato generale;
m) legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato:
rispettivamente il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato", ed il Regio decreto 23
maggio 1924 n. 827, recante "Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato";
n) I.G.S.T.: Istruzioni generali sui servizi del tesoro approvate con
decreto ministeriale in data 15 settembre 1972;
o) D.P.C.M.: D.P.C.M. 23 luglio 2002 recante "Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Articolo 2
Autonomia finanziaria
1 La Presidenza, in attuazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo, provvede autonomamente alla gestione delle risorse
finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali, in base alle
norme del presente decreto.
2 La Presidenza emana e aggiorna periodicamente il manuale delle
procedure in cui sono indicati analiticamente, anche attraverso la
predisposizione di moduli e schemi, le procedure ed i criteri da
seguire per l'adozione degli atti e lo svolgimento delle attivita'.
Il manuale e' approvato dal Segretario generale su proposta congiunta
del Capo del Dipartimento per le risorse strumentali, del Capo del
Dipartimento per le risorse umane e del Capo dell'Ufficio bilancio e
ragioneria.
Articolo 3
Poteri del Segretario Generale
1 Il Segretario Generale e' responsabile del funzionamento del
Segretariato Generale ed e' titolare del potere di direttiva ai sensi
degli artt. 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
2 Il Segretario Generale emana entro il 30 aprile la direttiva per
la formulazione dello schema di bilancio annuale e pluriennale.
Articolo 4
Poteri dei dirigenti
1 Ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 alla
dirigenza sono attribuiti il potere e la responsabilita' della
gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante i poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo. I dirigenti assolvono le funzioni di gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa attraverso il budget di gestione quale
quadro di obiettivi, criteri e indirizzi generali, risorse umane,
strumentali e finanziarie definito sulla base del bilancio di
previsione approvato ai sensi dell'art. 6 ed assegnato
rispettivamente dal Segretario generale ai capi dipartimento e ai
responsabili degli uffici autonomi e dai capi dipartimento ai
direttori generali coordinatori degli uffici e da questi, ove
ritenuto funzionale, ai dirigenti dei servizi.
2 Il budget di gestione e' supportato dal sistema di contabilita'
gestionale e dal sistema di contabilita' analitica:
3 I budget di gestione definiscono: a) la pianificazione operativa
(obiettivi/risultati); b) l'organizzazione delle risorse umane,
strumentali e tecnologiche; c) le quote di stanziamento.
4 L'assegnazione dei budget ai dirigenti comprende obiettivi,
risorse e stanziamenti coerenti con l'esercizio delle funzioni e con
i risultati da conseguire e definiti dalle direttive impartite dal
Segretario Generale ai sensi dell'articolo precedente.
Articolo 5
Principi generali
1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con
l'anno solare.
2 La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di
previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
Articolo 6
Formazione del bilancio di previsione
1 I titolari dei centri di responsabilita' e di spesa comunicano
entro il 30 giugno all'Ufficio bilancio e ragioneria, in coerenza con
la direttiva di cui all'art. 3 comma 2, gli obiettivi articolati per
progetti e funzioni, il quadro delle necessarie risorse finanziarie e
la valutazione di massima sull'attendibilita' delle stesse.
2 L'Ufficio bilancio e ragioneria elabora, sulla base della
direttiva annuale del Segretario Generale, il progetto di bilancio
corredato dalla nota preliminare che esplicita:
a) i progetti e le funzioni previste per le strutture individuate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7, comma
6, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303;
b) le previsioni finanziarie complessive del bilancio annuale e
pluriennale.
3 L'Ufficio bilancio e ragioneria trasmette il progetto di
bilancio al Segretario generale, il quale, sentita la Conferenza dei
capi dipartimento, lo sottopone, entro il 30 novembre, al Presidente
per l'approvazione.
4 Il Segretario generale comunica il bilancio di previsione ai
Presidenti delle Camere entro quindici giorni dalla sua approvazione.
5 Il Presidente provvede, con proprio decreto, ad apportare
variazioni al bilancio della Presidenza, qualora le stesse si rendano
necessarie a seguito dell'approvazione del bilancio dello Stato.
6 Entro dieci giorni dalla pubblicazione del bilancio dello Stato,
il Segretario generale trasmette il bilancio di previsione della
Presidenza al Ministero della Giustizia, per la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
7 Se necessario, il Presidente puo' autorizzare con proprio
decreto l'esercizio provvisorio, nei limiti e con le modalita'
previste per il bilancio dello Stato.
Articolo 7
Struttura del bilancio di previsione
1 Il bilancio di previsione espone le entrate e le spese per il
funzionamento della Presidenza secondo i principi contenuti nella
legge 3 aprile 1997, n. 94.
2 Il bilancio di previsione e' ripartito in unita' previsionali di
base, determinate per aree omogenee di attivita', affidate a ciascun
centro di responsabilita'. Il bilancio e' accompagnato da una nota
preliminare, da una relazione tecnica del Segretario generale e da
una tabella dimostrativa degli oneri previsti per gli stipendi del
personale. Ai fini della gestione, ciascuna unita' previsionale di
base e' disaggregata in capitoli.
3 I centri di responsabilita' corrispondono al Segretariato
generale ed alle strutture affidate a Ministri e Sottosegretari. Il
Segretario generale, nell'ambito del Segretariato generale, con
proprio decreto individua i centri di spesa che riflettono autonome
responsabilita' gestionali.
4 Le entrate sono classificate in:
a) entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
b) restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari;
c) avanzo presunto dell'esercizio precedente;
d) entrate per partite di giro.
5 Le spese sono classificate in:
a) spese correnti;
b) spese in conto capitale;
c) spese per partite di giro.
6 Le spese sono ripartite in unita' previsionali di base
individuate con decreto del Segretario generale ed affidate alla
gestione unitaria dei centri di responsabilita' e dei centri di
spesa.
7 Le spese, complessivamente, non possono superare le entrate.
8 Gli stanziamenti iniziali dei capitoli di spesa di parte
corrente ed in conto capitale non possono, complessivamente, superare
le entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 4.
9 Le entrate e le spese per partite di giro devono trovare esatta
corrispondenza.
10 Ogni centro di responsabilita' della Presidenza puo' essere
dotato di un fondo di cassa di importo non superiore a 20.000 euro,
salvo importi superiori per comprovate esigenze valutate ed approvate
dal Segretario Generale, da iscriversi in bilancio tra le partite di
giro. Il fondo puo' essere reintegrato, previa presentazione della
documentazione giustificativa. L'utilizzo del fondo di cassa e le
procedure di reintegrazione dello stesso sono definite dal manuale
delle procedure di cui all'art. 2, comma 2.
11 La gestione delle competenze fisse ed accessorie riguardanti la
generalita' del personale, ivi comprese le indennita' previste
dall'articolo 21, comma 7, lettera a), e' affidata al Dipartimento
per le risorse umane e l'organizzazione. Sono esclusi le indennita'
di missione ed i trattamenti economici accessori del personale
addetto agli uffici di diretta collaborazione del Presidente del
Consiglio e dei Ministri senza portafoglio o Sottosegretari alla
Presidenza, di cui all'articolo 7, comma 7 del D.lgs. 30 luglio 1999,
n. 303.
Articolo 8
Variazioni di bilancio
1 Le variazioni di bilancio sono disposte con decreto motivato del
Presidente, su proposta del Segretario generale.
2 Il Segretario generale nell'ambito del Segretariato Generale, su
proposta dei titolari dei relativi centri di spesa, puo' effettuare
variazioni compensative tra capitoli della stessa unita' previsionale
di base.
3 I Ministri ed i Sottosegretari, su proposta dei rispettivi capi
dipartimento, possono effettuare variazioni compensative per le spese
di parte corrente di natura discrezionale tra capitoli della stessa
unita' previsionale di base.
4 Non sono consentiti trasferimenti da parte capitale a parte
corrente.
Articolo 9
Bilancio pluriennale
1 Il bilancio pluriennale, presentato in allegato al bilancio
annuale, e' elaborato, tenendo presente la pianificazione di cui
all'art. 47, in termini di competenza con le stesse modalita' di cui
all'articolo 6. Esso si riferisce ad un periodo non inferiore a tre
anni e viene aggiornato annualmente.
2 Il bilancio pluriennale non forma oggetto di specifica
approvazione e non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e
ad eseguire le spese.
Articolo 10
Avanzo di esercizio
1 La somma algebrica delle disponibilita' non impegnate e dei
maggiori o minori accertamenti di entrata costituisce l'avanzo di
esercizio.
2 L'ammontare dell'avanzo e' accertato in sede di conto
finanziario.
3 Il Segretario generale, dopo gli adempimenti previsti dal
successivo articolo 11, dispone con proprio decreto il trasferimento
dell'avanzo di esercizio al Fondo di riserva.
4 Qualora il predetto avanzo superi del dieci per cento l'importo
dello stanziamento autorizzato annualmente per il funzionamento della
Presidenza, il Segretario generale propone al Presidente di versare
l'eccedenza in entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 11
Riporto
1 Le disponibilita' non impegnate alla chiusura dell'esercizio
sugli stanziamenti in conto capitale, su richiesta motivata del
titolare del centro di responsabilita' o di spesa, sono riportate,
con decreto del Segretario generale, in aggiunta alla competenza dei
corrispondenti stanziamenti dell'esercizio successivo.
2 Le somme finalizzate per legge e le somme provenienti
dall'Unione Europea nonche' quelle assegnate per le attivita' di
protezione civile non impegnate alla chiusura dell'esercizio sugli
stanziamenti di parte corrente, sono riportate, con decreto del
Segretario generale, in aggiunta alla competenza dei corrispondenti
stanziamenti dell'esercizio successivo.
Articolo 12
Fondo di riserva
Il fondo di riserva e' destinato, nel corso dell'esercizio
finanziario, all'aumento degli stanziamenti di altri capitoli di
spesa nonche' allo stanziamento di fondi su capitoli di nuova
istituzione.
2 I prelevamenti dal fondo sono disposti con decreto del
Presidente, su proposta del Segretario generale.
3 L'ammontare del fondo di riserva non puo' superare il cinque per
cento del totale delle spese correnti.
4 Sul fondo di riserva non possono essere effettuati pagamenti.
CAPO II
CONTO FINANZIARIO
Articolo 13
Predisposizione e approvazione del conto finanziario
1 Il conto finanziario, predisposto entro il 30 aprile
dall'Ufficio bilancio e ragioneria, unitamente al conto del
patrimonio comprende i risultati della gestione del bilancio per
l'entrata e la spesa, distintamente per competenza e per residui.
Al conto finanziario e' allegato il conto patrimoniale predisposto
dall'Ufficio bilancio e ragioneria in conformita' alle norme in
materia di inventario dei beni dello Stato.
2 Nel conto sono rappresentate:
a) le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante
l'esercizio finanziario e le previsioni definitive;
b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse e rimaste
da riscuotere;
c) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate e rimaste da
pagare;
d) l'avanzo di esercizio;
e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
f) l'elenco dei residui perenti.
3 Al conto sono allegati i decreti di variazione di bilancio.
4 Il conto finanziario e' accompagnato da una relazione del
Segretario generale nella quale sono evidenziati:
a) i risultati complessivi della gestione operativa e finanziaria
dell'esercizio e gli eventuali scostamenti con riferimento agli
obiettivi programmati;
b) l'ammontare complessivo delle somme riportate, ai sensi
dell'articolo 11 del presente decreto;
c) le eventuali economie di gestione destinate ad incrementare le
risorse relative all'incentivazione della produttivita' del
personale ed alla retribuzione di risultato dei dirigenti, come
disciplinate dalla contrattazione del comparto;
d) la destinazione dell'avanzo di esercizio;
e) la distribuzione per centri di responsabilita' delle spese
strumentali comuni.
5 Entro il 15 maggio il Segretario generale presenta il conto
finanziario al Presidente per l'approvazione.
6 In conformita' a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del
decreto legislativo, il Segretario generale trasmette il conto
finanziario e la relazione, entro quindici giorni dall'approvazione,
ai Presidenti delle Camere nonche' alla Corte dei conti ai fini del
referto annuale.
7 Entro il 10 giugno il Segretario generale trasmette il conto
finanziario e la relazione al Ministero della giustizia, per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 14
Residui attivi e passivi
1 Con decreto del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria sono
accertate, per ogni capitolo, le somme da conservarsi in conto
residui per impegni riferibili all'esercizio concluso, distinguendo
tra quelle riferibili ad ordinativi diretti trasportati e quelle
relative ad impegni registrati in base ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate nelle scritture dell'Ufficio bilancio e ragioneria.
2 I residui attivi e passivi risultano da scritture, e sono
distinti per esercizio di competenza.
3 La gestione dei residui attivi e passivi di ciascun esercizio e'
trasferita ai corrispondenti capitoli ed unita' previsionali di base
dell'esercizio successivo, separatamente dalla relativa competenza.
4 Con decreto del Segretario generale e' disposta la variazione
dei residui attivi e passivi rispetto a quelli accertati in sede di
conto finanziario.
5 Possono effettuarsi dopo il primo gennaio, anche
antecedentemente all'approvazione del conto finanziario, le spese di
competenza dell'esercizio precedente, non pagate entro il 31
dicembre, nei limiti dell'ammontare globale dei residui passivi
risultanti a tale data.
Articolo 15
Perenzione
1 I residui relativi alle spese correnti, non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si
intendono perenti agli effetti amministrativi, quelli concernenti
spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in
bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello cui si
riferiscono.
2 I residui relativi alle spese in conto capitale, derivanti da
importi che la Presidenza abbia assunto obbligo di pagare in base a
contratto, ovvero a titolo di compenso per opere prestate o per
lavori eseguiti o forniture acquisite, non pagati entro il settimo
esercizio successivo a quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
3 L'Ufficio bilancio e ragioneria cancella annualmente dal
bilancio i residui passivi perenti e li iscrive in un apposito
elenco.
4 Le somme relative ai residui dichiarati perenti agli effetti
amministrativi vanno a confluire in un fondo denominato "Fondo per la
reiscrizione delle somme cadute in perenzione".
5 Qualora i creditori chiedano, al titolare del centro di
responsabilita' o di spesa, il pagamento di crediti non prescritti,
l'Ufficio bilancio e ragioneria provvedera' alla reiscrizione dei
residui in conto competenza ai pertinenti capitoli, prelevando le
somme occorrenti dal fondo di cui al comma precedente.
6 Ove non ricorrano termini di prescrizione piu' brevi, trascorsi
cinque anni dall'iscrizione nel fondo, i residui relativi a crediti
non richiesti, sono cancellati con decreto del Capo dell'Ufficio
bilancio e ragioneria.
Articolo 16
Punti di concordanza tra la gestione finanziaria
e i beni mobili acquistati
1 Ai fini della redazione del conto del patrimonio, il
Dipartimento per le risorse strumentali ed i dipartimenti affidati a
Ministri e Sottosegretari, per quanto di rispettiva competenza,
redigono il prospetto dei punti di concordanza tra la gestione
finanziaria dell'esercizio concluso e la consistenza dei beni mobili
acquistati e lo trasmettono all'Ufficio bilancio e ragioneria entro
il 31 marzo, limitatamente all'anno 2003, ed entro il 31 gennaio per
gli anni successivi.
2 Il prospetto dei punti di concordanza espone la quantita' ed il
prezzo dei beni mobili acquistati, con riferimento al capitolo di
bilancio su cui e' imputata la spesa, distintamente per competenza e
residui.
Articolo 17
Elementi di corrispondenza tra la gestione finanziaria ed i lavori di
manutenzione degli immobili in uso alla Presidenza
1 Il Dipartimento per le risorse strumentali ed i dipartimenti
affidati a Ministri e Sottosegretari, per quanto di rispettiva
competenza, redigono il prospetto degli elementi di corrispondenza
tra la gestione finanziaria dell'esercizio concluso ed i lavori di
manutenzione ordinaria effettuati sugli immobili in uso alla
Presidenza e lo trasmettono all'Ufficio bilancio e ragioneria entro
il 31 gennaio.
2 Il prospetto espone il numero dei lavori effettuati con il
relativo prezzo, con riferimento al capitolo di bilancio su cui e'
imputata la spesa, distintamente per competenza e residui.
Articolo 18
Conto annuale delle spese sostenute per il personale
1 Il Dipartimento per le risorse umane e l'organizzazione redige
il conto annuale delle spese sostenute per il personale e la
relazione sulla gestione del personale stesso, secondo quanto
previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 evidenziando in particolare le spese sostenute per il personale
comandato. L'Ufficio bilancio e ragioneria provvede alla validazione
dei dati verificando la corrispondenza degli stessi con le risultanze
contabili.
CAPO III
GESTIONE FINANZIARIA
Articolo 19
Gestione delle spese comuni
1 La gestione della spesa relativa alle risorse umane e
strumentali e' affidata rispettivamente al Dipartimento per le
risorse umane e al Dipartimento per le risorse strumentali.
Le risorse relative sono allocate in sede di bilancio di
previsione in un unico capitolo per ciascuna tipologia di spesa. In
un apposito allegato tecnico e' quantificata la quota parte destinata
a ciascun centro di responsabilita' e di spesa.
Articolo 20
Fasi della spesa
1 La procedura di spesa segue le seguenti fasi:
a) impegno;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.
Articolo 21
Impegno
1 Gli atti contenenti una decisione di spesa a carico del bilancio
della Presidenza sono trasmessi, a cura del responsabile, all'Ufficio
bilancio e ragioneria, ai fini della registrazione dei relativi
impegni contabili, contestualmente alla loro adozione ed unitamente
al rispettivo decreto d'impegno ed alla clausola di ordinazione della
spesa.
2 Elementi del decreto di impegno sono:
a) la giustificazione in fatto e in diritto dell'importo della spesa;
b) l'esercizio, il capitolo a cui la spesa va imputata e l'importo;
c) la clausola di ordinazione della spesa, nelle evidenze disponibili
al momento dell'impegno;
d) in caso di spese pluriennali, gli esercizi di riferimento.
3 Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun
impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto.
4 Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto all'esercizio in
corso. Nel caso di spese pluriennali, possono essere assunti impegni
a carico:
a) dell'esercizio successivo, ove cio' sia indispensabile per
assicurare la continuita' dei servizi resi alla Presidenza;
b) degli esercizi successivi, ove trattasi di spese per locazioni di
immobili o di altre spese continuative o periodiche.
5 L'impegno non puo' eccedere lo stanziamento del capitolo ed e'
imputato al pertinente capitolo, in relazione alla tipologia della
spesa.
6 Quando la spesa viene accertata contestualmente al pagamento,
l'impegno e l'ordine di pagamento sono contemporanei.
7 Al momento dell'approvazione del bilancio, si costituisce
automaticamente l'impegno sugli stanziamenti relativi alle seguenti
spese:
a) indennita' spettanti al Presidente, al Vice Presidente, ai
Ministri, ai Sottosegretari, al Segretario generale ed ai
Vicesegretari generali;
b) trattamento economico fondamentale del personale dipendente e
relativi oneri riflessi;
c) spese dovute in base a contratti in essere, disposizioni di legge
o regolamentari.
Articolo 22
Liquidazione
1 Il responsabile della spesa provvede alla liquidazione sulla
base di fatture e documenti presentati in originale, atti a
comprovare, anche ai fini fiscali, l'adempimento dell'obbligazione
convenuta, previo accertamento della regolarita' della prestazione e
della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e
qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e dopo aver
applicato le penali previste in caso di ritardata od inesatta
prestazione.
2 L'accettazione dei duplicati di fatture e documenti, alla cui
presentazione e' tenuto il creditore, e' consentita solo in via del
tutto eccezionale e puo' essere ammessa solo con forme e cautele tali
da evitare reiterazioni di pagamento e deve essere corredata da
idonea dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, redatta con le forme di cui all'art. 38 dello
stesso D.P.R., da cui risulti che trattasi di duplicato di fattura in
sostituzione di originale andato smarrito e che detto originale non
e' stato ne' in tutto ne' in parte pagato. Dovra' essere dichiarato,
inoltre, che dopo l'avvenuto pagamento a saldo non saranno richieste
altre somme a tale titolo.
3 Il decreto di liquidazione contiene:
a) le motivazioni che giustificano in fatto e in diritto la spesa,
nonche' il riferimento al decreto di impegno, salvo quanto
previsto dal precedente articolo 21, comma 6;
b) l'esercizio, il capitolo e l'indicazione delle modalita' di
pagamento;
c) l'indicazione di eventuali altri pagamenti ordinati a valere sullo
stesso impegno.
4 Al decreto sono allegati i documenti giustificativi della spesa
in originale, nonche' la documentazione attestante il positivo esito
delle verifiche delle prestazioni e l'iscrizione in inventario dei
beni mobili.
Articolo 23
Ordinazione in generale
1 L'ordinazione e' disposta dal responsabile della spesa tramite
ordine di pagamento e, nei soli casi previsti dall'articolo 25,
tramite buono di cassa.
Articolo 24
Ordinazione tramite ordine di pagamento
L'ordine di pagamento contiene:
a) l'esercizio di provenienza e di gestione della spesa;
b) l'impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c) la descrizione della spesa;
d) il numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di
bilancio;
e) indicazione del creditore con l'osservanza delle disposizioni di
cui agli articoli da 411 a 472 delle I.G.S.T.;
f) l'importo lordo e netto da pagare in cifre e in lettere;
g) la modalita' di estinzione del titolo di spesa;
h) la data di emissione;
i) la tesoreria assegnataria.
2 Si applicano le disposizioni del regolamento per la contabilita'
generale dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la
distruzione degli ordini di pagamento; sono, altresi', applicabili le
norme dello stesso regolamento concernenti il trasporto e
l'annullamento dei titoli rimasti insoluti al termine dell'esercizio
di emissione.
3 L'originale ed una copia dell'ordine di pagamento, una copia del
decreto di impegno e l'originale del decreto di liquidazione,
corredato dai documenti di cui all'articolo 22, comma 4, sono
trasmessi all'Ufficio bilancio e ragioneria per il controllo di
regolarita' amministrativa e contabile e la successiva validazione.
Articolo 25
Ordinazione sui fondi di cassa e buono di cassa
1 Il responsabile della spesa dispone l'ordinazione del pagamento
sui fondi di cassa:
a) per le minute spese;
b) per gli anticipi di missione, nel territorio nazionale ed estero,
debitamente autorizzati;
c) per gli anticipi a favore del responsabile del servizio affari
internazionali di cerimoniale, in occasione di viaggi all'estero
del Presidente o del Vice Presidente;
d) per il pagamento della tassa di proprieta' degli automezzi della
Presidenza;
e) abbonamenti per canoni RAI;
f) permessi di accesso alla Z.T.L.;
g) pagamenti diritti per smaltimento rifiuti speciali;
h) pagamento imposta per la registrazione di contratti;
i) pagamenti dovuti alle A.S.L., a diverso titolo;
j) spese transiti autostradali;
k) spese per riparazioni urgenti su autovetture e motoveicoli.
2 Chi ha ottenuto l'anticipazione presenta, in relazione a quanto
affidato, al termine dell'evento in funzione del quale furono
anticipate le somme, apposita rendicontazione. Qualora trattasi di
esigenze ricorrenti, la rendicontazione e' presentata almeno ogni tre
mesi.
3 L'ordinazione e' disposta dal responsabile della spesa a mezzo
di buono di cassa, che riporta:
a) il numero progressivo, riferito all'anno solare;
b) l'esercizio di emissione;
c) il capitolo di bilancio a cui e' imputata la spesa (numero e
denominazione);
d) il nome o la ragione sociale del creditore;
e) l'importo da pagare, in cifre ed in lettere;
f) la data di emissione.
4 L'ordinatore della spesa non puo' disporre buoni a proprio
favore.
5 Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile sui buoni
di cassa e sui documenti giustificativi della spesa e' effettuato
dall'Ufficio bilancio e ragioneria in sede di validazione degli
ordini di pagamento destinati al reintegro dei fondi di cassa.
Articolo 26
Pagamento in generale
1 I pagamenti sono effettuati dalla Tesoreria dello Stato, sulla
base degli ordini trasmessi in via informatica dall'Ufficio bilancio
e ragioneria.
2 I pagamenti sui fondi di cassa sono effettuati in contanti dal
cassiere della Presidenza, ovvero dai cassieri di cui al successivo
articolo 30.
3 Nei casi previsti all'articolo 31, i pagamenti possono essere
effettuati tramite carta di credito.
4 La Presidenza, previo esperimento di procedura ad evidenza
pubblica, puo' stipulare convenzioni con istituti di credito, per il
pagamento al personale delle competenze accessorie.
5 Il pagamento avviene nei tempi stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti, dagli atti amministrativi generali ed in particolare dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231. Il tempo puo' essere
stabilito anche dal contratto, qualora ne risultino, per la
Presidenza, condizioni piu' favorevoli rispetto a quelle previste
dalle norme sopra ricordate. Le condizioni piu' favorevoli devono
risultare espressamente dal contratto.
6 Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica e nel
caso di contratti per adesione, il pagamento puo' essere effettuato
prima dell'inizio della prestazione o durante l'espletamento della
stessa, previe adeguate garanzie e qualora risultino per la
Presidenza condizioni piu' favorevoli di quelle stabilite per i
pagamenti effettuati dopo l'esecuzione delle prestazioni.
7 Nei casi previsti dai commi 5 e 6, qualora l'ordine di pagare
sia emesso prima dell'inizio o nel corso della prestazione da parte
del terzo, il responsabile della spesa attesta espressamente le
condizioni piu' favorevoli che legittimano l'anticipazione del
pagamento rispetto al ricevimento della prestazione.
Articolo 27
Pagamento tramite la Tesoreria dello Stato
1 Le risorse previste per l'attivita' della Presidenza
sull'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su di un
conto corrente intestato alla Presidenza aperto presso la Tesoreria
Centrale dello Stato.
2 Per il pagamento degli ordini di pagamento si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del regolamento
per la contabilita' generale dello Stato.
3 Il responsabile dell'Ufficio bilancio e ragioneria accerta
mensilmente il totale dei pagamenti effettuati dalla Tesoreria
Centrale dello Stato e dalle sezioni di Tesoreria provinciale,
mediante l'esame della contabilita' ed il riscontro con i dati
informatici della Banca d'Italia, e ne da' formale comunicazione al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, per il rimborso alla Banca d'Italia
mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1.
Articolo 28
Cassiere della Presidenza e pagamento sui fondi di cassa
1 La Presidenza, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 30,
ha un unico cassiere, istituito presso il Segretariato generale che
dipende funzionalmente dal capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria.
2 Il cassiere e' nominato per la durata di un triennio dal Capo
dell'Ufficio bilancio e ragioneria tra gli impiegati di ruolo della
Presidenza in possesso di una adeguata preparazione in campo
amministrativo e contabile. Al termine di ogni gestione annuale, il
Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria puo' disporre
l'avvicendamento del cassiere. In caso di assenza o impedimento del
cassiere, le funzioni sono svolte dal vice cassiere, nominato con le
stesse modalita' del cassiere.
3 Con provvedimento del Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria,
viene adottato un "manuale operativo" contenente le regole a cui
attenersi per il funzionamento della cassa.
4 Il cassiere della Presidenza:
a) provvede all'effettuazione dei pagamenti, per conto di tutti i
centri di responsabilita' della Presidenza, sui fondi di cassa;
b) ha il dovere di custodire il denaro, i titoli ed i valori, dei
quali risponde personalmente;
c) tiene un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e
uscita dal quale risultino, giornalmente, i fondi di cassa
esistenti all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti
eseguiti nella giornata, i fondi di cassa esistenti alla chiusura
giornaliera. Sullo stesso registro annota i reintegri dei fondi;
d) provvede ad annotare in un apposito registro eventuali valori o
titoli in deposito che gli vengono affidati;
e) sospende il pagamento, informandone il Segretario generale,
ovvero, per i dipartimenti affidati a Ministri e Sottosegretari, i
rispettivi capi, qualora siano notificati atti giudiziari di
opposizione o pignoramento;
f) trasmette all'Ufficio bilancio e ragioneria gli originali dei
buoni di cassa insieme ai documenti giustificativi della spesa in
originale, una volta effettuato il pagamento;
g) presenta, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al capo
dell'Ufficio bilancio e ragioneria;
h) cura la trasmissione del flusso informatico attivato tra la
Presidenza e l'istituto di credito che svolge il servizio di
pagamento delle competenze accessorie al personale della
Presidenza.
Articolo 29
Reintegro dei fondi di cassa e versamento dei fondi
non utilizzati al termine dell'esercizio
1 I fondi di cassa del Segretariato generale e dei dipartimenti
affidati a Ministri e Sottosegretari sono reintegrati, su richiesta
del cassiere della Presidenza, mediante ordini di pagamento a favore
dello stesso, tratti sulla Tesoreria Centrale dello Stato ed emessi a
firma dei responsabili della spesa.
2 Le somme rimaste inutilizzate al termine di ogni esercizio sono
versate, a cura dell'Ufficio bilancio e ragioneria, sul conto
corrente di tesoreria intestato alla Presidenza ed aperto presso la
Tesoreria Centrale dello Stato.
Articolo 30
Cassieri della Funzione Pubblica e della Protezione Civile
1 La Funzione Pubblica e la Protezione Civile possono istituire,
con decreto dei rispettivi capi dipartimento dai quali dipendono
funzionalmente, un proprio cassiere e vice cassiere, nominati per la
durata di un triennio tra gli impiegati di ruolo della Presidenza in
possesso di un'adeguata preparazione in campo amministrativo e
contabile. Al termine di ogni gestione annuale, i capi dipartimento
possono disporre l'avvicendamento dei rispettivi cassieri. In caso di
assenza o impedimento dei cassieri titolari, le funzioni sono svolte
dai rispettivi vice cassieri.
2 I cassieri:
a) provvedono all'effettuazione dei pagamenti sui rispettivi fondi di
cassa;
b) hanno il dovere di custodire il denaro, i titoli ed i valori, dei
quali rispondono personalmente;
c) tengono un registro di cassa per tutte le operazioni di entrata e
uscita dal quale risultano, giornalmente, il fondo di cassa
esistente all'inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti
eseguiti nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura
giornaliera. Sullo stesso registro annotano i reintegri di cui al
comma 3;
d) provvedono ad annotare in un apposito registro valori o titoli in
deposito che vengono loro affidati ed annualmente presentano alla
Corte dei conti il conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 e
seguenti del regolamento per la contabilita' generale dello Stato;
e) sospendono il pagamento, informandone il proprio capo
dipartimento, qualora siano notificati atti giudiziari di
opposizione o pignoramento;
f) effettuato il pagamento, in sede di richiesta di reintegro dei
fondi a disposizione, trasmettono all'Ufficio bilancio e
ragioneria gli originali dei buoni di cassa unitamente agli
originali dei documenti giustificativi della spesa;
g) presentano, ogni tre mesi, il conto della gestione dei fondi al
Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria.
3 Il reintegro del fondo e' disposto dal relativo responsabile
della spesa. Il versamento in conto corrente di tesoreria delle somme
rimaste inutilizzate al termine dell'esercizio e' disposto a cura
dell'Ufficio bilancio e ragioneria.
Articolo 31
Pagamento tramite carta di credito
1 Il pagamento, nei casi sottoelencati, potra' essere effettuato
con carta di credito:
a) spese di trasporto, vitto e alloggio da sostenersi in occasione di
missioni;
b) spese di rappresentanza in Italia ed all'estero;
c) spese di organizzazione e partecipazione a seminari e a convegni;
d) spese da sostenersi in occasione di visite di Stato.
2 Il Presidente, il Vice Presidente, i Ministri, i Sottosegretari,
il Segretario generale, nonche' il capo del dipartimento della
protezione civile hanno in dotazione una carta di credito, per tutto
il periodo di durata della rispettiva carica.
3 L'assegnazione della carta di credito ad altri soggetti e'
disposta con decreto del Segretario generale, nel quale vengono anche
indicate le tipologie di spesa consentite.
4 Il Capo del dipartimento della protezione civile, in deroga a
quanto previsto dai commi 1 e 3, individua con proprio provvedimento
i criteri e le modalita' di assegnazione e di utilizzo delle carte di
credito.
5 Al momento della consegna e della restituzione della carta e'
redatto apposito verbale.
6 L'assegnatario e' tenuto a:
a) utilizzare la carta per le sole spese indicate nel decreto di
assegnazione;
b) custodire la carta con la massima cautela;
c) far pervenire mensilmente, all'ufficio competente per
l'ordinazione del pagamento a favore della societa' emittente
della carta di credito, un riepilogo dell'utilizzo della carta
corredato dalla documentazione giustificativa;
d) dare immediata comunicazione all'Autorita' di pubblica sicurezza
ed alla societa' emittente, nel caso di smarrimento o sottrazione
della carta.
7 Qualora la carta abbia anche funzione di bancomat, le somme
prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese
previste nel decreto di assegnazione. Dell'effettuazione dei
pagamenti in contanti deve essere data comunicazione nell'ambito del
riepilogo di cui al comma 6, lettera c). Anche in tal caso deve
essere prodotta la documentazione giustificativa dell'utilizzo.
8 Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili
alle fattispecie previste, le stesse non potranno gravare sul
bilancio della Presidenza, Si attiveranno in tal caso, da parte
dell'Ufficio bilancio e ragioneria, le corrispondenti procedure di
recupero.
9 Il Segretario generale, previo esperimento di procedura ad
evidenza pubblica, provvede a stipulare convenzioni con una o piu'
societa' emittenti carte di credito. Le convenzioni riportano:
a) la durata;
b) l'eventuale costo per il rilascio: per l'utilizzo e per il rinnovo
della carta;
c) il periodo di validita' della carta;
d) la periodicita' dell'invio dell'estratto conto;
e) le modalita' relative alla sostituzione della carta in caso di
smarrimento o sottrazione;
f) la determinazione di soglie massime di credito;
g) la previsione per la Presidenza della facolta' di recedere in
qualsiasi momento.
10 Con provvedimento del Segretario generale puo' essere disposto,
in via sperimentale, l'utilizzo di carte di credito per il pagamento
di spese di funzionamento.
Articolo 32
Controllo e collaborazione nelle procedure di spesa
1. L'Ufficio bilancio e ragioneria svolge le funzioni di controllo
interno di regolarita' amministrativa e contabile, secondo quanto
previsto all'art. 2 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Nello
svolgimento di tali funzioni, presta anche collaborazione alle altre
strutture della Presidenza in materia di applicazione delle
disposizioni amministrativo-contabili e di svolgimento delle
procedure di spesa.
2. L'ufficio bilancio e ragioneria verifica la legalita' degli
atti di impegno e di liquidazione e degli ordini di pagamento.
Procede, altresi', alla validazione degli stessi.
3. Provvede, dandone comunicazione al responsabile della spesa,
alla correzione degli errori materiali, qualora cio' sia possibile.
4. L'Ufficio bilancio e ragioneria restituisce l'atto al
responsabile della spesa, senza darvi ulteriore corso ove accerti che
la spesa eccede lo stanziamento del capitolo; che debba essere
imputata a un capitolo diverso da quello indicato, che non sia
correttamente imputata in base all'esercizio di provenienza e a
quello di gestione.
5. All'infuori dei casi di cui al comma precedente, l'Ufficio
bilancio e ragioneria qualora ravvisi la non conformita' dell'atto
alla vigente normativa, invia osservazioni motivate al responsabile
della spesa, nel termine di 20 giorni dalla sua ricezione. Qualora il
responsabile dell'atto non condivida le osservazioni, ne da' formale
e motivata comunicazione all'Ufficio bilancio e ragioneria che e'
tenuto a dar corso al provvedimento, salvo quanto previsto al comma
successivo.
6. L'Ufficio bilancio e ragioneria, ove nel corso della verifica
ravvisi questioni di particolare rilevanza, nel termine di 10 giorni
dalla ricezione dell'atto, ovvero nei dieci giorni successivi alla
ricezione della richiesta di dargli comunque corso, puo' sottoporre
la questione al Segretario generale. Questi, ove trattasi di atto
proveniente dalle strutture del Segretariato generale, puo' disporre
che l'atto sia restituito all'ufficio che l'ha predisposto e che non
abbia ulteriore corso. Se trattasi di atto prodotto dalle strutture
affidate a Ministri e Sottosegretari puo' segnalare le osservazioni
al responsabile della spesa, ai fini dell'eventuale riesame.
7. Provvede, infine:
a) ad apporre un visto di regolarita' formale sui provvedimenti che
le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza del
Presidente ma che non investono personale, strutture o bilancio
della Presidenza;
b) all'esame dei rendiconti dei funzionari delegati, di cui al Capo
IV del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
35, comma 1;
c) alla tenuta dei rapporti, per quanto di competenza, tra la
Presidenza e la Corte dei conti, e tra la Presidenza ed il
Ministero dell'economia e delle finanze;
d) alle verifiche sulla gestione dei cassieri.
Articolo 33
Verifiche sulla gestione dei cassieri
1 Il capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria, nell'espletamento
dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, dispone, senza preavviso,
almeno una volta nel corso di ciascun trimestre, verifiche sui valori
contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili. Dispone,
altresi', apposita verifica alla fine del mese di dicembre ed ogni
qualvolta avvenga il passaggio di gestione.
2 Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente al
momento, devono estendersi ai valori e titoli affidati ai cassieri.
3 Di ciascuna verifica e' redatto un processo verbale in tre
originali, dei quali uno e' tenuto dal cassiere, uno e' conservato
dal Capo dell'Ufficio bilancio e ragioneria e l'altro e' trasmesso al
dirigente responsabile dell'attivita' del cassiere.
4 Nel caso di verifica per passaggio di gestione e' redatto un
quarto esemplare che viene consegnato al cassiere subentrante.
5 I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti i
documenti ed i chiarimenti richiesti, nonche' a dichiarare che non
esistono altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica
stessa.
6 Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni del D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.
CAPO IV
SPESE DELEGATE
Articolo 34
Spese delegate
1 Con decreto del Presidente del Consiglio puo' essere disposto,
nel caso in cui l'adozione di altre forme di pagamento sia
incompatibile con le necessita' delle strutture operative,
l'accreditamento di somme a funzionari delegati della Presidenza o di
altre Amministrazioni per l'effettuazione di spese concernenti
l'attuazione di programmi o lo svolgimento di particolari attivita'.
2 Per le attivita' e compiti di Protezione Civile si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n.
225.
3 Nei casi in cui debbano essere destinati fondi a favore di
specifici interventi, programmi e progetti, la legge, l'ordinanza di
protezione civile o il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze autorizzano l'apertura di contabilita' speciali, ai sensi
dell'articolo 10 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
Articolo 35
Presentazione dei rendiconti
1 I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede
presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle
Ragionerie Provinciali dello Stato e sono inviati per l'ulteriore
corso alle corrispondenti sezioni regionali di controllo della Corte
dei conti.
2 Ogni semestre e, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, i
funzionari delegati, titolari di contabilita' speciale, trasmettono i
rendiconti delle somme erogate, insieme con i documenti
giustificativi, all'Ufficio bilancio e ragioneria per il controllo
successivo.
3 I funzionari delegati presentano i rendiconti del secondo
semestre entro il 25 gennaio dell'anno successivo a quello cui il
rendiconto si riferisce.
4 Sono fatte salve eventuali disposizioni normative che
stabiliscano termini diversi per la presentazione dei rendiconti.
CAPO V
GESTIONE DEL PATRIMONIOTITOLO IBENI MOBILI INVENTARIATI
Articolo 36
Classificazione dei beni mobili
1 La Presidenza provvede all'acquisizione, conservazione,
manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio
funzionamento.
2 I beni mobili sono descritti nell'inventario e sono classificati
in conformita' alle norme del presente decreto e al regolamento di
contabilita' generale dello Stato.
Articolo 37
Inventario dei beni
1 I beni mobili sono presi in carico dai consegnatari secondo le
rispettive competenze. La consegna e la successiva presa in carico si
effettuano mediante iscrizione negli inventari.
2 L'inventario e' unico ed e' articolato per centri di
responsabilita'; e' tenuto anche su evidenze informatiche. Per le
iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le relative operazioni
di scarico e' utilizzato un apposito bollettario di buoni di carico e
scarico.
3 L'inventano dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione dei beni secondo la loro natura
e specie;
b) l'anno ed il titolo di acquisizione;
c) il luogo in cui si trovano;
d) la quantita' o il numero;
e) il valore.
4 Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo di
acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti
ad altro titolo. I beni acquisiti mediante il ricorso alla procedura
in economia in amministrazione diretta, sono inseriti in inventario
al prezzo di costo dei materiali e del lavoro impiegati per la
realizzazione del singolo manufatto.
5 L'inventario e' costantemente aggiornato dal competente
consegnatario ed e' chiuso al termine di ciascun anno finanziario.
6 Almeno ogni cinque anni il consegnatario provvede alla
ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci al rinnovo
dell'inventario.
Articolo 38
Controllo degli inventari e scheda riepilogativa dei beni mobili
1 Dopo la chiusura dell'anno finanziario, il Capo del Dipartimento
per le risorse strumentali, nell'ambito del Segretariato generale, ed
i capi dei dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, per i
rispettivi centri di responsabilita', controllano e certificano la
regolarita' dei registri contabili tenuti dai consegnatari e
redigono, per quanto di competenza, una scheda riepilogativa delle
variazioni della consistenza dei beni mobili. Le schede, sottoscritte
dal consegnatario e dal capo del dipartimento responsabile, sono
trasmesse al Dipartimento per le risorse strumentali entro il 15
gennaio.
2 Il Dipartimento per le risorse strumentali, in base alle
certificazioni di propria competenza e preso atto delle altre,
compila la scheda riepilogativa generale della Presidenza e la
trasmette all'Ufficio bilancio e ragioneria entro il 15 febbraio.
3 L'Ufficio bilancio e ragioneria trasmette la scheda
riepilogativa generale al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'inserimento nel conto del patrimonio dello Stato.
Articolo 39
Consegnatari
1 I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati, per la
durata di un triennio, dal capo del dipartimento per le risorse
strumentali, ovvero dai capi dei dipartimenti affidati a Ministri o
Sottosegretari. Appartengono al personale di ruolo della Presidenza,
con qualifica non dirigenziale, e sono in possesso di adeguata
preparazione in campo amministrativo e contabile. Al termine di ogni
gestione annuale il Capo del dipartimento per le risorse strumentali
ovvero il Capo dipartimento competente, puo' disporre
l'avvicendamento dei consegnatari.
2 E' fatto salvo quanto previsto all'articolo 41.
3 Sulla base delle direttive impartite dal dirigente responsabile
del servizio, in cui organicamente sono inseriti, i consegnatari
provvedono:
a) alla conservazione ed alla distribuzione degli oggetti di
cancelleria, degli stampati, dei registri e delle carte di
qualunque specie;
b) alla conservazione, alla distribuzione ed alla manutenzione dei
beni mobili e degli arredi d'ufficio;
c) alla conservazione delle collezioni ufficiali di leggi e decreti e
delle altre pubblicazioni ufficiali nonche' di quelle non
ufficiali che rivestano particolare importanza;
d) alla conservazione, alla distribuzione e alla manutenzione degli
utensili, delle macchine ed attrezzature e di quant'altro
costituisca la dotazione di uffici, magazzini, tipografie,
laboratori, officine e centri elaborazione dati.
4 I consegnatari annualmente presentano alla Corte dei Conti il
conto giudiziale ai sensi degli artt. 610 e seguenti del regolamento
per la contabilita' generale dello Stato.
Articolo 40
Sostituzione dei consegnatari
1 In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna dei beni
deve effettuarsi sulla base dell'inventario e delle variazioni
verificatesi. Alle operazioni interviene un rappresentante
dell'Ufficio bilancio e ragioneria unitamente ad un rappresentante
del Dipartimento per le risorse strumentali o del dipartimento
interessato, a seconda che l'avvicendamento riguardi consegnatari del
Segretariato generale, ovvero di dipartimenti affidati a Ministri o
Sottosegretari.
2 Della avvenuta consegna viene compilato verbale in cui si da'
atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni.
Articolo 41
Funzioni di consegnatario in capo a responsabili di
particolari uffici
1 Il Dirigente responsabile del servizio automezzi della
Presidenza svolge anche le funzioni di consegnatario degli automezzi
e dei motocicli, controllandone l'uso e provvedendo trimestralmente
alla compilazione di prospetti riepilogativi dei consumi e degli
interventi di manutenzione ordinaria.
2 Il Capo dell'Ufficio del Segretario Generale su proposta del
dirigente responsabile della biblioteca Chigiana nomina, tra i
funzionari appartenenti all'area C assegnati al servizio, il
consegnatario del patrimonio librario.
3 Nell'ambito dei centri di responsabilita' della Presidenza
diversi dal Segretariato generale, le funzioni di consegnatario del
patrimonio librario sono svolte da un funzionario di area C designato
dal dirigente preposto al servizio competente.
Articolo 42
Dichiarazione di fuori uso,
alienazione e permuta dei beni mobili
1 L'autorizzazione al fuori uso, su richiesta del consegnatario,
e' disposta dal Capo del Dipartimento per le risorse strumentali,
previa deliberazione di una commissione permanente da lui nominata.
Ove necessario, la commissione puo' essere integrata da tecnici di
altre amministrazioni dello Stato. I componenti permangono in carica
un triennio e non possono essere immediatamente confermati. La
cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita,
cessione o altri motivi e' disposta con deliberazione del dirigente
competente.
2 La delibera di cui al comma 1 accerta anche l'eventuale obbligo
di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed
e' portata a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del
verbale di scarico. Il Capo del Dipartimento per le risorse
strumentali, ovvero i capi di dipartimenti affidati a Ministri o
Sottosegretari, vigila sul conseguente aggiornamento dell'inventario.
3 Il dirigente della strutture competente predispone apposita
pianificazione annuale per la dismissione di beni di valore non
inferiore a 20.000 euro.
4 Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore
simbolico a persone fisiche.
5 Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono applicabili,
in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del regolamento
di contabilita' generale dello Stato, nonche' del D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 189.
6 Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito
favorevole e le altre Amministrazioni ovvero la Croce Rossa Italiana
e le altre associazioni con finalita' assistenziale non siano
interessate all'acquisizione dei beni dichiarati fuori uso, gli
stessi, dopo il discarico dagli inventari, possono essere devoluti ad
altri enti assistenziali, Organismi di volontariato, di protezione
civile, iscritti negli appositi registri, nonche' alle istituzioni
scolastiche, su autorizzazione del dirigente responsabile alla tenuta
dei beni o del titolare del centro di responsabilita', oppure inviati
allo smaltimento in apposita discarica, nel rispetto delle vigenti
normative in materia.
TITOLO II
MATERIALE DI FACILE CONSUMO
Articolo 43
Contabilita' del materiale di facile consumo
1 I consegnatari tengono un registro di carico e scarico per i
beni di facile consumo e per i materiali di impiego delle officine e
dei laboratori. Provvedono, altresi', alla presa in carico del
materiale in base agli ordini di acquisto ed ai documenti di consegna
dei fornitori.
2 Il carico e' determinato dai documenti delle forniture acquisite
e lo scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i
beni. Lo scarico avviene mediante buoni di prelevamento, firmati da
un funzionario designato dal dirigente responsabile.
3 Disposizioni particolari sono emanate dal Segretario generale
per la tenuta della contabilita' del magazzino, dei laboratori e
delle officine.
Articolo 44
Vigilanza sull'attivita' dei consegnatari
1 Con verifiche annuali, disposte di norma a fine esercizio, il
capo del Dipartimento per le risorse strumentali, ovvero i capi dei
dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, accertano la
regolare tenuta del registro di carico e scarico.
2 Nell'ambito di tali verifiche, ovvero nel caso di sostituzione
del consegnatario, i dirigenti responsabili di cui al comma
precedente controllano, unitamente ad un funzionario dell'Ufficio
bilancio e ragioneria, la corrispondenza dei registri con la
consistenza dei materiali. I risultati delle verifiche sono esposti
in appositi verbali.
CAPO VI
ATTIVITA' NEGOZIALETITOLO IATTIVITA' CONTRATTUALE
Articolo 45
Norme generali sull'attivita' contrattuale
1 Agli acquisti di beni e servizi, alle forniture, ai lavori ed in
generale all'attivita' negoziale si applicano la disciplina
comunitaria e quella nazionale, nonche' le disposizioni contenute
nell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive
modificazioni.
2 La Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l'approvvigionamento di beni e servizi, anche di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario, puo' procedere all'acquisizione
degli stessi attraverso procedure telematiche di acquisto ai sensi
del D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.
3 Rientrano nelle attribuzioni dei titolari dei competenti centri
di responsabilita', la deliberazione di addivenire al contratto, la
scelta della forma di contrattazione, la determinazione delle
clausole del contratto e la nomina del responsabile del procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4 Il responsabile del procedimento sovrintende al corretto
svolgimento delle varie fasi del procedimento, dalla eventuale
pubblicazione del bando di gara, alla scelta del contraente, alla
stipulazione del contratto, all'esecuzione dello stesso, fino al
collaudo.
5 Per le locazioni di immobili, si applica la disciplina vigente
in materia per le amministrazioni dello Stato ed in particolare le
norme concernenti i contratti di locazione sottoscritti in attuazione
di piani di razionalizzazione di cui all'art. 62 della legge 23
dicembre 2000 n. 388.
6 Per l'uso, la locazione e l'acquisto di beni e servizi relativi
a sistemi informativi automatizzati vengono seguite le procedure
previste dalla normativa comunitaria e da quella nazionale.
7 Il Capo dell'Ufficio per l'informatica e la telematica svolge,
per delega del Capo del Dipartimento per le risorse strumentali, le
funzioni previste dall'art. 2 del D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452.
8 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alle imprese
affidatarie di contratti da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri o da altri soggetti per conto della stessa Presidenza e'
sempre richiesto il possesso del nulla osta di sicurezza.
Articolo 46
Stipulazione ed approvazione dei contratti
1. Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica o
privata, di norma, entro i trenta giorni successivi
all'aggiudicazione.
2. Salvo quanto previsto dal comma 5, provvede alla stipulazione,
in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un
dirigente a cio' incaricato dai titolari dei centri di
responsabilita'.
3. All'inizio di ogni anno il Segretario generale nomina, su
proposta del Direttore generale competente, uno o piu' funzionari di
area C per lo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante.
4. L'approvazione dei contratti e' di competenza, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni, del Segretario generale o dei titolari
dei centri di responsabilita' e di spesa.
5 Alla stipulazione dei contratti di acquisto dei beni e dei
servizi necessari al funzionamento degli uffici e dipartimenti
provvede il dirigente competente o un funzionario dell'area C dallo
stesso delegato.
Articolo 47
Pianificazione triennale dei lavori, delle acquisizioni di beni
e servizi e aggiornamento annuale
1 Il Segretario generale, su proposta del capo dipartimento per le
risorse strumentali, predispone, entro il 30 settembre di ciascun
anno, la pianificazione triennale dei lavori e delle acquisizioni di
beni e servizi e lo aggiorna annualmente.
Articolo 48
Collaudo dei lavori
1 Il collaudo dei lavori e' disciplinato dal D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.
Articolo 49
Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni
1. Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di
beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, da personale
in servizio presso la Presidenza, in possesso della competenza
necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono
nominati dal responsabile del procedimento. Il responsabile, nel caso
di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare
complessita', puo' fare ricorso ad organi tecnici di altre
amministrazioni o ad estranei.
2 Per le forniture di beni aventi importo inferiore a 25.000 euro,
con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da
un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da
un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile
del procedimento.
3 Per le forniture di beni aventi importo superiore ai 25.000
euro, con esclusione dell'IVA, il collaudo dovra' essere eseguito da
un funzionario tecnico, nominato dal responsabile del procedimento.
Le operazioni di collaudo dovranno risultare da apposito processo
verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del
procedimento.
4 Per le forniture di beni aventi importo superiore a 50.000 euro,
con esclusione dell'IVA, il collaudo dovra' essere eseguito da una
commissione nominata dal responsabile del procedimento e composta da
tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione
dovranno anch'esse risultare da apposito processo verbale
sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del
procedimento.
5 L'Amministrazione esegue, almeno semestralmente analisi di
soddisfazione dell'utenza interna in ordine all'andamento dei servizi
generali di funzionamento.
Articolo 50
Verifica delle prestazioni per esecuzione di servizi
1 La verifica delle prestazioni relative a contratti per fornitura
di servizi deve risultare da un certificato di regolare esecuzione,
rilasciato dal responsabile del procedimento.
2 Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il
responsabile del procedimento puo' nominare un funzionario incaricato
di procedere nel tempo alle verifiche sulla regolarita'
dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.
Articolo 51
Termini
1 Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei
servizi deve essere emesso entro 30 giorni dall'acquisizione dei beni
e dei servizi.
TITOLO II
PROCEDURA IN ECONOMIA
Articolo 52
Norme generali
1 L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori
mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere
effettuata, ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, mediante
amministrazione diretta ovvero cottimo fiduciario.
2 Il titolare del centro di responsabilita' puo' conferire, previa
acquisizione del relativo curriculum, incarichi professionali in
materie tecnico-specialistiche ad esperti estranei
all'Amministrazione entro il limite di 20.000 euro, esclusa IVA,
qualora tra le risorse umane disponibili non sia presente una
specifica competenza.
3 Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in
economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro
30 giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione
della commessa.
Articolo 53
Acquisizione di beni e servizi con la procedura in economia
ed a trattativa privata
1 Si possono eseguire in economia, entro il limite di importo dei
130.000 euro, con esclusione di IVA, tutti i servizi - ad eccezione
di quelli relativi alla progettazione, per i quali trovano
applicazione le norme contenute nella legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modificazioni, nonche' le norme del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 ad esse collegate - e si possono acquisire tutti i beni
occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento di
attivita' istituzionali degli uffici della Presidenza.
2 Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere
artificiosamente frazionata.
3 Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura
in economia devono essere specificate nel relativo decreto
autorizzativo del pagamento.
4 L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori a
trattativa privata avviene nei casi e con le modalita' previste dalla
vigente normativa statale. In ogni caso i lavori di importo fino a
100.000 euro, possono essere affidati a trattativa privata ai sensi
dell'art. 24, comma 1, lett. 0a), della legge 11 febbraio 1994, n.
109 e successive modificazioni.
Articolo 54
Svolgimento della procedura
1 Per lo svolgimento della procedura del cottimo fiduciario, il
responsabile delle spese in economia richiede, previa indagine di
mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni
contenute nella lettera d'invito.
2 E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo
soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate
motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche'
tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.
3 La lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche
e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le eventuali garanzie richieste al contraente;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validita' delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) gli eventuali criteri per la valutazione dei preventivi,
nell'ipotesi di cui al quinto comma;
g) l'eventuale clausola relativa all'aggiudicazione anche nel caso di
presentazione di un unico preventivo, corredata delle adeguate
motivazioni che hanno determinato tale decisione;
h) la misura della penale, determinata in conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 57;
i) l'obbligo per il fornitore di dichiarare nel preventivo di
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia
di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonche' di accettare condizioni contrattuali e
penalita';
j) l'indicazione relativa al termine di pagamento.
4 La scelta del contraente avviene di regola al prezzo piu' basso,
previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi
dell'articolo 55, commi 1 e 2.
5 Rientra nella facolta' del responsabile delle spese in economia
valutare la possibilita' di effettuare l'aggiudicazione con il
sistema dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
definizione dei criteri.
6 Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati
da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile
delle spese in economia dispone l'ordinazione dei lavori, delle
forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte di
rappresentante legale dell'impresa.
7 L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.
8 Si prescinde dalla richiesta di pluralita' di preventivi:
a) per l'acquisizione di beni e servizi o l'affidamento dei lavori
nei soli casi di specialita' o urgenza;
b) quando il costo del bene da acquisire o del lavoro da eseguire sia
fissato in modo univoco dal mercato;
c) quando l'importo della spesa non superi 20.000 euro, IVA esclusa;
d) per il completamento o integrazione di precedenti acquisizioni di
beni e servizi o lavori, purche' l'importo complessivo non superi
la soglia prevista dall'art. 53 primo comma.
Articolo 55
Congruita' dei prezzi
1 L'accertamento della congruita' dei prezzi offerti dalle imprese
invitate e' effettuato dal dirigente responsabile delle spese in
economia, ovvero da funzionari a tal fine da lui incaricati,
attraverso elementi obiettivi di riscontro dei prezzi correnti
risultanti anche dalle indagini di mercato.
2 Nei casi di acquisizioni di beni e servizi particolarmente
complessi, il responsabile puo' richiedere un parere al Dipartimento
per le risorse strumentali, ovvero puo' nominare una commissione,
composta anche da esperti di altre Amministrazioni, che accerti la
congruita' dei prezzi praticati.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 56
Antimafia
1 Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano le
vigenti disposizioni in materia di lotta alla criminalita'
organizzata.
Articolo 57
Penali
1 Il responsabile dei procedimenti di acquisizione, ovvero delle
spese con la procedura in economia:
a) determina il termine, da calcolarsi in giorni lavorativi:
- entro il quale si applica la penale per ritardata consegna
dell'oggetto contrattuale. Il valore della penale, espresso in
percentuale, deve essere proporzionato al valore del contratto e
deve essere calcolato per giorni lavorativi di ritardo. Qualora
l'ammontare complessivo della penale da applicare ecceda il 10 per
cento del valore del contratto, il responsabile puo' risolvere il
contratto e provvedere all'esecuzione in danno;
- oltre il quale il ritardo nell'esecuzione comporta d'ufficio la
risoluzione del contratto e l'esecuzione in danno.
b) determina, altresi', la penale per l'inadempimento parziale della
prestazione convenuta, dovuto a vizi, inesattezze ed irregolarita'
dei beni e servizi acquisiti.
2 E' fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3 Ai contratti relativi a lavori si applica la disciplina
contenuta nel D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 58
Principi generali
Per quanto non previsto dal presente decreto, l'attivita'
amministrativo-contabile dovra' essere comunque svolta nel rispetto
dei principi generali di contabilita' pubblica.
Articolo 59
Progressiva introduzione della contabilita' analitica
1 Ai fini della predisposizione del bilancio di previsione della
Presidenza, entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun centro di
responsabilita' e di spesa provvede a individuare obiettivi
operativi, azioni, tempi nonche' le risorse necessarie al loro
raggiungimento, con riferimento all'esercizio finanziario successivo.
2 A partire dalla predisposizione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004, la formulazione delle previsioni di cui
al comma 1 e' supportata dai dati forniti dal sistema di contabilita'
analitica dei costi, che ricollega le tipologie di risorse utilizzate
da ciascun centro di responsabilita' e di spesa ai risultati
conseguiti in relazione alla missione istituzionale e agli obiettivi
operativi assegnati nel precedente periodo di gestione.
3 Ciascun centro di responsabilita' e di spesa:
a) sviluppa un proprio sistema di programmazione, individuando
obiettivi operativi, azioni, tempi nonche' le risorse necessarie
al loro raggiungimento;
b) gestisce il proprio sistema di contabilita' analitica dei costi.
4 Le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate con il
coordinamento ed il supporto metodologico dell'Ufficio per il
controllo interno, che a tale scopo provvede a realizzare
centralmente e ad aggiornare costantemente un'apposita banca dati,
con l'ausilio delle strutture interessate.
Articolo 60
Sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 23 dicembre 1999
1 Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999,
concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 9 dicembre 2002
Il Presidente: BERLUSCONI
Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 61
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato